Disciplina del Fondo regionale integrativo per il sostegno delle persone non autosufficienti

PROGETTO DI LEGGE 10

 

“Disciplina del Fondo regionale integrativo per il sostegno all’autonomia delle persone non autosufficienti, in attuazione dell’art. 17 comma 3 della l.r. 3/2008”.

di iniziativa dei Consiglieri regionale:

Carlo Borghetti

Alfieri Alessandro

Agostino Alloni

Laura Barzaghi

Enrico Brambilla

Marco Carra

Massimo D’Avolio

Luca Gaffuri

Gian Antonio Girelli

Maurizio Martina

Fabio Pizzul

Onorio Rosati

Jacopo Scandella

Raffaele Straniero

Corrado Tomasi

Sara Valmaggi

Giuseppe Villani

 

INDICE

Art. 1 – Finalità, principi e obiettivi

Art. 2 – Soggetti

Art. 3 – Destinatari

Art. 4 – Esigibilità dei diritti

Art. 5 – Persone non autosufficienti

Art. 6 – Accertamento e valutazione della non autosufficienza

Art. 7 – Accesso unico alle prestazioni e presa in carico della persona non autosufficiente

Art. 8 – Piano distrettuale per la non autosufficienza

Art. 9 – Piano regionale per la non autosufficienza

Art. 10 – Concorso dei Comuni

Art. 11- Concorso delle Province

Art. 12 – Osservatorio per la non autosufficienza e organismi di partecipazione

Art. 13 – Prestazioni finanziate tramite il Fondo

Art. 14 – Gestione del Fondo regionale integrativo

per il sostegno all’autonomia delle persone non autosufficienti

Art. 15 – Gestione del Fondo regionale integrativo

per il sostegno all’autonomia delle persone non autosufficienti

Art. 16 – Norma finanziaria

Art. 17 – Clausola valutativa

Relazione

L’Italia è tra i Paesi nel mondo con la più alta percentuale di persone ultra-sessantacinquenni e, secondo alcune proiezioni, nel 2050 questa percentuale arriverà a superare un terzo della popolazione totale.

In Italia nel 1980 l’età media era di 35,9 anni, mentre nel 2005 era di 42,5 anni.

Nel 1980 l’indice di vecchiaia era di 57,9, mentre nel 2005 era passato a 137,8. Inoltre è aumentata la percentuale di popolazione con 80 anni e più e, oggigiorno, la popolazione dei grandi vecchi rappresenta il 5% del totale, circa tre milioni di individui. Si è rovesciata, come è noto, la piramide della struttura della popolazione: la rarefazione delle nascite e l’allun-gamento della vita media ne hanno diminuito la base e aumentato il vertice.

In questo scenario la Lombardia è tra le regioni che sta subendo uno strutturale processo di invecchiamento. Secondo i dati forniti dagli stessi uffici regionali i residenti presentano una speranza di vita alla nascita in continua crescita (pari a 77.7 anni per i maschi e 84 anni per le femmine), con un tasso di incremento che risulta superiore a quello di gran parte delle altre regioni italiane. Pertanto, pure l’indice di vecchiaia e l’indice di dipendenza sono accresciuti di diversi punti nei confronti della popolazione attiva.

Complessivamente, nell’arco di poco più di un decennio la popolazione lombarda ha perso circa 250 mila giovani (0-19 anni) e si è accresciuta di quasi mezzo milione di ultrasessantenni, di cui più di un quinto (102 mila) ultraottantenni. La popolazione anziana, sempre più numerosa e con maggiori aspettative di vita, oggi esige cure e prestazioni numericamente ben superiori a quelle degli anni Novanta.

Secondo il Censis (Analisi comparativa dei principali servizi per gli anziani non autosufficienti, 2005) in Lombardia gli anziani non autosufficienti nel 2005 erano 373.845, e le proiezioni nel 2025 stimano ben 596.721 persone.

Ben più difficoltosa è la puntuale rilevazione per stimare le persone disabili, in quanto i dati provenienti dalle diverse fonti (ASL, AO, INPS, enti locali, istituzioni scolastiche, uffici del lavoro, ecc.) sono tra loro differenti rispetto agli obiettivi di ogni istituzione e alle metodiche di rilevazione. Per esempio secondo l’ISTAT il numero delle persone disabili è prossimo al 4% della popolazione lombarda, pari all’incirca a 355.000 persone mentre, secondo i dati forniti dall’INPS, erogatore dei benefici economici connessi allo stato di invalidità (pensione di invalidità, assegni e indennità di accompagnamento), il numero di disabili – ovvero di invalidi civili – è di circa 450.000. Questo ultimo dato però comprende anche le persone anziane non autosufficienti che beneficiano dell’assegno di accompagnamento, in ragione della loro im-possibilità di svolgere gli atti della vita quotidiana.

Come per la popolazione anziana, anche per le persone con disabilità la speranza di vita si è allungata. Nel corso dell’ultimo decennio è aumentato il numero di richieste di intervento sociale e socio sanitario di persone con gravi disabilità, acquisite in età adulta a seguito di traumi o di gravi patologie ad evoluzione degenerativa. Pertanto, per diversi aspetti ci sono molti punti di contatto tra i bisogni e le richieste dell’anziano non autosufficiente e del disabile grave, per esempio: la questione dell’assistenza continuativa, il ruolo della famiglia, gli strumenti e le prestazioni delle unità d’offerta, la presa in carico, i progetti personalizzati, i progetti di vita indipendente, il case-manager, domiciliarità o residenzialità, la spesa per gli interventi ripartita tra più attori istituzionali e parcellizzata tra sociale, sociosanitario e sanitario, il tema della cronicità, ecc.

Nel contempo altri ragguardevoli mutamenti della popolazione, della struttura familiare e, più in generale, della stessa struttura sociale condizionati dalla denatalità e dalle variazioni del nucleo familiare e dagli stili di vita (basso tasso di fecondità, famiglie meno numerose, donna che lavora), associati all’accelerazione del processo di invecchiamento, rendono necessario riformare a breve gli istituti essenziali del welfare e riformulare le tradizionali politiche della salute, dell’assistenza e della previdenza.

Significherà, anzitutto, riformare le politiche dell’assistenza nei confronti della popolazione anziana e delle persone non autosufficienti che necessitano di interventi di assistenza continuativa (long-term care).

La domanda è la seguente: come garantire la buona qualità della vita per un grande vecchio e come fare fronte ai costi per sostenere la condizione di non-autosufficienza?

Più realisticamente: come possono le istituzioni e la politica assicurare i diritti costituzionali alla salute, lo stesso principio universalistico della sanità, l’esigibilità del diritto alla cura e all’accudimento in un sistema poco attrezzato alla cura della cronicità?

Gli interventi di long-term care che l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) definisce come “servizi, interventi e prestazioni di lungo periodo a favore di individui con disabilità mentali o fisiche che sono diventati dipendenti dell’assistenza nelle attività fondamentali della vita quotidiana”, modificheranno nel prossimo futuro l’intero impianto, anche dal punto di vista valoriale, del nostro sistema di welfare.

Le politiche per le persone non autosufficienti saranno il perno riformatore del sistema di welfare, ancor più delle riforme nazionali e su scala regionale avviate nell’ultimo decennio. La vera riforma del welfare, oggi parcellizzato e sempre più caratterizzato in chiave localistica, si realizzerà compiutamente attraverso le politiche per la non autosufficienza che incideranno sia sul governo del sistema di welfare, sia con la scelta degli strumenti.

Questo nuovo fronte del fenomeno sociale dell’accelerazione dell’invecchiamento della popolazione nelle società ad alto sviluppo economico-tecnologico e ad alto tasso di democrazia, la stessa massa di individui che richiedono garanzie e soddisfazione del patto sociale e del diritto soggettivo alla salute e alla cura, produrranno una nuova criticità nella cultura dei servizi alla persona, oggi impegnati a ridefinirsi in conseguenza della legge quadro regionale n. 3 del 2008.

Questa è, pertanto, l’occasione di iscrivere nell’agenda politica regionale, in attesa pure di orientamenti e di specifici interventi legislativi nazionali di cornice, le politiche a favore della non autosufficienza, da percepire non più come residuali del sistema pubblico della sanità e dell’assistenza e neppure come interventi etico-solidaristici del to care delle reti familiari e amicali.

Rimarcando che la centralità della persona rappresenta il core della mission di Regione Lombardia, prendersi cura degli individui non autosufficienti, significa prendersi cura delle persone e delle stesse famiglie d’origine, le quali in questa grave fase di recessione economica rischiano di essere ancora più fragili, in quanto sono costrette a sostenere finanziariamente un’alta percentuale dei costi dell’assistenza e conseguentemente sono più esposte a forme di impoverimento. L’evento della non autosufficienza, in assenza di quell’ammortizzatore sociale del recente passato caratterizzato dal lavoro di cura delle famiglie e, in particolare, della donna, oggi e nel prossimo futuro, si salda con il fenomeno del rischio di povertà e con nuovi costi sociali in chiave non solo economica ma pure di natura relazionale.

Il legislatore nazionale, nonostante sia stato istituito dal secondo Governo Prodi il primo Fondo nazionale per la non autosufficienza, non è ancora riuscito ad elaborare orientamenti, indirizzi, piani d’intervento sostenuti da specifici provvedimenti legislativi. Di fronte al vuoto legislativo nazionale le regioni, in virtù della propria potestà legislativa, hanno cercato di individuare un ventaglio di proposte e di trovare soluzioni su diversi piani attuativi, a partire proprio dalla istituzione dei Fondi regionali per la non autosufficienza.

Poche e frammentarie sono state ad oggi le soluzioni adottate, da cui ne deriva che gli impianti teorici delle istituzioni, pur consapevoli della gravità del fenomeno, sono ancora fragili di fronte alla complessità della condizione della non autosufficienza. La diversità la si coglie anche nella tipologia dei provvedimenti fin qui adottati dalle regioni (Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Sardegna, Basilicata, le Province autonome di Trento e Bolzano): alcune hanno istituito il Fondo con specifica legge regionale; altre hanno introdotto il Fondo all’interno di leggi di bilancio o all’interno delle leggi di riforma dei servizi di cui alla legge nazionale 328 del 2000; altre ancora con provvedimenti di natura amministrativa o, all’interno di leggi settoriali di riordino dei servizi, come ha fatto la Lombardia con la legge 3 del 2008.

La Regione Lombardia, infatti, all’art. 17 della legge 3/2008 dedicato ai livelli regionali delle prestazioni sociosanitarie, dichiara (comma 3 e 4) ha assunto l’impegno di definire, attraverso lo strumento del piano sociosanitario, servizi per la non autosufficienza, individuandone le risorse anche mediante l’istituzione di un apposito Fondo, finalizzato a favorirne l’autonomia e la vita indipendente delle persone non autosufficienti e di sostenerle mediante l’assistenza domiciliare ed altre forme di intervento tra cui il ricovero in strutture residenziali e semire-sidenziali. Ancor di più la Regione si è impegnata a concorrere all’istituzione del Fondo anche con risorse proprie.

C’è stata pertanto l’intenzione da parte del legislatore regionale di dare attuazione ad un ventaglio di prestazioni e di servizi destinati alla non autosufficienza e sostenuti finanziariamente da un apposito Fondo da implementare con il nuovo piano sociosanitario 2010-2014, il quale, tuttavia, non è intervenuto sulla specifica materia.

Da ciò emerge una carenza e una debolezza sul piano legislativo nei confronti della non autosufficienza perché nei fatti la l.r. 3/2008, essendo una legge quadro, rimanda l’attuazione di molti impegni ad una serie di provvedimenti di natura amministrativa (delibere, circolari, decreti, ecc.), i quali non hanno né la forza, né la determinazione di una legge.

Precisamente, nei confronti dell’impegno di cui all’art.17 della legge 3/2008, il legislatore regionale non ha ancora definito nel concreto né politiche di long-term care, né le caratteristiche del Fondo e neppure la dotazione di risorse sufficienti per istituirlo.

Ancor di più la Regione non ha ancora avviato, neppure sul piano istituzionale, una discussione su questo tema cruciale del welfare, ovvero non si conosce quale potrà essere il modello da adottare nei confronti della cura della cronicità, a meno che le politiche del welfare lombardo non siano sempre quelle caratterizzate in questo ultimo decennio dal richiamo alla solidarietà delle reti del volontariato e all’impegno delle famiglie.

Per affrontare con determinazione e con successo il tema del care della non autosufficienza è necessario l’impegno vigoroso e costante del servizio pubblico e un sistema attrezzato e autorevole sul piano gestionale.

Molte sono le questioni aperte per tentare di trovare un appropriato modello di intervento, tra cui quelle relative all’istituzione del Fondo regionale:

la tipologia del provvedimento (legge di riordino, legge di bilancio, legge specifica, deliberazione, ecc.);

gli attori e le fonti di finanziamento (Stato, Regioni, Enti locali, soggetti non profit, fondazioni, assicurazioni, ecc.);

la tipologia e le modalità di reperimento delle risorse (trasferimenti statali -Fondo Sociale, Fondo Sanitario, Fondo nazionale per la non auto-sufficienza, fiscalità generale, tassa di scopo, addizionale regionale, compartecipazione al costo dei servizi da parte dell’utenza, liberalità da parte di privati, recupero e razionalizzazione della spesa all’interno del bilancio regionale, ecc.);

modalità di gestione del Fondo (gestione diretta della Regione, gestione affidata a soggetti non profit, gestione affidata ad imprese assicurative, ecc.)

il governo del sistema (Regione, ASL, Enti locali, ecc.);

la tipologia dell’offerta (domiciliarità, residenzialità, voucher, sostegno monetario per badanti e per caregiver familiari, assegno di cura, ecc.);

la tipologia dei destinatari (anziani, grandi anziani, gravi disabili adulti, malati mentali, ecc.);

gli strumenti di programmazione e di pianificazione (piano sociosanitario, piano regionale per la non autosufficienza, piani distrettuali per la non autosufficienza, osservatorio regionale per la non autosufficienza, ecc.);

criteri d’accesso (universalità, selettività, ISEE, gravità della condizione di non autosufficienza).

Con il progetto di legge “Disciplina del Fondo regionale integrativo per il sostegno all’autonomia delle persone non autosufficienti, in attuazione dell’art.17 comma 3 della L.R. 3/2008” che si ispira ai principi della Costituzione italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della Convenzione ONU per la disabilità e dello Statuto della Lombardia, nonché delle leggi di settore in materia di salute e assistenza, si propone la disciplina e la formazione del Fondo di cui all’art.17 della legge regionale 3/2008 e, nel contempo, la proposta di un modello di intervento capace di garantire efficaci politiche di long-term care.

L’art.1 del p.d.l. (Finalità, principi e obiettivi) richiama le principali norme nazionali e regionali in ambito sociale e sanitario, tra cui la recente legge quadro regionale n. 3/2008 di riordino del sistema di welfare lombardo, al fine di ampliare i servizi della rete delle unità d’offerta a favore delle persone non autosufficienti, nonché delle famiglie che assistono i propri congiunti mediante l’assistenza domiciliare ed altre forme di intervento, tra cui il ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali. Tra i principi declinati c’è quello l’esigibilità del diritto soggettivo alla salute e al benessere sociale delle persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana.

L’art.2 (Soggetti) definisce gli attori pubblici e privati che concorrono alla costituzione, alimentazione, gestione e monitoraggio del Fondo, secondo il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle proprie competenze e funzioni.

L’art.3 (Destinatari) individua i soggetti destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi finanziati con il Fondo, sulla base di alcune caratteristiche: cittadinanza e altri titoli, condizioni psico-fisiche, condizioni economiche.

L’art.4 (Esigibilità dei diritti) dichiara il principio irrinunciabile delle persone non autosufficienti di essere portatrici del diritto soggettivo e di esigibilità delle prestazioni erogate dal Fondo. Lo stesso articolo dispone che venga realizzata dalla Regione la Carta dei diritti della persona non autosufficiente

L’art.5 (Persone non autosufficienti) definisce le caratteristiche delle persone non autosufficienti e l’articolazione dei diversi livelli di gravità.

L’art.6 (Accertamento e valutazione della non autosufficienza) declina le fasi dell’accertamento e della presa in carico, i criteri di classificazione per categoria clinica e gravità, le procedure, i soggetti e i loro relativi compiti per l’accertamento della condizione di non autosufficienza. L’accertamento e la valutazione della non autosufficienza è effettuato da équipe multidisciplinare (Unità di Valutazione Multidimensionale, Unità Valutazione Alzheimer, Unità di Valutazione Disabili) tramite metodiche omogenee, tra cui l’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) e, sulla base degli indirizzi dell’O.M.S. e dei criteri indicati dal d.PCM 14.2.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie) 197.

Le Unità di Valutazione predispongono, inoltre, il Piano Individualizzato di Assistenza (P.I.A.).

Lo stesso articolo individua nella Giunta regionale il soggetto che, tra altro, ha il compito di definire i livelli essenziali negli ambiti delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria per le persone non autosufficienti, nonché i loro standard qualitativi e quantitativi.

L’art.7 (Accesso unico alle prestazioni e presa in carico della persona non autosufficiente) individua nello sportello sociosanitario, collocato nel distretto socio-sanitario di ogni ambito territoriale, il punto unico d’accesso per la presa in carico e per l’erogazione delle prestazioni finanziate con il Fondo.

La presa in carico comporta anche l’accertamento della situazione economica della persona non autosufficiente, in conformità all’I.S.E.E., di cui alle disposizioni del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e ai nuovi indicatori del Fattore Famiglia.

Inoltre, l’articolo al comma 4 prevede che possano accedere al Fondo anche i gravi disabili adulti che, rispetto alle altre forme standardizzate di prestazioni, privilegiano forme di assistenza autogestita e personalizzata.

Gli artt.8 (Piano distrettuale per la non autosufficienza) e 9 (Piano regionale per la non autosufficienza) individuano nel Piano regionale e nei Piani distrettuali gli strumenti di programmazione degli interventi e di pianificazione delle risorse. Entrambi i Piani hanno durata triennale e si raccordano, quello regionale, con il Piano Socio Sanitario, quelli distrettuali, con i Piani Sociali di Zona. Inoltre, con i Piani è possibile ripartire il Fondo tra i Distretti sociosanitari, con vincolo di destinazione, sulla base di indicatori di carattere demografico; indicatori relativi alla incidenza della popolazione in condizioni di non autosuf-ficienza; indicatori relativi alle persone non autosufficienti accolte nelle strutture residenziali e semiresidenziali.

In particolare, il Piano regionale individua le metodologie di rilevazione ed elaborazione dei dati, nonché di misurazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi erogati dal Fondo.

Lo stesso Piano indica le modalità di partecipazione dei Comuni e delle Province, delle organizzazioni sindacali, dei soggetti del terzo settore e di altri soggetti di diritto privato senza finalità lucrative che operano in ambito sociale e sociosanitario a favore della non autosufficienza.

Gli artt.10 (Concorso dei Comuni) e 11 (Concorso delle Province) sono dedicati all’opportunità degli enti locali di concorrere, tramite specifiche intese con la Regione, al perseguimento delle finalità del Fondo.

L’art.12 (Osservatorio per la non autosufficienza e organismi di partecipazione) prevede l’istituzione di un Osservatorio regionale per la non autosufficienza con lo scopo di conoscere e di monitorare il fabbisogno e di misurare l’efficacia delle strategie messe in atto per garantire gli obiettivi delle politiche di long-term care.

L’art.13 (Prestazioni finanziate tramite il Fondo) declina il ventaglio delle prestazioni finanziate dal Fondo, tra cui: prestazioni fornite tramite voucher per l’acquisto di servizi domiciliari; concessioni di contributi economici per il pagamento della quota sociale a carico dell’utente in caso di ricovero in strutture diurne, semiresidenziali o residenziali; concessioni di contributi economici alle famiglie, nella loro qualità di datori di lavoro, che si avvalgono di un assistente familiare, in particolare per il pagamento di una parte dei contributi previdenziali versati a favore dell’assistente familiare; concessioni di contributi economici per il pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni domestici a favore dell’assistente familiare assunto; concessioni di contributi economici per la copertura previdenziale del lavoratore addetto all’assistenza di un congiunto non autosufficiente che s’avvale di un periodo di aspettativa o del trasformazione del proprio contratto di lavoro nella forma del part-time.

L’articolo 13 precisa che finalità del Fondo regionale è quello di finanziare ulteriori prestazioni assistenziali negli ambiti dell’assistenza territoriale domiciliare, dell’assistenza residenziale e semiresidenziale di mantenimento e di continuità assistenziale tra ospedale e territorio, mentre le prestazioni sanitarie e sociosanitarie in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione per le patologie acute e croniche nei confronti delle persone non autosufficienti sono a carico del Servizio Sanitario in conformità ai Livelli Essenziali di Assistenza di cui alla legislazione nazionale (allegato 1.C del d.P.C.M. 29 novembre 2001 e d.P.C.M. 14 febbraio 2001, Atto di indirizzo e coordinamento in materia sociosanitaria).

L’art.14 (Dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza) nel sancire che le risorse che alimentano il Fondo regionale per la non autosufficienza sono vincolate, individua le fonti di finanziamento: Fondo Sanitario; Fondo Regionale per le Politiche Sociali; Fondo nazionale per la non autosufficienza; risorse degli enti locali; contributi provenienti da Fondazioni bancarie o da liberalità ed eventuali altre risorse di natura privata, quali lasciti o donazioni; eventuali risorse derivanti da addizionali regionali.

L’art.15 (Gestione del Fondo regionale per la non autosufficienza) individua in un Regolamento approvato dal Consiglio regionale lo strumento per definire: le modalità di costituzione, di alimentazione, di gestione e di monitoraggio del Fondo; la gestione diretta del Fondo da parte della Giunta regionale; le modalità di tenuta della contabilità e la relativa rendicontazione.

L’art.16 (Norma finanziaria) stabilisce che la quantificazione della spesa per l’attuazione della presente legge è stabilita annualmente con legge finanziaria e che le risorse sono appostate su specifico capitolo denominato “Fondo regionale integrativo per il sostegno all’autonomia delle persone non autosufficienti, in attuazione dell’art.17 comma 3 della L.R. 3/2008” su cui confluiscono tutte le risorse destinate ai servizi, interventi e prestazioni a favore della non autosufficienza.

Per ultimo l’art.17 (Clausola valutativa) stabilisce che annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della legge di istituzione del Fondo.

 

Art. 1

(Finalità, principi e obiettivi)

1. La Regione Lombardia ispirandosi ai principi e ai valori della Costituzione italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e del proprio Statuto regionale, in attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro sull’handicap ) e alla legge 21 maggio 1998, n.162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), nonché con la normativa statale e regionale vigente in materia, disciplina il Fondo regionale integrativo per il sostegno dell’autonomia delle persone non autosufficienti, di seguito chiamato Fondo, al fine di ampliare gli interventi, le prestazioni e i servizi della rete delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie, di cui alla legge regionale 12 marzo 2008, n.3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario).

2. La presente legge, in attuazione degli artt. 32, 38, 117 e 119 della Costituzione, garantisce l’esigibilità del diritto soggettivo alla salute e al benessere sociale delle persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana in tutte le sue espressioni.

3. Il Fondo, in attuazione ai principi della legge regionale 6 dicembre 1999 n.23 (Politiche regionali per la famiglia), sostiene le persone non autosufficienti, nonché le famiglie che assistono i propri congiunti non autosufficienti mediante l’assistenza domiciliare, per mezzo di progetti autogestiti di vita indipendente, ed altre forme di intervento, tra cui il ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali.

4. Il Fondo regionale è di natura integrativa e non sostitutiva rispetto alle risorse destinate dallo Stato alle regioni con il Fondo Sanitario, il Fondo Nazionale per le politiche sociali e con il Fondo nazionale per la non autosufficienza.

5. La presente legge regolamenta e disciplina le modalità di costituzione, di alimentazione, di gestione e di monitoraggio del Fondo, nonché le prestazioni a carico del Fondo stesso.

Art. 2

(Soggetti)

Secondo il principio di sussidiarietà, nel rispetto delle proprie competenze e funzioni, concorrono alla programmazione, costituzione, alimentazione, gestione, monitoraggio e controllo del Fondo:

a) la Regione;

b) le Province;

c) i Comuni, singoli o in forma associata, attraverso il piano distrettuale per la non autosufficienza;

d) le Aziende Sanitarie Locali, attraverso il piano distrettuale per la non autosufficienza;

e) le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i soggetti del terzo settore ed altri soggetti di diritto privato senza finalità lucrative maggiormente rappresentativi che operano in ambito sanitario, sociale e sociosanitario a favore della non autosufficienza.

Art. 3

(Destinatari)

1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi finanziati con il Fondo le persone di cui all’art. 6 comma a, b, c della l.r. 3/2008:

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri successivamente definiti dai comuni, accedono prioritariamente alla rete delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie in considerazione delle risorse disponibili del Fondo le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione che si trovano in uno stato di bisogno determinato da:

a) non autosufficienza dovuta all’età o a malattia;

b) grave disabilità;

c) patologie terminali e cronico-degenerative invalidanti.

Art. 4

(Esigibilità dei diritti)

1. Le persone non autosufficienti, come definite dai principi della presente legge e dall’atto di indirizzo della Giunta regionale, sono portatrici di diritto soggettivo e di esigibilità delle prestazioni erogate dal Fondo.

2. La procedura per la valutazione della non autosufficienza e la richiesta di accesso alle misure assistenziali previste dalla presente legge sono attivate dalla persona interessata, da un familiare, da un tutore, dall’amministratore di sostegno o dai soggetti di cui all’art. 2 della presente legge.

3. La Giunta regionale approva con proprio atto, accolto il parere della competente Commissione consiliare, la Carta dei diritti della persona non autosufficiente.

Art. 5

(Persone non autosufficienti)

1 Ai fini della presente legge sono considerate persone non autosufficienti i soggetti che, per una minorazione singola o plurima o per la presenza di malattie croniche invalidanti, abbiano subito una riduzione dell’autonomia personale tale da rendere necessario, anche in via temporanea, un intervento assistenziale continuativo con l’aiuto determinante di altre persone.

2. La condizione di non autosufficienza si articola in diversi livelli di gravità, secondo quanto previsto dall’atto di indirizzo regionale di cui all’art. 6 comma 3 c.

Art. 6

(Accertamento e valutazione della non autosufficienza)

1. L’accertamento della condizione di non autosufficienza è effettuato in prima istanza dal medico di medicina generale e, a seguire, dalle Unità di Valutazione Multidimensionale o dalle Unità Valutazione Alzheimer, nel caso di anziani; dalle Unità di Valutazione Disabili, nel caso di disabili, ovvero dalle équipe multidisciplinare previste dalle disposizioni regionali in materia operanti presso i distretti socio-sanitari delle Aziende sanitarie locali, che hanno il compito di definire, attraverso la valutazione multidimensionale un progetto capace di garantire alla persona non autosufficiente la risposta più adeguata ai suoi bisogni.

a) Dall’accertamento della condizione di non autosufficienza sono esonerati coloro che sono in possesso del riconoscimento di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge nr.104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le Unità di Valutazione di cui al comma 1 hanno l’obbligo di ascoltare il diretto interessato e tramite metodiche omogenee, tra cui l’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), sulla base degli indirizzi dell’O.M.S. e dei criteri indicati all’art. 2 del d.PCM 14.2.2001, procedono alla valutazione della non autosufficienza e predispongono un Piano Individualizzato di Assistenza (P.I.A.), in cui sono evidenziate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare nel rispetto dell’autonomia e della dignità della persona e le verifiche sull’efficacia delle azioni svolte.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio atto di indirizzo fissa in maniera omogenea su tutto il territorio lombardo:

a) i criteri per definire i compiti delle unità di valutazione di cui al comma 1 e le relative modalità di funzionamento riferite alla valutazione della non autosufficienza e alla predisposizione del Piano Individualizzato di Assistenza (P.I.A.) a favore delle persone non autosufficienti;

b) le procedure e i tempi di accertamento della condizione della non autosufficienza;

c) i criteri di classificazione dei casi sottoposti a valutazione per categoria clinica e gravità della condizione di non autosufficienza in rapporto alla tipologia degli atti essenziali della vita quotidiana a cui corrispondono misure differenziate di assistenza in ambito domiciliare, semi residenziale e residenziale; nonché misure di assistenza personale autogestita per la vita indipendente su richiesta della persona interessata;

d) la misura economica delle prestazioni in relazione alla categoria clinica, alla gravità della condizione di non autosufficienza, all’intensità complessiva e alla durata dell’assistenza, nonché i termini per l’erogazione del contributo;

e) le modalità di presa in carico della persona non autosufficiente;

f) i livelli essenziali negli ambiti delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria per le persone non autosufficienti, nonché i loro standard qualitativi e quantitativi;

g) le modalità per l’individuazione di un case manager/responsabile del caso definito sulla base del bisogno prevalente e del progetto formulato;

4. Alle unità di valutazione di cui al comma 1 partecipano il medico di medicina generale, il personale sanitario dell’area infermieristica e dell’area riabilitativa della competente struttura della Azienda Sanitaria Locale e il personale relativo alle figure professionali socio-assistenziali dei servizi sociali del comune competente per territorio.

5. Le Aziende sanitarie locali competenti per territorio provvedono alla nomina e all’insediamento delle unità di valutazione di cui al comma 1.

Art. 7

(Accesso unico alle prestazioni

e presa in carico della persona non autosufficiente)

1. L’accesso alle prestazioni finanziate con il Fondo è garantito dalla rete territoriale delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie, di cui alla legge regionale 12 marzo 2008, n.3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario), attraverso lo sportello sociosanitario dell’ambito territoriale del distretto socio-sanitario che assicura l’uniformità dell’informazione e l’accoglienza, secondo le disposizioni di cui al Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014.

2. Il distretto socio-sanitario di ogni ambito territoriale provvede alla presa in carico della persona non autosufficiente ed alla attivazione della Unità di Valutazione Multidimensionale prevista dalle disposizioni regionali in materia.

3. La presa in carico comporta la valutazione multidisciplinare della persona non autosufficiente e la formulazione di un progetto individuale finalizzato a realizzare la vita indipendente e la piena inclusione della persona non autosufficiente nell’ambito della vita familiare e sociale.

4. In conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, la presa in carico comporta anche l’accertamento della situazione economica della persona non autosufficiente, al fine di valutare sulla base di un criterio di equità la misura economica di accesso alle prestazioni erogate dal Fondo, prevedendo l’esenzione totale, l’esenzione parziale e la non esenzione.

Art. 8

(Piano distrettuale per la non autosufficienza)

1. In conformità ai principi enunciati dalla presente legge e agli indirizzi regionali ogni distretto socio-sanitario, in concertazione con i Comuni dell’ambito territoriale sociale, adotta un documento programmatorio ed organizzativo denominato Piano distrettuale per la non autosufficienza.

2. Il Piano distrettuale per la non autosufficienza ha validità triennale ed accerta, su base demografica, epidemiologica e per genere, le risorse finanziarie da destinare agli interventi per la non autosufficienza, nonché le modalità organizzative di cui all’art. 7 della presente legge.

3. Il Piano distrettuale per la non autosufficienza si raccorda con il Piano Sociale di Zona.

4. Il Piano distrettuale per la non autosufficienza è presentato all’assessorato competente della Regione Lombardia.

5. Il Consiglio regionale approva con proprio atto le procedure e le modalità di presentazione dei Piani distrettuali per la non autosufficienza e la loro rendicontazione da parte dei distretti socio-sanitari, pena la mancata erogazione del Fondo.

6. Il Fondo, con vincolo di destinazione, è ripartito tra i Distretti sociosanitari che hanno presentato il Piano distrettuale per la non autosufficienza sulla base dei seguenti criteri:

a) indicatori di carattere demografico;

b) indicatori relativi alla incidenza della popolazione in condizioni di non autosufficienza;

c) indicatori relativi alle persone non autosufficienti accolte nelle strutture residenziali e semiresidenziali;

d) indicatori relativi alle persone non autosufficienti che chiedono di accedere ai contributi economici per la realizzazione di progetti di vita indipendente;

e) indicatori relativi ai livelli di copertura del fabbisogno rispetto alla popolazione potenziale in stato di bisogno.

Art.9

(Piano regionale per la non autosufficienza)

1. Contestualmente al Piano socio sanitario, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano regionale per la non autosufficienza.

2. Il Piano regionale per la non autosufficienza ha validità triennale ed individua le risorse finanziarie da destinare agli interventi per la non autosufficienza, attraverso l’accertamento su base demografica ed epidemiologica del numero e della tipologia delle persone in condizione di non autosufficienza.

3. Il Piano regionale per la non autosufficienza definisce in particolare:

a) i criteri generali di riparto del Fondo e l’assegnazione delle risorse con il vincolo di destinazione da destinare agli Ambiti territoriali sociali;

b) le aree prioritarie di intervento nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza da garantire alle persone non autosufficienti;

c) gli indirizzi per l’organizzazione dei servizi territoriali operanti a livello di Azienda Sanitaria Locale sia a livello di Comune;

d) le modalità di partecipazione dei Comuni e delle Province; delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; i soggetti del terzo settore e di altri soggetti di diritto privato senza finalità lucrative maggiormente rappresentativi che operano in ambito sociale e sociosanitario a favore della non autosufficienza;

e) la metodologia di rilevazione ed elaborazione dei dati, nonché metodologie di misurazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi previsti dalla presente legge.

 

Art. 10

(Concorso dei Comuni)

1. Fermo restando le competenze dei Comuni in materia di assistenza alle persone non autosufficienti, i Comuni possono concorrere, tramite specifiche intese con la Regione e le Province, al perseguimento delle finalità di cui all’art.1 della presente legge con risorse proprie.

2. Le risorse finanziarie dei Comuni, quali risorse aggiuntive, sono vincolate e sono destinate esclusivamente ad aumentare i livelli essenziali delle prestazioni e i servizi della rete delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie erogati sul proprio territorio comunale.

Art.11

(Concorso delle Province)

1. Le Province possono concorrere, tramite specifiche intese con la Regione e con i Comuni, al perseguimento delle finalità di cui all’art.1 della presente legge con risorse proprie.

2. Le risorse finanziarie delle Province, quali risorse aggiuntive, sono vincolate e sono destinate esclusivamente all’istituzione di osservatori provinciali sulla non autosufficienza e al potenziamento del sistema informativo degli ambiti territoriali e dei distretti sociosanitari, nonché ad avviare con il concorso dei Comuni modelli sperimentali sul tema della non autosufficienza sia in ambito comunale sia in ambito distrettuale.

Art. 12

(Osservatorio per la non autosufficienza e organismi di partecipazione)

1.Presso la Regione è istituito un Osservatorio regionale per la non autosufficienza con lo scopo di conoscere e di monitorare il fabbisogno e di misurare l’efficacia delle politiche messe in atto per garantire gli obiettivi della presente legge.

2. La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

3. Viene assicurata, secondo le forme più idonee e nel rispetto delle norme regionali, la partecipazione delle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti al fine della valutazione degli interventi adottati con la presente legge dalle unità d’offerta sociali, sociosanitarie e sanitarie a favore delle persone non autosufficienti.

Art. 13

(Prestazioni finanziate tramite il Fondo)

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione per le patologie acute e croniche nei confronti delle persone non autosufficienti attraverso le prestazioni sanitarie e sociosanitarie incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’allegato 1.C del d.P.C.M. 29 novembre 2001 e richiamato il d.P.C.M. 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia sociosanitaria), il Fondo finanzia ulteriori prestazioni assistenziali negli ambiti dell’assistenza territoriale domiciliare, dell’assistenza residenziale e semiresidenziale di mantenimento e di continuità assistenziale tra ospedale e territorio.

2. Tenuto conto dei Livelli Essenziali di Assistenza, il servizio sanitario regionale assicura l’assistenza protesica e farmaceutica.

3. Il Fondo finanzia, in conformità agli obiettivi del Piano Socio Sanitario Regionale e al Piano regionale per la non autosufficienza, le prestazioni erogate dalle unità d’offerta di cui alla legge regionale 12 marzo 2008, n.3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario), le prestazioni fornite tramite titoli per l’acquisto di servizi finalizzati anche al fine di favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale delle persone non autosufficienti, nonché i progetti individuali per la vita indipendente mediante forme di assistenza personale autogestita.

4. Inoltre, tramite il Fondo sono concessi contributi economici:

a) alle famiglie, nella loro qualità di datori di lavoro, che si avvalgono di un assistente familiare per l’assistenza di un congiunto non autosufficiente, in particolare per il pagamento di una parte dei contributi previdenziali versati a favore dell’assistente familiare; nonché del premio assicurativo contro gli infortuni domestici a favore dell’assistente familiare assunto;

b) alle persone con disabilità, nella loro qualità di datori di lavoro, che si avvalgono di assistente personale per la realizzazione di una vita indipendente;

c) per la copertura previdenziale del lavoratore addetto all’assistenza di un congiunto non autosufficiente che s’avvale di un periodo di aspettativa o del trasformazione del proprio contratto di lavoro nella forma del part-time;

d) per il pagamento della quota sociale a carico dell’utente in caso di ricovero, anche temporaneo, in strutture diurne, semiresidenziali o residenziali.

5. Le prestazioni sono erogate senza pregiudizio del diritto all’indennità di accompagnamento, nonché del diritto alle prestazioni economiche a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili.

6. Le prestazioni del fondo sono erogate all’interessato o al suo rappresentante legale sotto forma di assegno mensile.

 

Art. 14

(Composizione e dotazione del Fondo regionale integrativo

per il sostegno all’autonomia delle persone non autosufficienti)

1. Il Fondo regionale integrativo per il sostegno all’autonomia delle persone non autosufficienti, in conformità all’art. 17 della l.r. 3/2008 e in base al principio di universalità dell’accesso alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti, è costituito e alimentato annualmente da una quota delle risorse provenienti dal Fondo sanitario regionale, esclusivamente destinate alle finalità della presente legge.

2. Il Fondo è altresì composto da:

a) una quota delle risorse del Fondo Regionale per le Politiche Sociali, trasferito dallo Stato ai sensi della legge 328/2000, da destinare alla non autosufficienza

b); contributi provenienti dai Comuni e dalle Province con risorse proprie appositamente destinate nei bilanci annuali e pluriennali, nell’ambito delle intese di cui agli artt. 10 e 11 della presente legge;

c) risorse nazionali trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge;

d) entrate regionali provenienti dalla fiscalità generale;

3. Il Fondo è altresì costituito da:

a) contributi provenienti da Fondazioni bancarie o da liberalità ed eventuali altre risorse di natura privata, quali lasciti o donazioni;

b) eventuali interessi attivi derivanti dalla gestione del Fondo;

c) eventuali risorse derivanti da addizionali regionali;

d) eventuali risorse derivanti da finanziamenti dell’Unione Europea.

4. Il Fondo, che ha destinazione vincolata, viene ripartito annualmente agli ambiti distrettuali dei comuni per le azioni individuate dai Piani distrettuali per la non autosufficienza.

5. La fase di sperimentazione del Fondo è di anni tre a decorrere dall’approvazione del Regolamento di cui all’art.15 della presente legge.

Art. 15

(Gestione del Fondo regionale integrativo

per il sostegno all’autonomia delle persone non autosufficienti)

1. Per l’avvio del Fondo, la Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare e della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, approva un Regolamento che definisce:

a) le modalità di costituzione, di alimentazione, di gestione e di monitoraggio del Fondo;

b) la gestione diretta del Fondo da parte della Giunta regionale;

2. La Giunta regionale definisce le modalità di tenuta della contabilità e la relativa rendicontazione.

3. Il monitoraggio del Fondo e sull’uso delle risorse deve prevedere una verifica almeno semestrale tale da garantire l’utilizzo appropriato delle risorse assegnate e, nell’arco triennale, la messa a regime dell’intero sistema.

Art. 16

(Norma finanziaria)

1. Nell’area sociale, Funzione Obiettivo far crescere il benessere sociale è istituito l’U.P.B. 2.1.2. …. “Fondo Regionale per il sostegno all’autonomia delle persone non autosufficienti” nella quale affluiscono le risorse dell’U.P.B. 2.1.2.87/6678 così come previsto dal bilancio di previsione e programmatico 2011;

2. A partire dal 2012 alla quantificazione della spesa per l’attuazione della presente legge si provvede annualmente con legge finanziaria e per la programmazione con il bilancio pluriennale.

Art. 17

(Clausola valutativa)

1. Alla fine del primo anno di applicazione del Fondo, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge e indicazioni per l’aggiornamento della programmazione pluriennale.

(1)

(2)

(3)

(4)

(A)

Qualificazione Spesa

(B)

Copertura Finanziaria

 

intervento

SPESA CONTINUATIVA O RICORRENTE

(art. 22 lr 34/1978

Riferimento

PDL

art. ….

comma …..

Natura spesa

CORRENTE

/

CONTO CAPITALE

UPB IMPORTO

UPB IMPORTO

 

disciplina fondo per non autosufficienti

si

Art. 1

spesa corrente

2.1.2…….

2.1.2.87/6678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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