OGGETTO: Legge regionale n. 4 del 15.03.2016 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua” – Sollecito approvazione regolamento per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica.
I sottoscritti Consiglieri Regionali
PREMESSO che:
la gestione del rischio idraulico nel territorio regionale lombardo nel corso del 2016 ha continuato a mostrare di non essere adeguata in occasione degli eventi alluvionali che hanno coinvolto le province lombarde, con notevole dispendio di risorse economiche sia pubbliche (nazionali e locali) che private;
la realizzazione urgente di opere di laminazione, seppur indispensabile, non può e non deve essere l’unica risposta di Regione Lombardia al problema, in quanto, in una situazione di continua evoluzione e sviluppo, non sarebbe sufficiente ad azzerare il rischio se non accompagnata da interventi attuativi della normativa in vigore che prevedano l’introduzione di misure atte a garantire il rispetto del principio della “invarianza idraulica” e del “drenaggio urbano sostenibile”;
VISTA la legge regionale n. 4 del 15 marzo 2016, che all’art. 7 (Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile. Modifiche alla L.R. 12/2005), comma 2, lett. g), punto 5, prevede quanto segue:
“5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua, la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali e di altri soggetti competenti con professionalità tecnica in materia, approva un regolamento contenente criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica. (omissis)”;
CONSIDERATA l’importanza dei contenuti di tale regolamento che tra l’altro dovrebbe definire:
a) ambiti territoriali di applicazione differenziati in funzione del grado di impermeabilizzazione dei suoli, delle condizioni idrogeologiche delle aree e del livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi d’acqua ricettori;
b) il valore massimo della portata meteorica scaricabile nei ricettori per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica nei diversi ambiti territoriali individuati;
c) modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d’ambito, nonché tra le disposizioni del regolamento e la normativa in materia di scarichi, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica;
d) misure differenziate per le aree di nuova edificazione e per quelle già edificate, anche ai fini
dell’individuazione delle infrastrutture pubbliche di cui al piano dei servizi;
e) indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano;
f) opportuni meccanismi di incentivazione edilizia e urbanistica, attraverso i quali i comuni possono promuovere l’applicazione dei principi della invarianza idraulica o idrologica, nonché del drenaggio urbano sostenibile;
g) possibilità per i comuni di prevedere la monetizzazione come alternativa alla diretta realizzazione di alcuni interventi previsti in ambiti urbani caratterizzati da particolari condizioni urbanistiche o idrogeologiche, in ragione delle quali sia dimostrata l’impossibilità a ottemperare ai principi di invarianza direttamente nelle aree oggetto d’intervento (I comuni potrebbero destinare tali risorse al finanziamento di interventi necessari per soddisfare il principio dell’invarianza idraulica e idrologica);
PRESO ATTO che a tutt’oggi il regolamento sopra citato non è ancora stato approvato dalla Giunta regionale e che di conseguenza tali disposizioni non possono essere ancora recepite dai Comuni nei rispettivi Piani di Governo del Territorio, così come previsto dalla legge medesima;
RITENUTO quindi che, con particolare riferimento ai principi di invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile, finchè non si procederà all’adozione delle disposizioni attuative, la legge regionale n. 4 del 15 marzo 2016 non potrà iniziare a produrre gli effetti tanto attesi, riducendo così il suo valore ad una semplice enunciazione di buoni propositi;
Interrogano l’Assessore competente affinché riferisca all’Aula per sapere:
A distanza di oltre un anno dall’approvazione della legge regionale n. 4 del 15 marzo 2016, quali siano state le criticità che hanno impedito l’adozione, nei tempi previsti dalla legge medesima, del regolamento regionale citato in premessa, ed entro quale termine la Giunta regionale intende colmare l’importante vuoto normativo, al fine di poter iniziare a dare finalmente attuazione ai principi annunciati dalla legge.
LAURA BARZAGHI
AGOSTINO ALLONI
LUCA GAFFURI
CORRADO TOMASI
MARCO CARRA
RAFFAELE STRANIERO
MARCO CARRA
JACOPO SCANDELLA
GIUSEPPE VILLANI
Milano, 08 Giugno 2017