Attuazione legge per il trasporto pubblico locale

Il Consiglio regionale della Lombardia,

PREMESSO CHE:

con la l.r. n. 6/2012 (Disciplina del settore dei trasporti) la Regione ha emanato le norme al fine “di sviluppare un sistema di trasporto integrato e rispondente alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, nonché di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e perseguire la sostenibilità economica del sistema, ed in particolare di:

migliorare la qualità del servizio; ottimizzare il sistema tariffario, migliorare la lettura dell’offerta complessiva; promuovere la tutela dei diritti degli utenti e dei servizi di trasporto pubblico; assicurare gli strumenti di governo e le risorse necessarie per garantire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’intero sistema del trasporto pubblico regionale e locale; migliorare la vivibilità in ambito urbano e le condizioni ambientali del territorio;

la Regione, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, indirizzo, gestione e controllo che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale, e a tal fine (articolo 7) istituisce e disciplina le agenzie per il trasporto pubblico locale, quale strumento per l’esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale; nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e programmatico, che la legge attribuisce alle Regione ed agli Enti locali, le agenzie costituiscono lo strumento per l’esercizio associato delle funzioni: definizione e programmazione dei servizi di competenza, attraverso la redazione e approvazione del programma di bacino, nonché la segnalazione e il controllo; elaborazione di proposte per l’integrazione di servizi ferroviari da trasmettere alla Regione; approvazione del sistema tariffario di bacino; determinazione degli standard gestionali; programmazione e gestione delle risorse finanziarie; affidamento dei servizi, sottoscrizione; gestione e verifica del rispetto dei contratti di servizio; verifica dell’osservanza delle condizioni di viaggio; sviluppo di iniziative finalizzate all’integrazione tra trasporti pubblico locale e forme complementari di mobilità sostenibile; sviluppo di forme innovative; promozione di forme di consultazione con gli utenti; monitoraggio dei servizi erogati; vigilanza e autorizzazione di servizi a carattere sociale;

sempre a tal fine, la Regione (articolo 3, comma 2, lettera a) assegna ed eroga alle Province, ai Comuni e alle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 7, le risorse finanziarie disponibili per l’esercizio delle funzioni di rispettive competenze;

l’articolo 17, stabilisce che il servizio di trasporto pubblico locale è qualitativamente e quantitativamente finalizzato alla domanda di mobilità delle persone;

DATO ATTO CHE:

al fine di coordinare le attività necessarie per permettere l’attuazione della legge e favorire l’integrazione fra le istanze istituzionali, economiche e sociali, il confronto tra le realtà rappresentative degli enti pubblici, degli operatori e degli utenti, la Regione ha istituito presso la competente direzione generale la Conferenza regionale del trasporto pubblico locale;

CONSIDERATO CHE:

l’attuazione del trasferimento delle funzioni e competenze di programmazione e gestione del trasporto pubblico locale così come disciplinato dalla legge regionale n. 6/2012 dalle Province e i Comuni capoluogo alle sei agenzie di cui all’articolo 7 è intervenuta in un contesto di riforma degli enti locali territoriali (Province) che ne ha rallentato e reso problematico l’esito;

TENUTO ALTRESI’ CONTO CHE:

la costituzione dell’agenzia metropolitana che comprende il bacino della Città Metropolitana di Milano, il bacino della provincia di Monza e Brianza, il bacino della provincia di Lodi e quello della provincia di Pavia, rappresenta circa i 2/3 dell’intero pacchetto della mobilità locale;

il percorso di costituzione delle agenzie e della predisposizione degli atti costitutivi, della loro attrezzatura funzionale e l’avvio delle attività di programmazione e gestione oltre a dover far fronte alle difficoltà dovute alla riforma delle Province deve essere adeguatamente sostenuto da un’attività di coordinamento e monitoraggio dell’istanza regionale;

VALUTATO ANCORA CHE:

nella fase di passaggio delle competenze dalle Province e Comuni capoluogo o gestori di contratto di TPL alle agenzie si verifica spesso che il trasferimento dei contratti in essere non collima con la vigenza degli stessi e pertanto il sistema si trova nella aleatoria funzione della proroga;

al fine di permettere il trasferimento dei contratti alle rispettive agenzie, anche in regime di proroga, e consentire alle agenzie di disporre gli atti necessari per bandire le gare a partire dal 2018 è necessario un intervento della Regione che coordini e disciplini normativamente e finanziariamente questa fase di chiusura dei contratti in essere e i contenuti finanziari dei nuovi bandi;

SOTTOLINEATA:

l’urgenza di un’attenta ricognizione della legge regionale per una più puntuale attuazione e una migliore definizione degli obiettivi sia finanziari, sia gestionali; con particolare riferimento ad una migliore integrazione e razionalizzazione nonché per la remunerazione dei vettori in base alle persone trasportate, per l’introduzione dei costi standard a livello regionale, per la promozione del sistema di interscambio e delle attestazioni sulle stazioni ferroviarie, una maggiore integrazione ferro – gomma nell’area metropolitana anche attraverso specifico accordo di programma;

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA IMPEGNA LA GIUNTA E L’ASSESSORE COMPETENTE A:

  • garantire il mantenimento degli attuali livelli del servizio di trasporto pubblico erogati sul territorio;
  • permettere il regolare trasferimento dei contratti in capo agli enti locali alle agenzie garantendo la copertura finanziaria degli stessi per gli anni 2017 – 2018;
  • convocare con cadenza mensile la conferenza di cui all’articolo 9, per il monitoraggio delle attività necessarie per la completa attuazione della legge e valutare le eventuali modifiche necessarie per il pieno passaggio delle attività alle agenzie e permettere alle stesse di gestire la fase transitoria per allinearle alla pubblicazione dei nuovi bandi per il 2018 ed invitando agli incontri i componenti della Commissione competente.

Milano, 1 febbraio 2017

Enrico Brambilla

Jacopo Scandella

Alessandro Alfieri

Onorio Rosati

Raffaele Straniero

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