Agostino Alloni
Gian Antonio Girelli
Onorio Rosati
Raffaele Straniero
Enrico Brambilla
Lucia Castellano
RELAZIONE
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2014 N. 31 “DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO DEGRADATO”
I primi mesi di attuazione della l.r. 31/2014 hanno evidenziato la necessità di una messa a punto di due passaggi dell’articolo 5 (norma transitoria) ai fini di:
Evitare la creazione di azioni di governo del territorio che possano entrare in conflitto con la finalità prima della legge, che, come recita il titolo stesso, è quello di dettare disposizioni per la riduzione del consumo di suolo;
Avere una maggiore coerenza con il principio generale introdotto dall’art.8 comma 4, primo periodo, della l.r 12/2005, che recita: “Il Documento di Piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile”, che è uno dei cardini fondativi della normativa regionale sul governo del territorio. A questo si deve aggiugere il dettato del comma 3 dello stesso articolo che recita: “Il Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli”.
Il testo della norma vigente, in particolare l’ultimo periodo del comma 4 art. 5, e il primo periodo del comma 5 art. 5, impediscono di fatto al Comune di adottare varianti al Documento di Piano che comportino riduzioni del consumo di suolo, essendo il Comune di fatto obbligato a mantenere immutate le previsioni e i programmi edificatori del documento vigente. Questo è in palese contraddizione sia con le finalità della legge stessa, sia con il fatto che lo stesso divieto non è invece previsto per gli altri due atti del PGT, il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi. Una contraddizione resa ancora più evidente dal fatto che le varianti in riduzione siano consentite per due atti che hanno valore conformativo e a tempo indeterminato, mentre non vengono consentite per il Documento di Piano che ha validità quinquennale, non è conformativo, ed è sempre modificabile.
Di seguito si fornisce esplicita spiegazione dell’articolato.
All’art. 1 comma 1 si modifica il comma 4 articolo 5 della l.r 31/2014 mantenendo l’obbligo di mantenere le previsioni del PGT ma si introduce l’eccezione nell caso di varianti che comportino riduzione del consumo di suolo, che è poi la finalità principale delle disposizioni della l.r. 31/2014.
All’art. 1 comma 2 la modifica del comma 6 articolo 5 della l.r. 31/2014 mantiene la possibilità per i privati di presentare domanda al Comune entro 30 mesi, rispettando quindi l’obiettivo della l.r. 31/2014 di accelerare l’attuazione delle previsioni contenute nei PGT vigenti, ma evitando di ingessare per 30 mesi i PGT vigenti al momento di entrata in vigore della l.r. 31/2014, con conseguente eccessiva limitazione dei poteri decisionali del Comune in termini di governo del territorio e in contrasto quindi con i principi base che determinano la natura stessa del Documento di Piano, come introdotti dai commi 3 e 4 art. 8 della l.r. 31/2014.
All’art. 2 si esplicita che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico di Regione Lombardia e di altre amministrazioni locali.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2014 N. 31 “DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO DEGRADATO”
Articolo 1 – (Modifica norma transitoria Art.5 l.r.31/2014)
L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n.31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” è sostituito dal seguente: “Fino a detto adeguamento sono mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente, fatta in ogni caso salva la possibilità per il Comune di prevedere modifiche al Documento di Piano che comportino riduzione del consumo di suolo programmato”.
Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n.31 è sostituito dal seguente: “La presentazione dell’istanza di cui all’art.14 della l.r. 12/2005 dei piani attuativi conformi o in variante connessi alle previsioni di PGT vigenti deve intervenire entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Articolo 2 – (Clausola di invarianza finanziaria)
La presente legge non comporta nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, né per altre amministrazioni locali.