LA LIBERTA’ DI CULTO E LA “LEGGE ANTI MOSCHEE”

Martedì tre febbraio il Consiglio Regionale si è fatto, ahimè, strumento di una evidente azione propagandistica della maggioranza di centro destra, oltre che di una manovra ostruzionistica nei confronti dei Comuni di Milano e di Crema, dove le amministrazioni erano avviate verso l’autorizzazione alla costruzione di nuove moschee.

Il mezzo utilizzato è stata una legge che stabilisce i “principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi”, nella quale è stabilito, con modifiche alla legge regionale 12/2005, che possano richiedere di realizzare nuove strutture di culto, oltre alla Chiesa cattolica, gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, oltre a quelli con queste caratteristiche:

presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell’ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo;

–  i relativi statuti esprimono il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione.

Una norma pensata per ostacolare in modo evidente la realizzazione di moschee, stante la frammentazione delle comunità islamiche che, per questa ragione, non sono mai riuscite a siglare alcuna intesa con lo Stato.

La legge prevede però anche pesanti appesantimenti burocratici: la necessità dell’approvazione in ogni Comune di un piano per le attrezzature religiose e di approvare una VAS (Valutazione Ambientale Strategica), strumento che normalmente accompagna l’approvazione di un PGT!

Dunque gli effetti di questa legge, molto ideologica e molto criticata non solo dall’opposizione ma anche dai rappresentanti di tutte le confessioni religiose, da quella cattolica a quella ebraica, dai metodisti luterani agli islamici, sono sostanzialmente di due tipi:

  1. viene minata fortemente la libertà di culto, che in Regione Lombardia non dovrebbe essere nemmeno lontanamente messa in discussione ed invece riceve con questo provvedimento un formidabile colpo di arresto, almeno per quanto riguarda i luoghi dove lo stesso viene esplicato, dove le varie confessioni si trovano per pregare,

  2. vengono create difficoltà di non poco conto a tutte le confessioni religiose, per cui anche l’ampliamento di un Oratorio sarà notevolmente appesantito in termini burocratici e sostanzialmente “scoraggiato”….

Effetti indesiderati o meno, ma di non poco conto…

Nel frattempo la legge ha ottenuto subito un altro effetto: l’impugnazione da parte del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale per una serie di rilievi di incostituzionalità. Fra gli stessi:

  • 1) La violazione degli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione Italiana per l’imposizione agli enti rappresentanti di organizzazioni religiose di una serie stringente di obblighi e requisiti che incidono sull’esercizio in concreto del diritto fondamentale e inviolabile della libertà religiosa;

  • 2) la violazione dell’art. 117 lettere a), c) e h) della Costituzione per aver disciplinato in contrasto con i principi contenuti nei trattati europei e internazionali nonché per invasione, da parte della stessa Regione Lombardia, nella competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra Repubblica e le confessioni Religiose;

  • 3) la violazione dell’art. 118 comma 3 Cost. per non aver rispettato la competenza esclusiva dello Stato e la Costituzione che affida alla sola legge dello Stato il potere di disciplinare forme di coordinamento fra Stato e Regione nella materia della sicurezza pubblica.

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