La nuova legge sulla rigenerazione urbana

Lo scorso martedì 12 novembre il Consiglio Regionale ha approvato le “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad altre leggi regionali”, rispetto al quale il nostro gruppo consiliare ha espresso voto contrario, ritenendo che una vera azione di rigenerazione non possa prescindere dalle aree dismesse e che con questa legge le stesse vengano messe in secondo piano rispetto ad azioni di “ristrutturazione edilizia” che, seppur importanti, non possono essere sufficienti ad affrontare le grandi questioni relative alla rigenerazione urbana. Si tratta di questioni che possono essere affrontate sia con una necessaria elaborazione dei reali fabbisogni dei nostri territori, da qui agli anni a venire, sia con contributi ed agevolazioni economiche regionali consistenti che puntino ad una vera semplificazione procedurale, sia per l’ente locale che per l’operatore.

COSA CAMBIA PER I COMUNI

Mi sembra importante in questo contesto sottolineare quali sono le principali modifiche che la legge comporta per i Comuni.

  • I Comuni, fino all’adeguamento dei PGT al PTR, devono individuare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, gli ambiti di rigenerazione tramite delibera di Consiglio Comunale che deve: a) individuare gli interventi di rigenerazione ad alta qualità ambientale b) prevedere gli usi temporanei consentiti c) individuare azioni per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione dei costi d) sviluppare redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico finanziaria
  • Possono essere escluse con delibera consiliare aree o singoli immobili nei casi non coerenti con finalità di rigenerazione urbana o, con motivazione, per specifiche esigenze di tutela paesaggistica
  • I Comuni che attuano interventi connessi con le politiche di rigenerazione previste nei PGT si vedono riconosciuta una premialità sui finanziamenti regionali di settore
  • I Comuni che non individuano le aree, e fino a che non lo facciano, vengono esclusi da premialità e benefici connesse a interventi di rigenerazione
  • I Comuni possono prevedere forme di perequazione territoriale intercomunale
  • I Comuni possono introdurre l’elemento della rigenerazione tra quelli che caratterizzano i PII (Programmi integrati di intervento), i quali possono essere caratterizzati attraverso stralci funzionali o mediante atti successivi di secondo livello e di maggiore dettaglio. Nei PII viene applicata l’indifferenziazione delle destinazioni d’uso senza applicazione di alcuna parametrazione percentuale. Le disposizioni valgono anche per i PII già approvati o in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della legge.
  • I Comuni devono individuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge gli immobili di qualsiasi destinazione d’uso dismessi da oltre cinque anni che causano criticità per molteplici aspetti. Decorsi i termini le disposizioni di legge si applicano anche agli immobili non individuati dalla delibera ed oggetto di asseverazione del proprietario. Solo i comuni sotto i 20000 abitanti possono disporre l’esclusione mediante delibera degli ambiti in cui non si applicano le disposizioni di legge in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica
  • Gli interventi sugli immobili sono realizzati in deroga alle norme quantitative, morfologiche tipologie di intervento e distanze previste dai PGT e dai regolamenti edilizi e sono esentati dal reperimento di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale tranne alcune eccezioni
  • I proprietari, entro tre anni dalla notifica comunale di inserimento nell’elenco degli immobili dismessi, devono presentare richiesta di PII, permesso per costruire, SCIA, inizio lavori o istanza preliminare pena il decadimento delle premialità previste; il Comune li invita entro minimo quattro, massimo dodici mesi, a presentare proposta di riutilizzo decorso il quale viene ingiunta la demolizione gli interventi di recupero e/o messa in sicurezza. In ultima istanza si procede in via sostitutiva con obbligo di rimborso spese.
  • Per il recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati il comune determina, con delibera del Consiglio, la quantificazione dell’intervento la sua entità, la destinazione d’uso
  • Il Comune può consentire, previa stipula di convenzione, l’utilizzazione temporanea di aree, edifici e parti di essi anche per usi in deroga agli strumenti urbanistici vigenti se dismessi, inutilizzati o sottoutilizzati per una sola volta per il periodo di tre anni, prorogabile di altri due. Sono vietate attrezzature religiose, sala giochi, scommesse e bingo.
Aggiungi ai preferiti : permalink.

I commenti sono chiusi.