PROGETTO DI LEGGE
“Interventi per la qualificazione del sistema di istruzione e per la valorizzazione delle autonomie scolastiche in Lombardia.”
Di iniziativa dei Consiglieri
Sara Valmaggi
Alessandro Alfieri
Agostino Alloni
Laura Barzaghi
Carlo Borghetti
Enrico Brambilla
Marco Carra
Massimo D’Avolio
Luca Gaffuri
Gian Antonio Girelli
Maurizio Martina
Fabio Pizzul
Onorio Rosati
Jacopo Scandella
Raffaele Straniero
Corrado Tomasi
Giuseppe Villani
Relazione
E’ all’interno di questo quadro che si colloca il presente disegno di legge regionale sottolineando, da un lato, la necessità di una specifica azione della Regione volta alla qualificazione del sistema di istruzione lombardo approfondendo ed allargando quanto previsto dalla l. r. 19/2007 e affrontando, dall’altro lato, il problema della rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome, nell’obiettivo della valorizzazione e del potenziamento dell’autonomia scolastica e del suo ruolo nella definizione e attuazione delle politiche scolastiche a livello regionale e territoriale.
Dopo l’articolo 1 che enuncia gli obiettivi del progetto di legge, l’articolo 2:
al comma 1 individua ed elenca un complesso di azioni finalizzate alla progressiva e costante qualificazione del sistema di istruzione lombardo, azioni promosse dalla Regione nell’esercizio della propria potestà legislativa concorrente in accordo con gli enti locali, le istituzioni scolastiche autonome, l’Ufficio scolastico regionale;
al comma 2 prevede che sulla base delle azioni individuate nel comma precedente e della valutazione dei loro esiti, la Regione proponga allo Stato progetti per l’attribuzione di forme di autonomia delle istituzioni scolastica più estese, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del D.P.R. 275/99.
Gli articoli 3, 4, 5 affrontano la questione della rappresentanza delle istituzioni scolastiche, delle forme attraverso cui consolidarla, del ruolo delle istituzioni scolastiche rispetto alla definizione ed attuazione delle politiche scolastiche.
La scelta che il progetto di legge compie (comma 2 dell’articolo 3) è quella della valorizzazione delle Associazioni tra scuole regolarmente costituite, ciò tenendo conto, da un lato, della potestà autonoma delle istituzioni scolastiche a darsi una propria organizzazione e, dall’altro, della concreta esperienza lombarda dove nel corso degli anni sono sorte Associazioni a livello provinciale e Federazioni tra Associazioni a livello regionale.
Il progetto di legge prevede che il riconoscimento delle Associazioni sia attuato dalla Regione con proprio regolamento sulla base di alcuni criteri indicati al comma 3: numero degli associati, rappresentatività territoriale, rappresentatività delle diverse tipologie di scuole.
Per quanto riguarda le forme attraverso cui valorizzare e dare ruolo all’autonomia scolastica, l’articolo 3, comma 1, prevede l’istituzione da parte della Regione della Consulta regionale e l’istituzione da parte delle Province, sulla base di indicazioni regionali, delle Consulte provinciali. La Consulta regionale e quelle provinciali sono finalizzate a garantire la partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome alla definizione e gestione delle politiche scolastiche in ambito regionale, provinciale e territoriale, alla definizione ed attuazione della Programmazione dei servizi di cui all’art. 7 della l. r. 19/2007, nonché alla attuazione degli interventi e delle azioni indicate al precedente articolo 2.
La composizione della Consulta regionale (articolo 4) è demandata ad un apposito regolamento regionale, garantendo la rappresentanza delle Consulte provinciali.
Infine, l’articolo 5 elenca modifiche alle leggi regionali 22/2006, 138/2009, 19/2007 finalizzate a garantire la presenza delle istituzioni scolastiche autonome nei vari organismi di consultazione previsti nelle leggi in oggetto.
Progetto di Legge
“Interventi per la qualificazione del sistema di istruzione e per la valorizzazione delle autonomie scolastiche in Lombardia.”
(Finalità)
1. La presente legge detta norme finalizzate alla qualificazione del sistema di istruzione regionale e al potenziamento e alla valorizzazione dell’autonomia scolastica attraverso la definizione delle forme di rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome.
Articolo 2
(Interventi a sostegno della qualificazione del sistema regionale di istruzione)
1. La Regione persegue l’obiettivo della qualificazione del sistema di istruzione regionale. A tal fine la Regione, in accordo con gli enti locali, la Consulta regionale delle istituzioni scolastiche autonome di cui al successivo articolo 3, l’Ufficio scolastico regionale, promuove:
azioni e progetti volti a rendere efficaci i rapporti in verticale ed in orizzontale fra i diversi ordini e gradi di scuola, con particolare riguardo alla sperimentazione e diffusione di modelli organizzativi, gestionali e didattici per gli istituti comprensivi che la Regione intende generalizzare in tutto il territorio regionale;
azioni volte al potenziamento ed arricchimento dell’offerta formativa, favorendo le relazioni tra le diverse risorse (educative, formative, culturali, scientifiche, tecniche, tecnologiche e professionali) presenti nel territorio e le istituzioni scolastiche autonome;
azioni e progetti volti alla realizzazione del successo formativo e a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
azioni volte alla realizzazione della pari opportunità nell’istruzione e nella formazione;
azioni integrate di orientamento scolastico e professionale svolte dalle istituzioni scolastiche autonome, anche in rapporto ed in accordo con organismi di formazione professionale accreditati, nonché con istituzioni e realtà culturali, sociali e produttive;
azioni volte alla qualificazione dei docenti anche in collaborazione con il sistema universitario e in accordo con l’Ufficio scolastico regionale;
azioni volte a monitorare periodicamente lo stato degli edifici scolastici promovendo la definizione di intese tra gli enti locali e tra questi e le istituzioni scolastiche autonome per la manutenzione e la messa in sicurezza dei medesimi nonché per la fruizione dei servizi connessi all’attività didattica;
azioni volte alla diffusione delle tecnologie informatiche per il miglioramento della didattica, per il collegamento degli utenti a rischio di dispersione scolastica e per la maggiore efficienza della gestione scolastica, agevolando la fruizione della rete informativa regionale a tutte le componenti del sistema formativo integrato, anche attraverso forme di partecipazione associata;
progetti finalizzati all’estensione della cultura europea, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici, alla formazione dei docenti;
progetti finalizzati a rafforzare l’educazione alla cittadinanza, con particolare riferimento ai valori della legalità, alla sicurezza, alla tolleranza, all’intercultura.
2. La Regione, d’intesa con la Consulta regionale delle istituzioni scolastiche autonome, l’Ufficio scolastico regionale, gli enti locali, elabora, sulla base delle azioni e delle sperimentazioni di cui al comma precedente e della valutazione dei loro esiti, propone allo Stato progetti per l’attribuzione di forme di autonomia delle istituzioni scolastica più estese, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del D.P.R. 275/99.
Articolo 3
(Valorizzazione e rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome)
1. La Regione, nel quadro della valorizzazione dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 3 della l. r. 19/2007, promuove e riconosce le forme organizzative delle rappresentanze delle istituzioni scolastiche costituite in forma di consulte regionali e provinciali, quali rappresentanze delle istituzioni scolastiche autonome ai fini della partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome alla definizione e gestione delle politiche scolastiche in ambito regionale, provinciale e territoriale, alla definizione ed attuazione della Programmazione dei servizi di cui all’art. 7 della l. r. 19/2007, nonché alla attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 2,.
2. La rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome è attuata attraverso Associazioni tra istituzioni scolastiche autonome regolarmente costituite.
3. La Regione, con proprio regolamento, riconosce le Associazioni di cui al precedente comma 2 sulla base di criteri fondati sul numero degli associati, sulla rappresentatività territoriale a livello regionale e/o sub regionale e delle diverse tipologie di scuole.
Articolo 4
(Composizione delle Consulte regionali e provinciali)
1. La composizione delle Consulte è definita in apposito regolamento regionale, contenente i criteri per la costituzione e il riconoscimento della Consulta Regionali e della Consulta provinciali.
2. Nella composizione della Consulta Regionale deve essere comunque garantita una rappresentanza delle singole Consulte provinciali, proporzionata al numero di istituzioni scolastiche autonome presenti nei singoli territori provinciali.
Articolo 5
(Modifiche)
1. All’art. 7, comma 2, della l. reg. 28 settembre 2006, n. 22, è aggiunta la seguente lettera: “i) due rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome, designati dalla Consulta regionale delle istituzioni scolastiche autonome”.
2. L’art. 2, comma 3, lettera c) della l.r. 138/2009 è così sostituito: “due rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome designati dalla Consulta regionale delle istituzioni scolastiche autonome”.
3. L’art. 6 della l. 19/2007 è così integrato: “comma 1bis: per le materie di cui all’art.5 lettera a) (programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione) e lettera d) (determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilità) e al comma1 del presente articolo, lettera a) (istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione) e lettera g) (risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche) la Regione e le Province acquisiscono il parere delle rispettive Consulte”.
Articolo 6
(Norme finanziarie)
1. Agli oneri di cui agli artt. 3 e 4 si provvede con risorse e stanziate con legge di bilancio, in sede di prima applicazione l’UPB 2.1.1.2.406 e finanziamento con 50.000,00 euro all’onere si provvede con la diminuzione di pari importo dell’UPB 7.4.0.2.210.
(1)
(2)
(3)
(4)
(A)
Qualificazione Spesa
(B)
Copertura Finanziaria
intervento
SPESA CONTINUATIVA O RICORRENTE
(art. 22 lr 34/1978
Riferimento
PDL
art. ….
comma …..
Natura spesa
CORRENTE
/
CONTO CAPITALE
UPB IMPORTO
UPB IMPORTO
Organizzazione di riferimento degli argomenti di cui all’art. 3. e 4
All’onere per il finanziamento degli organismi di cui all’art. 3 si provvede con legge di bilancio
Artt. 3 e 4
Corrente
2.1.1.2.406 50.000,00
7.4.0.2.210 50.000,00