Indirizzi per la qualificazione ed il sostegno dell’assistenza familiare

PROGETTO DI LEGGE 5

Indirizzi per la qualificazione ed il sostegno dell’assistenza familiare

di iniziativa dei Consiglieri:

Sara Valmaggi

Alfieri Alessandro

Agostino Alloni

Laura Barzaghi

Carlo Borghetti

Enrico Brambilla

Marco Carra

Massimo D’Avolio

Luca Gaffuri

Gian Antonio Girelli

Maurizio Martina

Fabio Pizzul

Onorio Rosati

Jacopo Scandella

Raffaele Straniero

Corrado Tomasi

Giuseppe Villani

Relazione

Premessa

L’assistenza familiare resa perlopiù a domicilio e la cura della persona è caratterizzata da una domanda sostenuta e crescente, e da un’offerta insufficiente, spesso debolmente professionale, irregolare e in maggioranza sommersa.

Le famiglie hanno sempre manifestato la volontà di accudire il proprio familiare anziano e spesso in condizioni di non autosufficienza all’interno delle mura domestiche.

In passato, tale compito era svolto dalla famiglia dell’assistito ed affidato soprattutto alle donne.

Da alcuni anni, però, la trasformazione della composizione familiare e l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro hanno determinato il venir meno di questo “ammortizzatore sociale”.

Oggi questa attività di cura e di assistenza alla persona all’interno delle famiglie è sempre più affidata alla crescente disponibilità delle cosiddette “assistenti familiari”, quasi esclusivamente rappresentate da lavoratrici straniere e spesso in situazioni di irregolarità.

Questo fenomeno, che sta assumendo rilevanti proporzioni, riguarda direttamente o indirettamente una pluralità di soggetti privati e pubblici e relative competenze, quali la famiglia, gli Enti locali, le Istituzioni a carattere sociosanitario, le Questure, gli Enti previdenziali e conseguentemente le rispettive politiche: sociali, dell’immigrazione, previdenziali, fiscali ed infine il mercato del lavoro.

Il “mercato” dell’assistenza familiare vive poi molte difficoltà rappresentate:

– sul fronte della domanda espressa dalle famiglie, da:

una limitata consapevolezza circa i reali bisogni assistenziali dell’anziano, soprattutto se disabile;

l’incertezza circa la reale competenza ed esperienza dell’assistente sociale;

l’impreparazione ad accogliere e comunicare con un “estraneo” di diversa lingua, cultura e costumi;

l’insicurezza circa il vissuto e le abitudini di vita dell’assistente familiare, spesso in condizione di clandestinità;

l’onere economico che deriva dalla assunzione degli assistenti familiari in conformità alle leggi vigenti;

la gestione dell’intero iter tecnico ed amministrativo che la selezione dell’assistente familiare, la sua assunzione e l’adempimento di ogni obbligo ad essa conseguente la legge prevede;

– sul fronte dell’offerta, oltre quelle già ricordate, da:

un vissuto migratorio spesso sofferto e nella clandestinità;

l’impreparazione linguistica e socio-culturale circa gli usi ed i costumi di noi italiani;

l’insicurezza e la precarietà sociale ed economica soprattutto nel medio/lungo termine;

la carenza di professionalità o di qualsivoglia titolo che eventualmente la attesti.

Questo intervento legislativo, considerando tali problematiche intende offrire una normativa organica sul lavoro di cura domiciliare:

venendo incontro alle diverse difficoltà dell’assistente familiare e della famiglia che ne acquisisce le prestazioni;

valorizzando quelle esperienze già in atto ai diversi livelli istituzionali (quale a titolo esemplificativo l’iniziativa “Ci prendiamo cura di Te” promossa dalle Politiche sociali della Provincia di Milano e finalizzata a favorire e potenziare la regolarizzazione del lavoro di cura lungo un percorso che coinvolge le famiglie e le badanti) trovano in questo disegno di legge un “logical framework” al cui interno sinergicamente integrarsi.

Tecnicamente il PdL si “muove” infatti su tre diversi fronti:

quello della qualificazione professionale, linguistica e culturale degli assistenti familiari e dell’accreditamento delle competenze così acquisite;

quello dell’assistenza socioculturale, economica e amministrativa alle famiglie che acquisiscono le prestazioni offerte dalle assistenti familiari “formate” secondo le modalità disciplinate dal presente PdL;

quello dell’organizzazione di una rete di servizi a livello territoriale, il cui governo complessivo è affidato alla Regione ed il coordinamento alle Province, costituita da soggetti pubblici e privati, in possesso delle dovute competenze e, quindi “abilitati” attraverso specifiche convenzioni a prestare la necessaria assistenza formativa ed amministrativa rispettivamente alle assistenti familiari e alle famiglie.

L’assistente familiare

Questa legge riconosce la figura dell’assistente famigliare, quale parte integrante del sistema dei servizi socio assistenziali, ne garantisce la tutela e ne organizza la formazione al fine di qualificarne le prestazioni.

Infatti, il lavoro di cura svolto a casa della persona assistita è spesso ingiustamente sottovalutato: in realtà per rendere un servizio di cura e di assistenza di qualità, sono necessarie competenze specifiche connesse alla sfera relazionale unitamente ad un’adeguata preparazione tecnica.

Proprio per tali ragioni, si prevede una specifica formazione rivolta all’assistente familiare.

Dovrà trattarsi di iter formativi strutturati in moduli successivi e autonomi che garantiscano un percorso di medio periodo che permetta agli assistenti familiari di conciliare attività di formazione e lavoro.

Tali corsi dovranno essere finalizzati all’acquisizione dei fondamenti teorici in alcune materie propedeutiche (psicologia relazionale, organizzazione dell’assistenza alla persona, ecc.) e di solide conoscenze nell’igiene e cura della casa, nell’economia domestica e nella cucina, nella condizione fisiologica e patologica dell’anziano e del disabile. Agli assistenti familiari stranieri, a garanzia della pari opportunità nell’inserimento lavorativo, dovrà essere assicurato l’insegnamento della lingua italiana.

Allo scopo di certificare il completamento dell’iter formativo da parte dell’assistente famigliare e, quindi ogni suo intervento a favore dell’assistito, è stato previsto il rilascio di un attestato di frequenza e la conseguente iscrizione in un apposito elenco territoriale.

La figura dell’assistente familiare che ha accesso a tale sistema combinato di formazione, è quella dell’operatore più vicino ai bisogni di sostegno famigliare mirati e continuativi, ma che non svolge prestazioni di rilievo sanitario o strettamente rivolti a disabili che, come tali, necessiterebbero del ricorso ad operatori qualificati.

A questi elenchi territoriali viene garantita la massima “pubblicità” sia presso i Comuni sia presso le organizzazioni del terzo settore preposti alla loro tenuta.

La famiglia

La famiglia, quando un proprio congiunto in ragione dell’età o di parziali deficit fisici o psichici si trova a dover vagliare la possibilità di ricercare una qualche forma di aiuto, vive questa scelta in modo molto conflittuale.

E’ infatti indiscutibile che anch’essa, qualora intenda usufruire del servizio dell’assistente familiare, ha necessità di essere:

ascoltata circa il proprio fabbisogno assistenziale, informata circa la disponibilità delle assistenti famigliari in possesso delle competenze necessarie, e più in generale dei propri diritti e doveri e quelli delle eventuali coadiuvanti;

guidata nella ricerca, nella selezione e nel suo reclutamento di un assistente familiare con competenze ed esperienze consone alle esigenze manifestate;

confortata circa la continuità nel tempo di una assistenza famigliare fondata sempre su scelte condivise;

agevolata economicamente, in considerazione dell’elevato costo che l’assistenza familiare continuativa comporta per la famiglia e talvolta per lungo tempo;

assistita nel disbrigo di ogni incombenza di natura amministrativa che la ricerca, la selezione, l’assunzione e la corresponsione dei compensi e di ogni altro obbligo ad esso correlato, impone.

Questa proposta di legge prevede adeguate risposte ad ogni fabbisogno menzionato ed in particolare prevede che la corresponsione del sostegno economico sia subordinata ad un duplice ordine di condizioni:

al fatto che la famiglia o l’anziano assumano l’assistente famigliare in ottemperanza al vigente “contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico”;

al fatto che gli assistenti famigliari abbiano frequentato appositi corsi di formazione e che, sulla base di tale frequenza e con il conseguimento delle attestazioni previste, abbiano il diritto ad essere iscritti ad appositi elenchi territoriali di accreditamento.

Contrariamente ad altre disposizioni che prevedono un sostegno direttamente proporzionale all’impegno professionale o al compenso corrisposto agli assistenti familiari, questa legge propone che il sostegno regionale sia proporzionale ai contributi previdenziali versati. Oltre ciò, il PdL, al fine di incentivare ulteriormente il ricorso all’assistenza famigliare così come menzionato, prevede che alle famiglie sia gratuitamente corrisposta l’assicurazione contro gli infortuni domestici a favore dell’assistente famigliare.

Così, mentre il sostegno economico è stato ideato allo scopo di favorire in forma diretta le famiglie, il criterio in base al quale lo stesso viene corrisposto agevola in modo diretto gli assistenti famigliari. Entrambi favoriscono poi in forma indiretta una pluralità di soggetti pubblici e privati senza finalità lucrative che concorrono nel progresso civile, sociale ed economico della nostra Regione e dell’intera nazione.

Infatti:

grazie al contributo economico previsto, le famiglie sosterranno una minore spesa assistenziale a domicilio, contemporaneamente godranno di un’assistenza familiare “a loro misura”, stabile e qualificata e di un’assistenza amministrativa locale, valida ed istituzionalmente riconosciuta;

grazie ai contributi previdenziali versati, l’assistente familiare regolare, se straniero, e debitamente qualificato godrà di maggiore garanzia, tutela sociale ed economica non soltanto nel presente, con la corresponsione dei compensi, ma anche nel futuro grazie alla “capitalizzazione” dei contributi previdenziali versati;

entrambe le “misure” previste e le condizioni che ne decretano l’efficacia, quali la regolarizzazione dei cittadini extracomunitari con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e la residenza in Lombardia l’accreditamento degli assistenti familiari, l’assunzione degli stessi con contratti di lavoro regolari, la gestione amministrativa dei rapporti giuridici e economici tra le famiglie e i loro assistenti, favorirebbero rispettivamente:

la Giustizia e la società civile nel suo complesso grazie ad una flessione del fenomeno dell’irregolarità e conseguentemente dell’insicurezza delle famiglie;

la qualità dell’assistenza socio-assistenziale a domicilio con evidenti ricadute positive sulle ospedalizzazioni improprie, sulle complicanze patologiche di soggetti anziani causate da incompetenza, abbandono ed incomunicabilità e sugli incidenti domestici;

l’emersione di una parte consistente di “lavoro nero” e quindi un considerevole aumento del reddito lordo regionale e dei flussi d’entrata degli Enti previdenziali (INPS e INAIL) e quindi delle entrate tributarie regionali e comunali.

La flessione del fenomeno dell’irregolarità degli stranieri, già dediti o che aspirano a divenire assistenti famigliari, conseguente all’applicazione del presente provvedimento, crediamo possa essere ulteriormente “amplificata” da una revisione migliorativa della legge Bossi-Fini.

I soggetti pubblici e privati coinvolti

Oltre alla Regione, cui spetta il governo degli interventi previsti in questa legge, sono coinvolte:

le Province nella funzione di programmazione e coordinamento degli interventi formativi e di accreditamento dell’assistente famigliare;

i Comuni, in forma singola ed associata, nella loro progettazione e realizzazione, avvalendosi anche dei soggetti senza scopo di lucro;

i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato senza finalità lucrative con funzioni di assistenza tecnica ed amministrativa

Le Province, già coinvolte nel concorso alla realizzazione della rete d’offerta sociale soprattutto in riferimento alla formazione professionale (Legge regionale n. 3/2008) dovranno, anche se ciò dovrà essere dettagliatamente stabilito nel “regolamento d’attuazione”:

in conformità dei criteri d’individuazione delle organizzazioni stabiliti dalla Giunta regionale, identificare dei requisiti minimi di conoscenza, competenza ed esperienza per gli assistenti familiari e per i soggetti territorialmente deputati alla assistenza tecnica ed amministrativa;

individuare il fabbisogno formativo di tali soggetti, delle assistenti familiari ed informativo delle famiglie.

Le stesse poi, dovranno:

pianificare gli interventi di formazione per i soggetti territoriali e di formazione ed accreditamento a favore degli assistenti familiari;

assicurare che i Comuni ed i soggetti senza finalità lucrative menzionati garantiscano la pubblicazione e la diffusione a livello territoriale degli elenchi degli assistenti famigliare accreditati.

I Comuni, in forma singola ed associata, avvalendosi degli strumenti di programmazione locale della rete d’offerta sociale (Piano di Zona) sono coinvolti ne:

la progettazione e realizzazione locale degli interventi formativi, programmati dalle Province;

la definizione dei livelli prestazionali quali-quantitativi collettivi e personalizzati circa l’assistenza famigliare;

la pubblicazione e diffusione degli elenchi territoriali con il dettaglio delle assistenti familiari formate.

I soggetti senza finalità lucrative operanti in ambito sociale ed assistenziale su delega delle Amministrazioni comunali potranno avere una pluralità di compiti a favore delle famiglie e degli assistenti famigliari. Nel dettaglio le funzioni affidate a tali organismi potranno essere:

la partecipazione agli incontri formativi organizzati dalle Province;

l’organizzazione e la gestione di percorsi formativi rivolti agli assistenti famigliari;

la pubblicazione e diffusione degli elenchi territoriali delle assistenti famigliari accreditate;

l’istituzione degli sportelli per l’assistenza alle famiglie e alle assistenti famigliari formate, che offriranno i seguenti servizi;

organizzazione di incontri formativi rivolti alle famiglie interessate e sportello informativo;

gestione di tutte le pratiche necessarie al reclutamento dell’assistente familiare e la presentazione della documentazione richiesta da Questura e Comuni;

presa in carico della relazione tra famiglia ed assistente famigliare a garanzia della personalizzazione e della sua durabilità;

gestione del calcolo della busta paga e compilazione dei contributi e del TFR;

assolvimento del debito informativo verso la Regione finalizzato sia alla concessione del contributo economico a favore della famiglia sia al monitoraggio, controllo e verifica previsti dalla legge.

Indichiamo in basso i contenuti salienti dei singoli articoli che compongono il PdL:

l’articolo 1 individua le finalità, i principi e gli obiettivi del PdL;

il secondo articolo identifica i soggetti privati e istituzionali coinvolti. Oltre la Regione cui spetta il governo dell’assistenza familiare: i soggetti beneficiari (le famiglie), le assistenti familiari, le Province, gli Enti locali singoli o in forma associata, e gli altri soggetti senza finalità lucrative;

gli articoli 3 e 4 individuano e qualificano rispettivamente i soggetti beneficiari e gli assistenti familiari;

l’articolo 5 descrive gli interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi descritti nell’articolo 1, e il rapporto tra questi e gli strumenti di programmazione socio-assistenziale territoriale;

l’articolo 6 stabilisce le logiche ed i contenuti dei programmi di formazione rivolti a coloro che aspirano a svolgere attività di assistenza familiare fino al conseguimento delle attestazioni di partecipazione e all’accreditamento delle assistenti familiari;

gli articoli 7 e 8 stabiliscono organizzazione e contenuti dei programmi formativi rivolti rispettivamente ai volontari ed agli operatori delle organizzazione del terzo settore ed agli operatori socio-assistenziali in servizio presso le amministrazioni comunali;

l’articolo 9 descrive succintamente scopi, obiettivi delle campagne di comunicazione per la valorizzazione dell’assistenza familiare;

l’articolo 10 disciplina gli incontri formativi a favore dei singoli e delle famiglie che intendono avvalersi dell’assistenza familiare e soprattutto le modalità d’organizzazione e funzioni degli sportelli dell’assistenza familiare;

l’articolo 11 definisce i criteri per la concessione del contributo economico a favore dei beneficiari;

l’articolo 12 stabilisce scopi, funzioni, soggetti fruitori ed accesso ai dati del sistema informativo dell’assistenza familiare;

il penultimo articolo individua nel regolamento d’attuazione lo strumento attraverso cui, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, sono stabiliti dettagliatamente i contenuti, le modalità di realizzazione, i tempi, i soggetti coinvolti, le responsabilità e le risorse per ciascuno degli interventi previsti;

il PdL si conclude con una norma finanziaria che rimanda ad una successiva legge l’individuazione delle fonti e degli stanziamenti finanziari necessari.

 

Progetto di Legge

“Indirizzi per la qualificazione ed il sostegno dell’assistenza familiare”

Articolo 1

(Finalità, principi e obiettivi)

1. La presente legge al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità e di prevenire, rimuovere e ridurre situazioni di disagio psicofisico e sociale, disciplina l’assistenza familiare nel rispetto dei principi enunciati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, dalla legge regionale del 12 marzo 2008, n. 3 e dalla vigente normativa regionale in materia di formazione professionale.

2. Il governo regionale dell’assistenza familiare si informa ai seguenti principi:

rispetto della dignità della persona;

libertà di scelta, nel rispetto dell’appropriatezza delle prestazioni;

personalizzazione delle prestazioni ai fini di una efficace presa in carico della persona;

sussidiarietà orizzontale e verticale;

riconoscimento, valorizzazione e sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale per la cura della persona;

promozione degli interventi a favore di soggetti soli ed in difficoltà, anche al fine di favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

3. La Regione nel rispetto dei principi di cui al comma 2, persegue i seguenti obiettivi:

riconoscimento dell’assistenza familiare quale parte integrante della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e nelle politiche di settore, in particolare della formazione, del lavoro, dell’immigrazione e della previdenza;

promozione sociale, valorizzazione e qualificazione professionale dell’assistente familiare;

formazione dell’assistente famigliare;

sostegno economico ed assistenza amministrativa a favore alle famiglie che beneficiano dell’assistenza familiare secondo le modalità di cui alla presente legge;

monitoraggio dell’efficacia ed efficienza dell’assistenza familiare.

Articolo 2

(Soggetti)

1. Secondo i principi enunciati dalla presente legge ed in particolare secondo il principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 3, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione:

le Province;

i Comuni singoli o in forma associata;

i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i loro patronati ed altri soggetti di diritto privato senza finalità lucrative che operano in ambito sociale e sociosanitario;

le persone fisiche aventi titolo per prestare assistenza familiare (assistenti familiari) e le persone fisiche e le famiglie che si avvalgono delle prestazioni di assistenza familiare a domicilio (beneficiari) secondo le modalità previste dalla presente legge.

Articolo 3

(Beneficiari)

Ai sensi della presente legge, sono “beneficiari” delle prestazioni di assistenza familiare e di ogni altra forma di assistenza e di sostegno economico ad essa correlata, i cittadini italiani residenti nei comuni della Lombardia e di Stati appartenenti all’Unione Europea (UE) presenti e i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e la residenza in Lombardia che, manifestando il bisogno d’assistenza per lo svolgimento delle ordinarie attività della vita quotidiana, assumono un’assistente familiare in possesso dei titoli di cui al comma 3, articolo 6, in conformità al vigente “Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico”;.

Articolo 4

(Assistenti familiari)

Sono legalmente riconosciuti “assistenti famigliari” dalla Regione Lombardia, i cittadini italiani e di Stati appartenenti all’Unione Europea (UE) presenti in Italia e i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e la residenza in Lombardia che hanno conseguito i titoli di cui al comma 3, articolo 6.

Articolo 5

(Interventi)

Gli interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 3 sono costituiti da:

programmi di formazione rivolti a coloro che intendono svolgere l’attività di assistenza familiare;

incontri formativi rivolti agli operatori e volontari in servizio presso i soggetti di cui alle lettere b), c), comma 1, articolo 2;

campagne di comunicazione sociale volte alla promozione ed alla valorizzazione della professione di assistente famigliare;

iniziative di formazione, informazione e assistenza tecnica ed amministrativa e rivolte ai beneficiari;

interventi di sostegno economico a favore dei beneficiari;

il sistema informativo per il monitoraggio dei costi e dei benefici dell’assistenza familiare conseguenti all’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Tali interventi devono essere previsti ed integrati negli strumenti della programmazione socio-assistenziale in ambito locale ai sensi dell’articolo 18 (Piano di Zona), legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008.

Il regolamento di attuazione, ai sensi dell’art. 13 stabilisce dettagliatamente i contenuti, le modalità, i tempi, i soggetti coinvolti e le responsabilità per ciascuno degli interventi previsti.

Articolo 6

(Formazione dell’assistente familiare)

In base agli indirizzi dettati dalla Regione, le Province programmano gli interventi formativi rivolti a coloro che aspirano a svolgere attività di assistenza familiare. Tali programmi, previa verifica e riconoscimento delle competenze ed esperienze pregresse dei partecipanti, devono essere diretti a:

qualificare, accompagnare e sostenere il loro inserimento lavorativo;

fornire competenze nel lavoro di cura alla persona, di aiuto domestico e di sostegno familiare;

favorire la capacità di orientamento e di interazione con la rete d’offerta territoriale;

facilitare l’interculturalità ed assicurare l’apprendimento di base ed il miglioramento della conoscenza della lingua italiana qualora le/gli aspiranti assistenti familiari siano d’origine straniera.

Le iniziative di formazione degli assistenti familiari sono articolate in modo da favorire l’apprendimento anche al domicilio della famiglia assistita e sono gratuite. I partecipanti alle iniziative formative devono aver compiuto i diciotto anni, aver assolto l’obbligo scolastico secondo le vigenti leggi di settore, non aver riportato condanne penali ed essere residenti in Lombardia o, qualora stranieri, possedere un regolare permesso di soggiorno.

Il programma formativo, visto il testo unico della sicurezza di cui al D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, prevede l’attuazione di uno specifico modulo finalizzato alla conoscenza ed alla acquisizione di competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando particolari misure di tutela della categoria del lavoratore che esplica la sua attività nel settore di lavoro a domicilio, essendo quest’ultimo un settore particolarmente a rischio di incidenti domestici.

Il completamento con successo del percorso di formazione comporta il rilascio di un attestato di frequenza che conferisce all’assistente familiare il titolo all’iscrizione in un apposito elenco territoriale, conservato presso i soggetti territorialmente competenti di cui alle lettere b), c), comma 1, articolo 2;

I crediti formativi maturati con il rilascio dell’attestazione di frequenza di cui al precedente comma conferiscono all’assistente famigliare il diritto di acquisire ulteriore formazione in ambito sociosanitario.

Articolo 7

(Formazione dei soggetti del Terzo settore)

Le Province, programmano gli interventi formativi rivolti agli operatori ed ai volontari in servizio presso i soggetti sociali di cui alla lettera b), c) comma 1, articolo 2. Tali soggetti concorrono alla realizzazione degli interventi formativi che devono essere diretti a:

sviluppare le capacità tecniche ed organizzative finalizzate alla creazione degli sportelli informativi e di assistenza tecnico-amministrativa a favore dei beneficiari;

fornire competenze nel lavoro di ascolto, orientamento e formazione a favore dei beneficiari, anche potenziali;

fornire conoscenze e sviluppare le competenze tecniche circa la presa in carico della relazione tra famiglia ed assistente famigliare a garanzia della personalizzazione e della durabilità;

sviluppare conoscenze e competenze tecniche circa la gestione e l’amministrazione del personale;

garantire l’assolvimento del debito informativo verso la Regione finalizzato sia alla concessione del contributo economico a favore della famiglia di cui all’art. 11, sia al monitoraggio dei benefici e costi dell’assistenza familiare conseguenti all’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

 

Articolo 8

(Formazione degli operatori dei servizi sociali)

Le Province programmano gli interventi formativi di aggiornamento professionale per operatori socio-assistenziali in servizio presso i soggetti di cui alla lettera b), comma 1, articolo 2.

I soggetti di cui alla lettera b), c), comma 1, articolo 2 concorrono alla realizzazione degli interventi formativi che devono essere diretti allo scopo di:

divulgare i contenuti della presente disciplina e le sue implicazioni nella programmazione socio-assistenziale locale;

valorizzare il ruolo dell’assistente familiare nella rete d’offerta locale dei servizi alla persona.

Articolo 9

(Iniziative di comunicazione sociale)

In base agli indirizzi della Regione, le province organizzano campagne di comunicazione sociale rivolte soprattutto ai potenziali beneficiari ed alle/gli aspiranti assistenti familiari. Tali iniziative devono

contribuire alla valorizzazione sociale e professionale dell’assistente familiare in Lombardia;

orientare la scelta dei potenziali beneficiari verso l’assistenza familiare così come disciplinata dalla presente legge.

Articolo 10

(Formazione, informazione e consulenza ai beneficiari)

Secondo gli indirizzi provinciali, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), c) avvalendosi degli strumenti della programmazione socio-assistenziale in ambito locale ai sensi dell’articolo 18, legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008, progettano e realizzano localmente degli incontri formativi a favore dei beneficiari. Tali incontri sono finalizzati a:

conoscere gli obiettivi, gli interventi e gli attori coinvolti nell’attuazione della presente legge;

comprendere le condizioni che disciplinano l’erogazione del contributo economico e l’assistenza tecnica ed amministrativa a favore dei beneficiari;

fornire informazioni circa le funzioni espletate dallo sportello per l’assistenza familiare;

favorire l’accoglienza, l’incontro ed il rapporto di vita tra le famiglie beneficiarie e le assistenti familiari;

Le Amministrazioni comunali, in forma singola od associata anche avvalendosi dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, c) attraverso gli strumenti della programmazione socio-assistenziale in ambito locale ai sensi dell’articolo 18, legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008, possono istituire degli sportelli per l’assistenza familiare. Tali sportelli garantiscono omogeneamente:

la pubblicazione e diffusione degli elenchi territoriali delle assistenti famigliari formate;

ascolto e informazione a carattere generale e specifica circa l’assistenza familiare ai sensi della presente legge;

assistenza nella ricerca, nella selezione e nel reclutamento di un assistente familiare con competenze ed esperienze consone alle esigenze manifestate;

presa in carico della relazione tra famiglia ed assistente famigliare a garanzia della personalizzazione e della sua durabilità;

gestione di ogni incombenza di natura tecnico-amministrativa derivante dall’assunzione e da ogni altro obbligo ad essa correlato;

adeguata integrazione con i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c);

l’assolvimento del debito informativo verso la Regione finalizzato sia alla concessione del contributo economico a favore della richiedente sia al monitoraggio dell’assistenza familiare.

Articolo 11

(Interventi di sostegno economico)

La Regione, attraverso la concessione di un contributo, sostiene i soggetti di cui al comma 1, articolo 3 che si avvalgono di un assistente familiare in qualità di datori di lavoro;

2. Più precisamente il contributo è concesso, qualora:

l’assistente familiare sia in possesso dell’attestato di frequenza del percorso di formazione e sia stato selezionato dagli appositi elenchi territoriali di accreditamento di cui all’articolo 6, comma 3;

i beneficiari assumano l’assistente familiare con contratto di lavoro conforme al vigente “Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico”;

3. Il contributo a favore dei beneficiari è costituito dalla corresponsione:

di una parte dei contributi previdenziali versati a favore dell’assistente familiare;

del premio assicurativo contro gli infortuni domestici a favore dell’assistente famigliare assunto;

4. Il regolamento d’attuazione di cui all’articolo 13 stabilisce l’entità, la periodicità, la durata ed i limiti di reddito per la concessione del contributo economico.

Articolo 12

(Monitoraggio e valutazione)

Il sistema informativo dell’assistenza familiare è finalizzato:

alla rilevazione, elaborazione ed analisi di informazioni utili alla programmazione regionale, provinciale e locale;

al monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi previsti dalla presente legge e dell’assistenza familiare prestata, avvalendosi anche di indagini circa il livello di soddisfazione dei beneficiari;

I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) concorrono alla realizzazione ed usufruiscono del sistema informativo;

L’assolvimento del debito informativo da parte dei soggetti di cui alle lettere b), c), comma 1, articolo 2 è condizione per l’affidamento delle funzioni di cui all’articolo 10 e per l’accesso alle risorse regionali;

La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, garantisce l’accesso ai dati sistema informativo a tutti i soggetti istituzionali di cui all’articolo 2 limitatamente al proprio ambito territoriale di riferimento.

Articolo 13

(Regolamento d’attuazione)

Il regolamento d’attuazione della presente legge è adottato entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore;

Il regolamento d’attuazione, oltre quanto già disposto dalla presente legge, stabilisce:

il contenuto, la durata, i tempi, le modalità di svolgimento di tutti programmi di formazione e di aggiornamento previsti;

i criteri per l’accertamento dei requisiti di iscrizione, della frequenza ai programmi di formazione e per il rilascio del relativo attestato;

la metodologia, i tempi e l’organizzazione della campagna di comunicazione finalizzata alla valorizzazione dell’assistenza familiare;

le modalità organizzative e gestionali degli sportelli di assistenza familiare, ed in particolare la tenuta, l’aggiornamento e le forme di pubblicazione degli elenchi territoriali di accreditamento;

la tecnologia, i contenuti e le modalità di rilevazione ed elaborazione dei dati, le metodologie di misurazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi previsti dalla presente legge e dell’assistenza famigliare prestata, avvalendosi anche di indagini circa il livello di soddisfazione dei beneficiari.

Articolo 14

(Norma finanziaria)

Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, la Regione istituisce un apposito capitolo di spesa di carattere assistenziale.

(1)

(2)

(3)

(4)

(A)

Qualificazione Spesa

(B)

Copertura Finanziaria

 

intervento

SPESA CONTINUATIVA O RICORRENTE

(art. 22 lr 34/1978

Riferimento

PDL

art. ….

comma …..

Natura spesa

CORRENTE

/

CONTO CAPITALE

UPB IMPORTO

UPB IMPORTO

 

Contributi

Ricorrente

Art. 11

Corrente

5.2.2.3. 5.000.000

Sostegno Assistenza

familiare

7.4.0.2.210 5.000.000

 

Istituire nuovo UPB

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