Progetto di legge n. 130
Di iniziativa dei Consiglieri
Marco Carra
Agostino Alloni
Corrado Tomasi
Giuseppe Villani
Alessandro Alfieri
Mario Barboni
Laura Marta Barzaghi
Carlo Borghetti
Enrico Brambilla
Rocco Massimo D’Avolio
Luca Gaffuri
Gian Antonio Girelli
Fabio Pizzul
Onorio Rosati
Jacopo Scandella
Raffaele Straniero
Sara Valmaggi
Relazione
Regione Lombardia, con il progetto “Gli orti di EXPO”, favorisce la nascita di orti didattici, sociali e urbani, portando al centro del dibattito dei cittadini il tema dell’Esposizione Universale che si svolgerà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, “Nutrire il pianeta, energia per la vita”.
Con il presente progetto di legge si provvede a dare un primo contributo fattivo alla costruzione dei contenuti e dei lasciti di EXPO, con il coinvolgimento delle comunità locali, che parteciperanno alla realizzazione delle esperienze sui territori, e con un investimento culturale ed educativo.
Gli scopi principali della proposta di legge sono quelli di valorizzare, condividere e diffondere le conoscenze in campo alimentare e agricolo (con particolare attenzione all’utilizzo di tecniche di produzione sostenibili), prevedendo il coinvolgimento e la partecipazione di esperti, e di offrire nel contempo alle famiglie una forma nuova e integrativa di aprovvigionamento alimentare, all’interno di un contesto ricreativo.
Ma gli obiettivi dell’iniziativa sono molteplici: aumentare la sensibilità di enti, produttori e cittadini, soprattutto dei più giovani, sul tema della sostenibilità alimentare e ambientale; favorire e diffondere la cultura del verde e dell’agricoltura, sia nelle città che nelle aree periurbane; limitare il consumo di suolo; valorizzare le produzioni tipiche e locali spesso in via di estinzione, oltre che favorire occasioni di socializzazione ed inclusione sociale per le fasce di cittadini più deboli; favorire le produzioni alimentari per valorizzare una politica dei consumi di prossimità recuperando i valori della terra, la centralità dei processi di produzione, il rispetto per chi produce ed una maggiore consapevolezza dei consumatori.
Per i Comuni il progetto “Gli orti di EXPO” rappresenta inoltre un’opportunità per “mappare” le aree pubbliche inutilizzate e riqualificare parte del territorio e le aree degradate, contribuendo, con un investimento finanziario iniziale minimo, al miglioramento della qualità di vita dei propri cittadini.
Un’iniziativa che si riallaccia ad una tendenza già esistente, valorizzandola: secondo la
Cia infatti gli italiani che coltivano in terrazzo o su piccoli terreni cittadini sono cresciuti
del 9% nell’ultimo anno, passando da 4 milioni e mezzo a quasi 5 milioni.
Diverse sono le esperienze già avviate in Italia che dimostrano come una simile iniziativa può essere utile oltre che a riqualificare il proprio territorio, anche a dare ai cittadini e alle famiglie una possibilità di sviluppare una economia etica in questo difficile momento di crisi: dal “Progetto Nazionale Orti Urbani” di Italia Nostra, avviato nel 2006, che coinvolge circa 500 mila metri quadrati di orti urbani, destinati ad aumentare nei prossimi anni, al progetto “100×100” del CAAB (Centro Agro Alimentare Bologna) con cui sono stati riconvertiti 3.000 metri quadrati e ricavati 108 orti urbani. Altra esperienza significativa, realizzata alle porte di Milano, è quella del Parco Nord Milano con più di 300 orti, oltre a quella del Comune di Milano che ha recentemente previsto la concessione di ulteriori 179 orti urbani.
Il progetto “Gli orti di EXPO” vuole offrire la possibilità di sperimentare l’autoproduzione
di frutta e ortaggi sani e nutrienti, recuperando tradizioni ed esperienze che erano patrimonio delle famiglie: un orto di 25 mq produce almeno 180 kg di ortaggi l’anno.
Autoprodurre frutta, verdure ed erbe aromatiche permetterebbe alle famiglie di risparmiare oltre il 10% sulla spesa ortofrutticola: possibilità importante se si considera
che nell’ultimo anno 7 famiglie su 10 hanno dovuto ridurre i costi per quantità e qualità
del cibo.
Lo stanziamento previsto potrà consentire di realizzare fino a 10.000 orti in Lombardia; ma l’iniziativa “Gli orti di EXPO” vuole essere anche un volano culturale: il finanziamento potrà garantire anche la trasmissione ad almeno 20.000 studenti dei saperi legati alla cultura del cibo e alla salvaguardia dell’ambiente.
Articolo 1
(Finalità e obiettivi)
1. La Regione promuove la realizzazione di orti didattici, sociali e urbani per diffondere la cultura del verde e dell’agricoltura, sensibilizzare le famiglie e gli studenti sull’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata, divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree degradate, favorire l’aggregazione sociale nonché lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie.
2. La Regione riconosce negli orti didattici, sociali e urbani uno strumento di riscoperta dei valori delle produzioni locali e di educazione delle nuove generazioni ai temi della sostenibilità alimentare e del rispetto dell’ambiente.
3. L’iniziativa, in coerenza con i temi dell’Esposizione Universale, sarà denominata gli “Orti di EXPO”.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) “orti didattici” aree verdi all’interno dei plessi scolastici o gestite attraverso convenzioni con enti/aziende agricole, destinate alla formazione degli studenti a pratiche ambientali sostenibili;
b) “orti sociali” appezzamenti di terreni agricoli nelle aree periferiche delle città, individuati quale possibile strumento di aggregazione sociale per gli anziani e di sostegno alle categorie sociali più deboli;
c) “orti urbani” tasselli verdi all’interno dell’agglomerato cittadino che contribuiscono al recupero di aree degradate, abbandonate o sottoutilizzate dalle città, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo;
d) “orti collettivi” appezzamenti di terreni gestiti da associazioni, individuati quale luogo di pratica ortofrutticola, organizzati con la finalità di dare l’opportunità a chi non ha un orto e non ha sufficienti conoscenze tecniche, di beneficiare dei prodotti di un lavoro collettivo.
Articolo 3
(Modalità operative)
1. Gli “Orti di Expo” possono essere realizzati dai Comuni, dagli Istituti Scolastici e dagli Enti gestori di aree protette, aventi sede in Lombardia che, sulla base di appositi progetti da sottoporre alla valutazione dell’Assessorato all’Agricoltura, potranno avvalersi delle misure di sostegno di cui al successivo articolo 6.
2. I progetti potranno riguardare la realizzazione di:
a) Orti didattici;
b) Orti sociali;
c) Orti urbani;
d) Orti collettivi.
3. I progetti potranno riguardare anche ampliamenti di interventi già esistenti, purchè l’area di “ampliamento” non sia di dimensioni inferiori a quelle minime previste dalla
presente legge.
4. I progetti devono prevedere l’applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile, con particolare attenzione ai seguenti temi:
a) risparmio idrico (sistemi di raccolta delle acque meteoriche, applicazione laddove possibile di sistemi di irrigazione a goccia);
b) riciclo dei rifiuti, con applicazione delle tecniche di compostaggio (il compost organico che ne deriverà potrà costituire un substrato idoneo alla coltivazione della maggior parte delle specie ortiflorofrutticole sia sotto forma di ammendante per il terreno sia come vero e proprio fertilizzante);
c) salvaguardia della fertilità dei suoli, con ricorso limitato a prodotti chimici di sintesi, così come previsto ad esempio nell’agricoltura biologica.
5. I progetti devono inoltre prevedere iniziative formative e informative sui seguenti
temi:
a) tecniche agricole e stagionalità dei prodotti (per favorire la raccolta e l’utilizzo degli orti durante tutto l’anno);
b) educazione ambientale;
c) educazione alimentare.
6. I progetti devono inoltre essere corredati da apposito regolamento.
7. Il regolamento, che all’atto dell’assegnazione degli orti dovrà essere sottoscritto da ciascun soggetto designato alla conduzione, deve prevedere:
a) la concessione in uso gratuito dell’orto;
b) l’impegno a coltivare il singolo appezzamento per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo, nel rispetto delle regole stabilite da ciascun ente.
8. Gli enti di cui al comma 1 per la gestione dei progetti possono stipulare apposite convenzioni con enti e associazioni del terzo settore.
9. Le iniziative educative e di formazione devono essere realizzate con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle aziende agricole locali. Durante il periodo di coltivazione e della gestione degli orti, gli enti di cui al comma 1 per la gestione dei progetti possono avvalersi di personale qualificato ed esperto sulle tematiche
agronomiche per fornire una migliore assistenza ai soggetti assegnatari degli spazi da coltivare.
Articolo 4
(Orti didattici)
1. Ai fini della presente legge gli Istituti Scolastici e i Comuni elaborano progetti di durata almeno triennale rivolti agli alunni delle scuole materne, elementari o medie inferiori, da realizzare su aree verdi situate all’interno dei plessi scolastici o gestiti tramite convenzione su appezzamenti di terreni resi disponibili da enti pubblici e privati o aziende agricole.
2. L’orto didattico dovrà avere una dimensione minima di 25 mq e includere almeno 5 varietà orticole o frutticole diverse, preferibilmente riconducibili a varietà da conservazione di specie agrarie e ortive locali.
3. I progetti di cui al comma 1, devono rispettare i requisiti previsti, di cui al precedente articolo 3, e prevedono momenti di partecipazione e collaborazione con i genitori e i nonni degli alunni coinvolti o con le associazioni locali.
Articolo 5
(Orti sociali, urbani e collettivi)
1. I Comuni, nell’ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, agricole e periferiche della città, con particolare riferimento a terreni inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni altra superficie assimilabile di proprietà pubblica, favoriscono il loro impiego per la creazione di orti sociali, urbani e collettivi.
2. Ai fini di cui al comma 1 i Comuni predispongono apposito censimento dei terreni disponibili, che presentino un substrato fertile e adatto alla coltivazione, ed elaborano progetti per la realizzazione degli “Orti di Expo”, conformi ai requisiti di cui all’articolo 3, corredati dalla previsione delle necessarie attività di informazione e formazione.
3. Ciascun progetto per la realizzazione di orti sociali e urbani dovrà prevedere la suddivisione in almeno 10 particelle delle dimensioni minime di mq 25 ciascuna, al netto delle strade interpoderali e della realizzazione di uno spazio comune.
4. I progetti per la realizzazione di orti urbani, potranno prevedere dimensioni inferiori e composizioni differenti da quelle di cui al comma 3, nel caso in cui dimostrino un significativo contributo alla riqualificazione ed al miglioramento estetico del paesaggio urbano e potranno essere assegnati anche ad associazioni senza scopo di lucro.
5. Nella divisione delle particelle dovrà essere data preferenza all’utilizzo di siepi vive con essenze autoctone o staccionate in legno locale non impregnato, evitando
recinzioni metalliche, manufatti in cemento, pavimentazioni, elementi di recupero o di scarto che deteriorino la qualità e la naturalità dei luoghi.
6. I progetti per la realizzazione di orti collettivi, potranno prevedere dimensioni complessive inferiori a quelle di cui al comma 3 e potranno essere assegnati in gestione dai Comuni ad associazioni senza scopo di lucro.
7. Gli orti sociali e urbani saranno assegnati dai Comuni direttamente ai cittadini residenti che ne facciano richiesta, anziani o cittadini in condizione di svantaggio sociale, tenendo conto dell’ISEE delle persone fisiche richiedenti.
8. Gli enti di cui al comma 1 potranno assegnare a ciascun nucleo familiare, o associazione, una sola particella corrispondente ad un orto.
Articolo 6
(Misure di sostegno)
1. La Giunta regionale per la realizzazione degli “Orti di Expo” concede contributi ai Comuni e agli Istituti Scolastici aventi sede in Lombardia per i seguenti interventi:
a) spese di progettazione;
b) realizzazione recinzioni, acquisto strutture e attrezzature;
c) iniziative formative e informative.
2. Per accedere ai contributi regionali gli enti di cui al comma 1 dovranno predisporre ed inviare alla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, entro il 31 maggio 2014, il progetto da realizzare entro il 31 dicembre 2014, corredato da preventivo dettagliato delle spese da sostenere e da mappa con l’identificazione delle relative particelle laddove previste.
3. I finanziamenti saranno riservati esclusivamente ai progetti che rispettano i criteri di cui alla presente legge e le cui spese saranno rendicontate entro il 31 gennaio 2015, termine entro il quale la documentazione trasmessa per la richiesta di contributo dovrà essere completata con il consuntivo delle spese sostenute.
4. Il contributo regionale potrà coprire fino al 50% delle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al comma 1, per un importo massimo di:
a) Euro 300,00 per ciascuna particella componente i lotti destinati a orti sociali e urbani;
b) Euro 600,00 per ogni orto, nel caso di orti didattici e collettivi.
5. Regione Lombardia, attraverso ERSAF, fornirà la valutazione tecnica dei progetti pervenuti e, in relazione a ciascun progetto riconosciuto meritevole, una dotazione iniziale di sementi ortiflorofrutticole tipiche del territorio regionale lombardo.
Articolo 7
(Disposizioni finali)
1. Gli “Orti di EXPO” saranno dotati da Regione Lombardia di apposito contrassegno da esporre all’ingresso.
2. Nell’ambito dell’Esposizione Universale, Regione Lombardia dedicherà apposito spazio all’esperienza gli “Orti di EXPO” realizzando una mappatura delle sperimentazioni lombarde.
Articolo 8
(Norma finanziaria)
1.Per le misure di sostegno previste all’articolo 6, alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, sono assegnati:
al Titolo 1 € 1.000.000,00 per gli interventi di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 6, comma 1;
al Titolo 2 € 2.000.000,00 per gli interventi di cui alla lettera b) dell’articolo 6, comma
1. All’onere si provvede con la riduzione degli stanziamenti alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondi di riserva” di € 1.000.000,00 al Titolo 1 e € 2.000.000,00 al Titolo 2.
Articolo 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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