PROGETTO DI LEGGE 6
“Norme per il contenimento del consumo del suolo – con modifica alla legge n. 12/2005”
di iniziativa dei Consiglieri regionali:
Agostino Alloni
Alfieri Alessandro
Laura Barzaghi
Carlo Borghetti
Enrico Brambilla
Marco Carra
Massimo D’Avolio
Luca Gaffuri
Gian Antonio Girelli
Maurizio Martina
Fabio Pizzul
Onorio Rosati
Jacopo Scandella
Raffaele Straniero
Corrado Tomasi
Sara Valmaggi
Giuseppe Villani
RELAZIONE
L’esigenza di un attento controllo e, in concreto, del contenimento del consumo di suolo è da tempo presente al legislatore regionale: in proposito meritano d’essere ricordati l’art. 4 quater della legge regionale n. 31/2008 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) inserito -con la legge regionale 25 dicembre 2011, n. 25- per affermare il principio secondo cui “la Regione riconosce il suolo quale bene comune” ed il “suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all’equilibrio del territorio e dell’ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell’aria e dell’acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione …”.
In occasione dell’approvazione della ricordata legge regionale n. 25/2011, il Consiglio Regionale ebbe, con l’o.d.g. n. 551 del 20.12.2011, ad impegnare Consiglio e Giunta “a predisporre, entro la presente legislatura, un Testo Unico sul valore del suolo come bene comune e, in particolare, sulla tutela del suolo agricolo”. Nel medesimo senso venne, in pari data, approvato dal Consiglio Regionale l’o.d.g. n. 552 che impegnava la Giunta “a perseguire l’implementazione del sistema della conoscenza dei suoli, in collaborazione con ERSAF” in modo da assicurare anche il permanente e puntuale monitoraggio del consumo del suolo. Veniva così segnalata l’esigenza di rendere organica e cogente la tutela del suolo e la difesa dal relativo consumo, che -anche nell’ultimo decennio- è stato consistente e non controllato, nonostante le chiare affermazioni di principio contenute nella legge regionale per il governo del territorio (11 marzo 2005, n. 12) che individua tra gli obiettivi fondamentali della pianificazione comunale la “minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche”.
Un significativo contributo, ispirato alla medesima preoccupazione ed ai medesimi obiettivi di tutela, era in precedenza venuto con la presentazione, in data 17 maggio 2010, del PdL di iniziativa popolare n. 10 avente ad oggetto “Norme per il contenimento del consumo di suolo e la disciplina della compensazione ecologica preventiva” che, oltre ad istituire la “carta del consumo di suolo”, strumento speciale da aggiornare con decadenza almeno biennale, definisce l’obbligo di condizionare la stessa pianificazione comunale all’insussistenza “nel territorio comunale di aree già urbanizzate non utilizzate sottoutilizzate o dimesse”; il medesimo PdL propone altresì che i titoli edilizi per interventi di nuova costruzione da realizzare su aree libere non urbanizzate siano condizionati alla stipulazione di specifica convenzione che individui le relative aree di compensazione ecologica preventive e definisca le “opere ambientali ed ecologiche da realizzare senza alcun onere per il Comune”.
E che il controllo ed il contenimento del consumo di suolo siano materie generalmente percepite come passaggio includibile ed urgente per evitare l’aggravarsi del degrado territoriale ed ambientale risulta da numerose iniziative comunitarie, nazionali e regionali quali, ad esempio: a) l’approvazione, con la legge regionale n. 4 del 13 marzo 2012, dell’art. 97 bis aggiunto alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) che introduce una disciplina non transitoria che configura uno specifico procedimento di impulso pubblico dell’iniziativa della proprietà fondiaria al fine di conseguire il recupero di aree non residenziali dismesse o degradate, recupero che “costituisce attività di pubblica utilità ed interesse generale” “in quanto concorre agli obiettivi di contenimento del consumo di suolo”; b) l’approvazione della d.C.R. 10 luglio 2012 n. IX/503 che impegna il Presidente del C.R. ed il Presidente della V Commissione Consiliare a garantire in tempi rapidi l’esame del ricordato progetto di legge d’iniziativa popolare nonché a dare impulso perché sia quanto prima prodotta una proposta di modifica della normativa regionale per il governo del territorio al fine di renderla coerente “rispetto all’obiettivo del contenimento del consumo di suolo” e di introdurre la compensazione ecologica preventiva.
Ulteriore segnale dell’urgenza di sostenere, anche con un’azione di produzione normativa, il contenimento del consumo di suolo viene dal recente schema di disegno di legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per essere sottoposto al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.
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Il PdL si compone di un solo articolo che introduce le seguenti modifiche ed integrazioni nel testo degli artt. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 10 bis, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 della L.R. n. 12/2005.
Modifiche ed integrazioni sono volte ad assicurare la conoscenza, il controllo del consumo di suolo al fine di contenerlo entro limiti appropriati, definiti in relazione alle diverse situazioni verificate a scala di vasta area.
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L’art. 1 L.R. n. 12/2005 viene modificato ed integrato come segue:
a.- nel primo comma viene posta la necessità di contenere il consumo di suolo come obiettivo della legge per il governo del territorio, viene confermato il suolo “quale risorsa finita e bene comune” e viene definito in cosa consista il relativo consumo;
b.- viene aggiunto il comma 1-bis per specificare che, negli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale, devono trovar sede limiti e condizioni per tutelare, disciplinare e contenere l’uso e/o il consumo di aria, acqua e suolo e per affermare il principio secondo cui le risorse territoriali ed ambientali “possono essere utilizzate solo in caso di dimostrata impossibilità di soluzioni alternative”;
c.- il secondo comma viene sostituito definendo criteri per l’orientamento dell’interpretazione della legge per il governo del territorio più che per descriverne i criteri ispiratori- Tra tali criteri vi è anche il principio di compensazione territoriale ed ambientale;
d.- nel terzo comma è affidata alla Regione un’ulteriore funzione, quella di individuare metodologie “per la misura delle condizioni e del consumo del suolo e delle altre risorse territoriali ed ambientali”;
e.- il comma 3-bis è integrato richiamando, tra le finalità dell’attività di pianificazione regionale, anche quella “del contenimento dell’uso del suolo e delle altre risorse territoriali ed ambientali”.
L’art. 2 viene modificato ed integrato come segue:
a.- il comma 2 è integrato specificando che nel criterio della sostenibilità va inclusa anche la garanzia “di tutela delle risorse territoriali ed ambientali”;
b.- il quarto comma è integrato aggiungendo l’obbligo dei Comuni, negli atti del PGT, di illustrare e motivare l’eventuale mancato integrale rispetto anche delle previsioni senza efficacia prevalente e vincolante del PTR e del PTCP. Ciò al fine di sottolineare l’esigenza, per i Comuni, di conoscere e di attentamente valutare gli strumenti regionali e provinciali nello spirito di cooperazione che deve presiedere nei rapporti interistituzionali proprio laddove non opera più il principio gerarchico;
c.- il quinto comma innova l’ultimo elemento caratterizzante il governo del territorio ponendo, alla lettera c), non già l’integrazione da parte dei privati dei contenuti della pianificazione, bensì “la valutazione delle proposte formulate, quanto ai contenuti della pianificazione, da parte dei titolari di interessi privati”. Viene poi aggiunta la lettera d) per introdurre, tra gli elementi caratterizzanti il governo del territorio, il contenimento del consumo di suolo e delle altre risorse territoriali ed ambientali.
L’art. 4 viene modificato ed integrato, inserendo al primo comma il consumo del suolo e gli effetti sulle risorse territoriali ed ambientali tra gli indicatori di qualità che la Giunta Regionale deve definire per la valutazione della sostenibilità degli atti di governo del territorio; il terzo comma viene integrato aggiungendo tra le funzioni della VAS anche quella di evidenziare la congruità del Piano oggetto di valutazione “alle disposizioni del PTR e del PTCP rispetto a limiti e condizioni d’uso delle risorse territoriali ed ambientali, compreso il contenimento del consumo del suolo” e definendo obbligatorio il recepimento nel PGT delle misure di mitigazione o di compensazione anche agro-ambientali, individuate nel corso della VAS. Con quest’ultima definizione viene prospettato la vincolatività del parere motivato sui contenuti sostanziali del PGT.
L’art. 5 viene integrato solo per precisare che l’attività di monitoraggio dell’Osservatorio deve riguardare anche gli effetti dell’attuazione degli strumenti di pianificazione anche in termini di consumo di suolo e di tutte le risorse ambientali.
L’art. 8 viene integrato e modificato in più parti:
a.- nel primo comma, aggiungendo, tra gli elementi costituenti il quadro conoscitivo del territorio (lettera b), anche l’individuazione delle risorse territoriali ed ambientali. Con la lettera d) viene aggiunto, tra gli elaborati conoscitivi del Documento di Piano, la Carta del consumo di suolo e dello stato delle risorse territoriali ed ambientali, nella quale sono individuate anche le aree dismesse, degradate e/o abbandonate nonché il “rapporto tra le situazioni rilevate ed i limiti e le condizioni definite dal PTR e dal PTCP”;
b.- nel secondo comma rendendo assoluta (e non relativa alla “utilizzazione ottimale delle risorse”) la “minimizzazione del consumo del suolo” (lettera b) ed aggiungendo, tra gli oggetti del Documento di Piano, la determinazione della “soglia percentuale massima ammissibile di consumo del suolo” e la definizione di limiti e condizioni “per l’uso delle risorse territoriali ed ambientali” e l’individuazione delle “aree da utilizzare per le compensazioni ecologiche preventive” (lettera c-bis). Viene semplificata la lettera e-bis) del medesimo comma 2 in tema di individuazione di aree degradate o dismesse;
c.- nel quarto comma, aggiungendo che la soglia percentuale massima ammissibile di consumo del suolo vale anche per l’approvazione del nuovo Documento di Piano, con la precisazione che, in assenza di tale soglia, si applica la disciplina speciale inserita con l’ottavo comma del successivo art. 15.
L’art. 9 viene integrato, al primo comma, specificando che anche il Piano dei Servizi deve rispettare il principio del contenimento dell’uso del suolo e comunque della relativa soglia percentuale massima.
L’art. 10 è integrato come segue:
a.- specificando alla lettera c) del primo comma che aree ed edifici a rischio di compromissione o degrado debbono essere recuperati “anche al fine di ridurre l’ulteriore consumo del suolo”;
b.- nel quarto comma viene inserito che il Piano delle Regole debba anche dettare “le modalità attuative per la compensazione per i casi in cui sia previsto consumo di suolo”, compensazioni che “non possono essere monetizzate e vanno attuate in via preventiva”.
L’art. 10 bis viene modificato ed integrato nel quarto comma, sostituendo, all’espressione “minimizzazione”, l’espressione “contenimento del consumo di suolo” ed aggiungendo tra gli oggetti del Documento di Piano la determinazione della “soglia percentuale massima ammissibile di consumo di suolo” (in assenza della quale vale ancora il nuovo ottavo comma del successivo art. 15) e la definizione di limiti e condizioni per l’uso delle risorse territoriali ed ambientali (lettera d) nonché individuando, alla lettera d) divenuta e), le modalità attuative per la compensazione ecologica preventiva.
L’art. 12 viene integrato nel solo terzo comma, disponendo che, nei piani attuativi, sia effettuata anche la verifica del rispetto della soglia percentuale massima ammissibile di consumo di suolo.
L’art. 13 viene modificato ed integrato come segue:
a.- modificando, al secondo periodo del quinto comma, la disciplina ed il contenuto dell’attività di valutazione provinciale della compatibilità con il proprio Piano, compatibilità che viene anzitutto estesa a tutti e tre gli atti del PGT per quanto attiene il rispetto delle disposizioni prescrittive e prevalenti individuate dal secondo comma del successivo art. 18; per quanto invece attiene le previsioni del PTCP senza efficacia prescrittiva e prevalente, la Provincia valuta l’adeguatezza delle motivazioni addotte dal Comune a riguardo dell’eventuale mancato integrale rispetto delle previsioni stesse;
b.- modificando, al settimo comma, l’attività di controdeduzione alle osservazioni e di approvazione degli atti del PGT ed escludendo la sanzione della “inefficacia degli atti assunti” nel caso di ritardo rispetto al termine fissato per tali attività, in quanto detta sanzione allontana anziché sollecitare la conclusione del procedimento di approvazione del PGT. L’integrazione del settimo comma è volta anche a precisare le attività che il Consiglio Comunale deve svolgere rispetto alla valutazione effettuata dalla Provincia separando il caso di previsioni prescrittive e prevalenti da quello di motivato mancato integrale rispetto delle previsioni di cui al comma 1-bis introdotto nel successivo art.18
L’art. 15 viene modificato ed integrato come segue:
a.- il terzo comma individua più puntualmente il contenuto del PTCP con riferimento all’assetto idrogeologico ed alla tutela ambientale integrandola con la definizione della soglia percentuale massima ammissibile di consumo del suolo e limitando la possibilità di eventuale revisione in aumento della stessa;
b.- il quarto comma viene integrato con riferimento alla soglia percentuale massima ammissibile di consumo del suolo e chiarendo il carattere eventuale della specificazione, da parte del PGT, della individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico; anche il quinto comma viene integrato definendo “eventuali e limitate” le “rettifiche, precisazioni e miglioramenti …” degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico;
c.- con l’aggiunta del comma 7-ter sono disciplinati i casi (e le relative procedure) di previsione di “interventi insediativi ed infrastrutturali” che, seppur proposti da singoli Comuni, possano procurare effetti sovracomunali significativi;
d.- viene infine aggiunto l’ottavo comma che detta la disciplina transitoria di adeguamento del PTCP al PTR, disponendo che, “in mancanza del suddetto adeguamento e/o in mancanza di previsioni del PTR, la soglia percentuale massima ammissibile di consumo del suolo … è pari a zero, restando consentite solo varianti di riuso o riorganizzazione del territorio già consumato”.
L’art. 16 viene integrato aggiungendo il comma 1-bis che attribuisce alla Conferenza dei Comuni anche la funzione di esprimere pareri e formulare proposte “in materia di tutela delle risorse territoriali ed ambientali e di consumo di suolo, curando che le relative azioni siano articolate per ambiti territoriali omogenei di area vasta”, così da evitare che l’azione di tutela ambientale risulti frammentaria e disomogenea tra i diversi territori comunali.
L’art. 17 viene modificato integrando, al settimo comma, il procedimento di approvazione del PTCP, procedimento nel quale la verifica della Giunta Regionale deve riguardare anche gli indirizzi del PTR “in tema di tutela delle risorse territoriale ed ambientali e di consumo del suolo”. Il medesimo comma 7 viene integrato precisando che la conclusione presuntiva favorevole del procedimento di valutazione regionale non riguarda le “disposizioni prevalenti di cui al comma 5 del successivo art. 20”.
L’art. 18 è integrato come segue:
a.- aggiungendo il comma 1-bis con il quale viene confermato che la Provincia, nel procedimento di valutazione degli strumenti di pianificazione o programmazione, deve valutare l’adeguatezza della motivazione dell’eventuale mancato integrale rispetto delle previsioni del PTCP non prescrittive e prevalenti;
b.- al secondo comma viene ribadito il carattere eventuale delle rettifiche, precisazioni o miglioramenti che il PGT operi rispetto agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (lettera c) e vengono introdotti, tra i contenuti del PTCP con efficacia prescrittiva e prevalente, sia l’individuazione della soglia percentuale massima ammissibile di consumo del suolo (lettera e) sia le modalità e gli obiettivi per le compensazioni ecologiche e per l’attuazione della rete ecologica regionale (lettera f) sia, infine, i limiti di sostenibilità per il contenimento del consumo delle risorse territoriali, ecologiche ed ambientali (lettera g).
L’art. 19 viene modificato ed integrato come segue:
a.- al secondo comma, nel punto a.1, viene aggiunta, tra le indicazioni da introdurre nel PTR, quella degli obiettivi, dei criteri e delle modalità “per la tutela delle risorse territoriale ed ambientali e per la compensazione ecologica preventiva, da attuarsi nella pianificazione provinciale e, poi, comunale”;
b.- al medesimo secondo comma, viene aggiunto il punto b.5, per introdurre, tra i contenuti obbligatori del PTR, la definizione della “soglia percentuale massima ammissibile di consumo del suolo, in prima approssimazione, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei di vasta area, soglia che viene stabilita dal PTCP prima e dal Documento di Piano del PGT poi”. Con la medesima integrazione viene disciplinata l’eventuale revisione in aumento della suddetta soglia;
c.- viene infine aggiunto il terzo comma con la disciplina transitoria per la previsione e l’applicazione della soglia percentuale massima ammissibile di consumo del suolo nonché per il caso di mancato adeguamento del PTR.
L’art. 20 viene soltanto integrato al solo sesto comma per precisare che anche i Piani Territoriali Regionali d’Area deve rispettare la soglia percentuale massima ammissibile di consumo del suolo.
“Progetto di legge recante ‘Norme per il contenimento del consumo di suolo – con modifica alla legge n. 12/2005’”
Articolo 1
(Oggetto e criteri ispiratori)
1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione detta le norme di governo del territorio lombardo, definendo forme e modalità di esercizio delle competenze spettanti alla Regione e agli enti locali, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento statale e comunitario, delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che connotano la Lombardia, nonché della necessità di contenerne il consumo di suolo, quale risorsa finita e bene comune; detto consumo si verifica allorché un suolo inedificato, avente qualunque destinazione urbanistica, viene, per la prima volta, investito dal fenomeno della trasformazione edilizia anche a mezzo di pavimentazione o di posa di impianti a rete, salve le trasformazioni al servizio dell’attività agricola per le quali resta comunque fermo quanto stabilito dall’art.4-quater della L.R. 5.12.2008, n.31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).
1bis. Regione ed enti locali definiscono comunque, nei propri strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale, limiti e condizioni per tutelare, disciplinare e contenere l’uso e/o il consumo di aria, acqua e suolo, nonché per la tutela e l’uso compatibile degli ecosistemi naturali, del paesaggio e dei beni culturali, riconosciuti tutti come beni comuni e patrimonio della collettività. Gli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale assicurano il rispetto del principio secondo il quale le risorse territoriali ed ambientali di cui al precedente periodo possono essere utilizzate solo in caso di dimostrata impossibilità di soluzioni alternative, evitando comunque di alterare gli equilibri esistenti e di superare la capacità di conservazione e di eventuale rigenerazione delle risorse stesse”
2. L’interpretazione della presente legge va orientata tenendo conto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza, di efficacia, di differenziazione, di sostenibilità, di partecipazione, di collaborazione tra gli enti e di compensazione territoriale e ambientale.
3. La Regione, nel rispetto dei principi di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 2, provvede:
a) alla definizione di indirizzi di pianificazione atti a garantire processi di sviluppo sostenibili;
b) alla verifica di compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali e dei piani di governo del territorio, dei programmi integrati di intervento di rilevanza regionale e dei piani territoriali d’area regionali, di cui alla presente legge con la pianificazione territoriale regionale;
c) alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale con il sostegno agli enti locali e a quelli preposti alla ricerca e alla formazione per l’introduzione di forme di contabilità delle risorse;
d) all’attività di pianificazione territoriale regionale.
e) alla individuazione di metodologie, condivise anche dagli enti locali, per la misurazione delle condizioni e del consumo del suolo e delle altre risorse territoriali ed ambientali.
3bis. La Regione, in collaborazione con le province e gli altri enti locali, promuove, anche al fine del contenimento dell’uso del suolo e delle altre risorse territoriali e ambientali, attraverso gli strumenti di pianificazione previsti dalla presente legge, il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o dismesse, che possono compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela dell’ambiente e gli aspetti socio-economici.
Articolo 2
(Correlazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale)
1. Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso.
2. I piani si caratterizzano ed articolano sia in ragione del diverso ambito territoriale cui si riferiscono sia in virtù del contenuto e della funzione svolta dagli stessi.
3. I piani si uniformano al criterio della sostenibilità, intesa come la garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini, e di salvaguardia dei diritti delle future generazioni, e di tutela delle risorse territoriali ed ambientali.
4. Il piano territoriale regionale e i piani territoriali di coordinamento provinciali hanno efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, fatte salve le previsioni che, ai sensi della presente legge, abbiano efficacia prevalente e vincolante. I Comuni, ad ogni modo, illustrano e motivano l’eventuale mancato integrale rispetto, negli atti del PGT, anche delle previsioni senza efficacia prevalente e vincolante del PTR e del PTCP.
5. Il governo del territorio si caratterizza per:
a) la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti;
b) la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni;
c) la valutazione delle proposte formulate, quanto ai contenuti della pianificazione, da parte dei titolari di interessi privati;
d) il contenimento del consumo di suolo e delle altre risorse territoriali ed ambientali.
Articolo 3
(Strumenti per il coordinamento e l’integrazione delle informazioni)
1. La Regione, in coordinamento con gli enti locali, cura la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale integrato, di seguito denominato SIT, al fine di disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale, di pianificazione del territorio e all’attività progettuale. Il SIT è fondato su basi di riferimento geografico condivise tra gli enti medesimi e aggiornato in modo continuo. Gli elaborati dei piani e dei progetti approvati dagli enti locali, inseriti sulle basi geografiche fornite dal SIT, vengono ad esso conferiti in forma digitale per ulteriori utilizzazioni ai fini informativi.
2. Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello ed i relativi studi conoscitivi territoriali sono riferiti a basi geografiche e cartografiche congruenti, per potersi tra loro confrontare e permettere analisi ed elaborazioni a supporto della gestione del territorio, nonché per consentire le attività di valutazione di cui all’articolo 4.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio provvedimento, le modalità di concertazione e partecipazione degli enti locali e di eventuali soggetti specializzati nello sviluppo del SIT, nonché le modalità di trasmissione dei dati.
4. La Regione promuove la conoscenza del SIT e dei suoi contenuti; tutti i dati raccolti dal SIT sono pubblici e possono essere richiesti da chiunque. Tutti i dati sono inoltre liberamente consultabili tramite apposito sito web pubblico, creato e aggiornato a cura della Giunta regionale.
5. Il SIT fornisce servizi e informazioni a tutti i cittadini e vi possono confluire informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunità scientifica.
Articolo 4
(Valutazione ambientale dei piani)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, anche in riferimento ai commi 2 bis, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità, anche con riguardo al consumo del suolo ed in genere agli effetti sulle risorse territoriali ed ambientali, che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l’utilizzazione del SIT.
2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d’area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione .
2bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2ter. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull’ambiente, è definito l’assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione.
2quater. Relativamente agli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetti ad approvazione regionale, la valutazione ambientale, la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, ove previste, sono svolte in modo coordinato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, commi 10 e 11, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale). Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l’applicazione del presente comma.
3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano, alle disposizioni del PTR e del PTCP rispetto a limiti e condizioni d’uso delle risorse territoriali ed ambientali, compreso il contenimento di consumo del suolo, e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere obbligatoriamente recepite nel piano stesso.
3bis. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate dall’ente cui compete l’adozione o anche l’approvazione del piano o programma.
3ter. L’autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata prioritariamente all’interno dell’ente di cui al comma 3 bis, deve possedere i seguenti requisiti:
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia;
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.
3quater. L’autorità competente per la VAS:
a) emette il provvedimento di verifica sull’assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS, sentita l’autorità procedente;
b) collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l’impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
c) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale, nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio, in collaborazione con l’autorità procedente;
d) collabora con l’autorità procedente nell’effettuare il monitoraggio.
3quinquies. Per l’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità e di VAS, i piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) possono costituire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme associative dei comuni di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali).
3sexies. La Giunta regionale, per lo svolgimento del ruolo di autorità competente, si avvale del supporto tecnico e istruttorio del Nucleo VAS, istituito con deliberazione di Giunta regionale. Analogamente le autorità competenti per la VAS di province, enti parco regionali, comuni ed enti locali possono avvalersi del supporto tecnico individuato in conformità con gli ordinamenti dei rispettivi enti, anche stipulando convenzioni tra loro, con la rispettiva provincia o, alle condizioni di cui all’articolo 9, commi 3 e 4, della l.r. 19/2008, con la rispettiva comunità montana.
4. Sino all’approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l’ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.
4bis. I soggetti interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad approvazione regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) possono richiedere alla Regione l’attivazione di una fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, sulla base di un documento preliminare contenente:
a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.
4ter. I soggetti privati interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad approvazione regionale, di cui all’articolo 6 della l.r. 2/2003, entro quindici giorni dalla deliberazione regionale di promozione o adesione, versano a favore della Regione una somma a titolo di oneri istruttori per lo svolgimento dell’attività finalizzata all’emanazione del parere motivato. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri e le modalità per l’applicazione del presente comma.
Articolo 5
(Osservatorio permanente della programmazione territoriale)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, costituisce presso la competente Direzione generale l’Osservatorio permanente della programmazione territoriale, al quale partecipano anche rappresentanti degli enti locali. L’Osservatorio, anche con l’utilizzo degli elementi conoscitivi forniti dal SIT di cui all’articolo 3, provvede al monitoraggio delle dinamiche territoriali e alla valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione degli strumenti di pianificazione, anche in termini di consumo di suolo e di tutte le risorse territoriali ed ambientali. L’Osservatorio redige una relazione annuale sull’attività svolta, in particolare relativamente all’applicazione delle norme in materia di governo del territorio; la relazione contiene altresì eventuali indicazioni utili all’aggiornamento ed all’interpretazione della legislazione e dei regolamenti e segnala eventuali problematiche inerenti all’attuazione degli strumenti di pianificazione; la relazione è trasmessa al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.
Articolo 6
(Pianificazione comunale)
1. Sono strumenti della pianificazione comunale:
a) il piano di governo del territorio;
b) i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale.
Articolo 7
(Piano di governo del territorio)
1. Il piano di governo del territorio, di seguito denominato PGT, definisce l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti:
a) il documento di piano;
b) il piano dei servizi;
c) il piano delle regole.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto le modalità per la pianificazione comunale, anche in relazione a quanto disposto dagli articoli 3 e 4.
3. La Giunta regionale, per i comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti, ferma restando la possibilità per gli stessi di avvalersi della disciplina ordinaria, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, i contenuti del PGT di cui agli articoli 8, 9 e 10, differenziando la disciplina in ragione dei diversi contesti territoriali e socio-economici.
Articolo 8
(Documento di piano)
1. Il documento di piano, anche avvalendosi degli strumenti di cui all’articolo 3, definisce:
a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie;
b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, e, in genere, le risorse territoriali e ambientali, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, ivi compresi le fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti;
c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a).
d) la carta del consumo del suolo e, in generale, dello stato delle risorse territoriali e ambientali che individua, su specifica planimetria, le porzioni di territorio non trasformate ed il grado di consumo del suolo nonché lo stato di fatto delle risorse territoriali ed ambientali; la carta individua altresì le aree dismesse, degradate e/o abbandonate; la carta, infine, evidenzia il rapporto tra le situazioni rilevate ed i limiti e le condizioni definiti dal PTR e dal PTCP.
2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano:
a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale;
b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo, dell’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale;
c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento per la residenza, ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, lettera g);
c-bis) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, nonché nel rispetto di quanto al riguardo stabilito dal PTCP, la soglia percentuale massima ammissibile di consumo di suolo, e definisce i limiti e le condizioni per l’uso delle risorse territoriali ed ambientali; individua le aree da utilizzare per le compensazioni ecologiche preventive, con preferenza per le aree atte a contribuire all’attuazione della rete ecologica regionale;
d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo;
e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva;
e bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree degradate o dismesse di cui all’articolo 1, comma 3 bis;
e ter) d’intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi;
e quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito;
f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale;
g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.
3. Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
4. Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto tale termine, il comune provvede all’approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di inadempienza si applicano le norme di cui all’articolo 25, comma 7, ferma comunque restando la soglia percentuale massima ammissibile di consumo di suolo determinata ai sensi della lett. c del precedente secondo comma. In assenza di tale soglia percentuale, si applica quanto disposto dall’art.15, comma 8.
Articolo 9
(Piano dei servizi)
1. I comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste e in ogni caso nel rispetto del principio del contenimento dell’uso del suolo e, comunque, della soglia percentuale massima ammissibile di cui al secondo comma dell’articolo 8. L’individuazione delle aree per l’edilizia residenziale pubblica, quale servizio di interesse pubblico o generale, è obbligatoria per i comuni indicati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sulla base dei fabbisogni rilevati dal Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica. Tali comuni, in tutti gli strumenti di programmazione negoziata con previsione di destinazioni residenziali, assicurano la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata, anche esternamente all’ambito interessato.
1 bis. La realizzazione ovvero il mantenimento di campi di sosta o di transito dei nomadi possono essere previsti unicamente nelle aree a tal fine individuate dal documento di piano ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera e ter). I campi devono essere dotati di tutti i servizi primari, dimensionati in rapporto alla capacità ricettiva prevista.
2. I comuni redigono il piano dei servizi determinando il numero degli utenti dei servizi dell’intero territorio, secondo i seguenti criteri:
a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici.
3. Il piano dei servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall’utenza definita con le modalità di cui al comma 2, valuta prioritariamente l’insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento e individua le modalità di intervento. Analogamente il piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal documento di piano di cui all’articolo 8, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di attuazione. In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni del documento di piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per abitante. Il piano dei servizi individua, altresì, la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi, garantendo in ogni caso all’interno di questi la dotazione minima sopra indicata, fatta salva la possibilità di monetizzazione prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera a).
4. Il piano dei servizi esplicita la sostenibilità dei costi di cui al comma 3, anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati.
5. Nei comuni aventi caratteristiche di polo attrattore individuato dal piano territoriale di coordinamento provinciale, in relazione al flusso di pendolari per motivi di lavoro, studio e fruizione di servizi e nei comuni caratterizzati da rilevanti presenze turistiche, il piano dei servizi contiene la previsione di servizi pubblici aggiuntivi, in relazione ai fabbisogni espressi dalla popolazione fluttuante. Nei comuni aventi caratteristiche di polo attrattore devono, altresì, essere previsti i servizi di interesse sovracomunale necessari al soddisfacimento della domanda espressa dal bacino territoriale di gravitazione. Nelle zone montane i comuni tengono conto delle previsioni dei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane.
6. Il piano dei servizi può essere redatto congiuntamente tra più comuni confinanti e condiviso a livello operativo e gestionale.
7. Il piano dei servizi deve indicare i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e), con particolare riferimento agli ambiti entro i quali è prevista l’attivazione di strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive e di servizio caratterizzate da rilevante affluenza di utenti.
8. Il piano dei servizi è integrato, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), di cui all’articolo 38 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).
9. Al fine di garantire una adeguata ed omogenea accessibilità ai servizi a tutta la popolazione regionale, la Regione incentiva il coordinamento e la collaborazione interistituzionale per la realizzazione e la gestione dei servizi.
10. Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell’ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita.
11. Le previsioni contenute nel piano dei servizi, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante.
12. I vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi hanno la durata di cinque anni, decorrenti dall’entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono qualora, entro tale termine, l’intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell’ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione. È comunque ammessa, da parte del proprietario dell’area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che la Giunta comunale espliciti con proprio atto la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali.
13. Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del piano dei servizi che demandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all’intervento della pubblica amministrazione.
14. Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.
15. La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non comporta l’applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale.
Articolo 10
(Piano delle regole)
1. Il piano delle regole:
a) definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;
b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado, da recuperare anche al fine di ridurre l’ulteriore consumo del suolo; individua altresì gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera b);
e) individua:
1) le aree destinate all’agricoltura;
2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
2. Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo. Il piano delle regole definisce altresì, con riferimento a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera b), le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati.
3. Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione:
a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi;
b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;
c) rapporti di copertura esistenti e previsti;
d) altezze massime e minime;
e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico superficiale;
f) destinazioni d’uso non ammissibili;
g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica e mitigazione delle infrastrutture della viabilità con elementi vegetali tipici locali.
4. Il piano delle regole:
a) per le aree destinate all’agricoltura:
1) detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia, in conformità con quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda;
2) recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove esistenti;
3) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d’uso;
b) per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal piano territoriale regionale, dal piano territoriale paesistico regionale e dal piano territoriale di coordinamento provinciale;
c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali.
d) per l’intero territorio comunale, detta le modalità attuative per la compensazione per i casi in cui sia previsto consumo di suolo, secondo i criteri qualitativi e quantitativi definiti a tale scopo nel PTCP. Tali compensazioni non possono essere monetizzate, e vanno attuate in via preventiva, secondo le modalità previste nel Piano delle Regole.
5. Le indicazioni contenute nel piano delle regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
6. Il piano delle regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile.
Articolo 10 bis
(Disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti)
1. Nei comuni con popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, risultante dall’ultimo censimento ufficiale, il PGT è disciplinato secondo le disposizioni contenute nel presente articolo. Non si applicano i commi 1, 2, 4 dell’articolo 8, i commi da 1 a 7 e 14 dell’articolo 9, i commi da 1 a 4 e 6 dell’articolo 10 e i commi 2 e 3 dell’articolo 12.
2. Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole sono articolazioni di un unico atto, le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili. Il documento di piano deve comunque essere verificato e aggiornato con periodicità almeno quinquennale, anche al fine dell’adeguamento della programmazione attuativa. La pubblicazione su almeno un quotidiano locale o periodico a diffusione locale dell’avviso di avvio del procedimento, prevista dall’articolo 13, comma 2, può essere sostituita da pubblici avvisi o altre forme di comunicazione con la cittadinanza.
3. Il documento di piano definisce, in relazione alle peculiarità delle singole realtà territoriali e avvalendosi in via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovracomunale, il quadro conoscitivo del territorio comunale, considerando in particolare le previsioni derivanti dalla programmazione territoriale di livello sovraordinato, l’assetto del territorio urbano ed extraurbano, le caratteristiche del paesaggio agrario e dell’ecosistema, il sistema della mobilità, le presenze di interesse paesaggistico, storico-monumentale ed archeologico, nonché l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a), e finalizzando il quadro delle conoscenze alla determinazione delle principali dinamiche in atto, delle maggiori criticità del territorio e delle sue potenzialità, dando atto inoltre dell’avvenuta effettuazione dell’informazione preventiva e del confronto con la cittadinanza.
4. Sulla base degli elementi di cui al comma 3, il documento di piano:
a) individua gli obiettivi generali di sviluppo, miglioramento e conservazione per la politica territoriale del comune, verificandone la sostenibilità; determina inoltre gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo con prioritario riferimento alla riqualificazione del territorio, al contenimento del consumo di suolo, all’utilizzo ottimale delle risorse territoriali, al miglioramento dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale. La determinazione di tali obiettivi ed il conseguente relativo processo di valutazione ambientale di cui all’articolo 4, comma 2, possono essere effettuati in forma congiunta tra più comuni;
b) determina le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali, dettagliando e circostanziando eventuali scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, lettera g), nonché dimostrando la compatibilità delle predette politiche di intervento con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione;
c) individua puntualmente gli ambiti di trasformazione assoggettati a piano attuativo, determinandone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le destinazioni funzionali, nonché gli eventuali criteri di negoziazione per l’attuazione degli interventi;
d) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, nonché nel rispetto di quanto al riguardo stabilito dal PTCP, la soglia percentuale massima ammissibile di consumo di suolo e definisce i limiti e le condizioni per l’uso delle risorse territoriali ed ambientali; in assenza di tale soglia percentuale, si applica quanto disposto dall’art.15, comma 8.
e) definisce eventuali criteri di perequazione e di incentivazione, e le modalità attuative per la compensazione per i casi in cui sia previsto consumo di suolo, secondo i criteri qualitativi e quantitativi definiti a tale scopo nel PTCP. Tali compensazioni non possono essere monetizzate, e vanno attuate in via preventiva, secondo le modalità previste nel Piano delle Regole.
5. Il piano dei servizi è redatto al fine di individuare e assicurare un’adeguata dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale nonché i servizi necessari alla popolazione del comune ed a supporto delle funzioni insediate e previste, anche con riferimento alla preservazione e al mantenimento di corridoi ecologici e alla progettazione del verde di connessione tra territorio rurale e territorio edificato. Il piano dei servizi può prevedere aree per l’edilizia residenziale pubblica. Il piano dei servizi può essere redatto congiuntamente tra più comuni e condiviso a livello operativo e gestionale. In tal caso, in sede di prima approvazione del PGT, il piano dei servizi può fare riferimento ai soli aspetti prettamente comunali, rinviando a eventuale successiva variante gli adeguamenti derivanti dal piano sovracomunale. Il piano dei servizi, sulla base dello stato dei bisogni e della domanda di servizi prevista, individua le necessità e le aree di sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti, in relazione alle nuove previsioni insediative quantificate e localizzate nel PGT, ne valuta i costi e precisa le modalità di intervento, anche in forme opportunamente integrate a scala intercomunale. In base alle necessità della popolazione il piano dei servizi determina la dotazione per abitante che il PGT assicura in termini di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.
6. Negli interventi assoggettati a pianificazione attuativa è sempre ammessa la possibilità di monetizzazione prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera a), salvo specifiche prescrizioni del piano dei servizi che esplicitino la necessità di assicurare, nei singoli ambiti di intervento, il reperimento di aree per servizi, precisandone la quantificazione e la tipologia.
7. Il piano delle regole disciplina urbanisticamente tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i nuovi interventi negli ambiti di trasformazione, ed in particolare:
a) individua i nuclei di antica formazione, con la puntuale disciplina in ordine alle modalità di conservazione e recupero, ai criteri di riqualificazione e valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi;
b) definisce e disciplina, sotto il profilo tipologico e funzionale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti del territorio già edificato, comprendendo in esse le aree libere intercluse o di completamento destinate alla futura trasformazione insediativa nonché le aree libere destinate a usi diversi ascrivibili tuttavia all’ambito urbano, determinando gli opportuni parametri quantitativi di progettazione urbanistica ed edilizia e i requisiti qualitativi degli interventi, ivi compresi quelli di integrazione paesaggistica, di efficienza energetica, di occupazione del suolo e di permeabilizzazione;
c) riconosce e valorizza le aree e gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
d) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
e) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera b);
f) individua:
1. le aree destinate all’agricoltura;
2. le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
3. le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
8. Il piano delle regole:
a) per le aree destinate all’agricoltura:
1. detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia in conformità con quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda, nonché con i piani di settore sovracomunali, ove esistenti;
2. individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d’uso;
b) per le aree di rilevanza paesaggistico—ambientale e per quelle di valore ecologico dispone norme di salvaguardia e valorizzazione in coerenza con la pianificazione sovraordinata;
c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai PGT già adottati alla data di entrata in vigore delle stesse.
Articolo 11
(Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica)
1. Sulla base dei criteri definiti dal documento di piano, i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale possono ripartire tra tutti i proprietari degli immobili interessati dagli interventi i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione mediante l’attribuzione di un identico indice di edificabilità territoriale, confermate le volumetrie degli edifici esistenti, se mantenuti. Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall’indice di edificabilità attribuito, i predetti piani ed atti di programmazione individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l’edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al comune o da asservirsi, per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche in permuta con aree di cui al comma 3.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, nel piano delle regole i comuni, a fini di perequazione urbanistica, possono attribuire a tutte le aree del territorio comunale, ad eccezione delle aree destinate all’agricoltura e di quelle non soggette a trasformazione urbanistica, un identico indice di edificabilità territoriale, inferiore a quello minimo fondiario, differenziato per parti del territorio comunale, disciplinandone altresì il rapporto con la volumetria degli edifici esistenti, in relazione ai vari tipi di intervento previsti. In caso di avvalimento di tale facoltà, nel piano delle regole è inoltre regolamentata la cessione gratuita al comune delle aree destinate nel piano stesso alla realizzazione di opere di urbanizzazione, ovvero di servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, da effettuarsi all’atto della utilizzazione dei diritti edificatori, così come determinati in applicazione di detto criterio perequativo.
2 bis. I comuni possono determinare nel documento di piano i criteri uniformi di applicazione della perequazione urbanistica di cui al comma 2 in aree di trasformazione concordemente individuate nel territorio di uno o più di essi. In tal caso, le aree cedute alla rispettiva amministrazione comunale a seguito della utilizzazione dei diritti edificatori sono utilizzate per la realizzazione di servizi pubblici o di interesse pubblico o generale, di carattere sovracomunale, consensualmente previsti nel piano dei servizi del comune stesso.
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, commi da 21 a 24, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), alle aree destinate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, non disciplinate da piani e da atti di programmazione, possono essere attribuiti, a compensazione della loro cessione gratuita al comune, aree in permuta o diritti edificatori trasferibili su aree edificabili previste dagli atti di PGT anche non soggette a piano attuativo. In alternativa a tale attribuzione di diritti edificatori, sulla base delle indicazioni del piano dei servizi il proprietario può realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale, mediante accreditamento o stipulazione di convenzione con il comune per la gestione del servizio.
4. I diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e di compensazione sono commerciabili. I comuni istituiscono il registro delle cessioni dei diritti edificatori, aggiornato e reso pubblico secondo modalità stabilite dagli stessi comuni.
5. Il documento di piano può prevedere, a fronte di rilevanti benefici pubblici, aggiuntivi rispetto a quelli dovuti e coerenti con gli obiettivi fissati, una disciplina di incentivazione, in misura non superiore al 15 per cento della volumetria ammessa, per interventi ricompresi in piani attuativi finalizzati alla riqualificazione urbana e in iniziative di edilizia residenziale pubblica, consistente nell’attribuzione di indici differenziati determinati in funzione degli obiettivi di cui sopra. Analoga disciplina di incentivazione può essere prevista anche ai fini della promozione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico, in coerenza con i criteri e gli indirizzi regionali previsti dall’articolo 44, comma 18, nonché ai fini del recupero delle aree degradate o dismesse, di cui all’articolo 1, comma 3 bis, e ai fini della conservazione degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del d.lgs. 42/2004.
Articolo 12
(Piani attuativi comunali)
1. L’attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel documento di piano avviene attraverso i piani attuativi comunali, costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale.
2. Il documento di piano connette direttamente le azioni di sviluppo alla loro modalità di attuazione mediante i vari tipi di piani attuativi comunali con eventuale eccezione degli interventi pubblici e di quelli di interesse pubblico o generale, di cui all’articolo 9, comma 10.
3. Nei piani attuativi vengono fissati in via definitiva, in coerenza con le indicazioni contenute nel documento di piano, gli indici urbanistico-edilizi necessari alla attuazione delle previsioni dello stesso, nonché la verifica del rispetto della soglia percentuale massima ammissibile di consumo del suolo.
4. Per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all’imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano, costituiti in consorzio ai sensi dell’articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). In tal caso, il sindaco provvede, entro dieci giorni dalla presentazione del piano attuativo, ad attivare la procedura di cui all’articolo 27, comma 5, della legge 166/2002 e il termine di novanta giorni di cui all’articolo 14, comma 1, inizia a decorrere a far tempo dalla conclusione della suddetta procedura.
5. Le previsioni contenute nei piani attuativi e loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
Articolo 13
(Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio)
1. Gli atti di PGT sono adottati ed approvati dal consiglio comunale. In fase di prima approvazione del PGT i comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti approvano il documento di piano, il piano dei servizi ed il piano delle regole mediante un unico procedimento.
2. Prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, altresì, determinare altre forme di pubblicità e partecipazione.
3. Prima dell’adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche.
4. Entro novanta giorni dall’adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale. Del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione comunale è fatta, a cura del comune, pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale.
5. Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole, contemporaneamente al deposito, sono trasmessi alla provincia se dotata di piano territoriale di coordinamento vigente.
La Provincia, garantendo il confronto con il Comune interessato, entro 120 giorni dal ricevimento della relativa documentazione:
– verifica il rispetto, nei tre atti del PGT, delle disposizioni prescrittive e prevalenti di cui al successivo art.18, secondo comma;
– valuta l’idoneità del Documento di Piano ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel PTCP, salvaguardandone i limiti di sostenibilità ivi previsti;
nel caso di mancato integrale rispetto delle previsioni senza efficacia prescrittiva e prevalente, valuta l’adeguatezza delle relative motivazioni, con particolare riferimento alle disposizioni del PTCP in tema di risorse territoriali ed ambientali, ai sensi del successivo art.18, comma 1-bis. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni, la suddetta valutazione si intende espressa favorevolmente, fermo il rispetto delle disposizioni prescrittive e prevalenti.
Qualora il comune abbia presentato anche proposta di modifica o integrazione degli atti di pianificazione provinciale, le determinazioni in merito sono assunte con deliberazione di giunta provinciale. In caso di assenso alla modifica, il comune può sospendere la procedura di approvazione del proprio documento di piano sino alla definitiva approvazione, nelle forme previste dalla vigente legislazione e dalla presente legge, della modifica dell’atto di pianificazione provinciale di cui trattasi, oppure richiedere la conclusione della fase valutativa, nel qual caso le parti del documento di piano connesse alla richiesta modifica della pianificazione provinciale acquistano efficacia alla definitiva approvazione della modifica medesima. In ogni caso, detta proposta comunale si intende respinta qualora la provincia non si pronunci in merito entro centoventi giorni dalla trasmissione della proposta stessa.
5 bis. Fino all’approvazione del piano territoriale regionale, i comuni appartenenti a province non dotate di piano territoriale di coordinamento vigente trasmettono il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole alla Regione, contemporaneamente al deposito. La Regione formula un parere vincolante in relazione ai propri indirizzi di politica territoriale, entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali il parere si intende reso favorevolmente. Il comune è tenuto, nei confronti della Regione, a quanto previsto nel comma 7, secondo periodo.
6. Il documento di piano, contemporaneamente al deposito, è trasmesso anche all’A.S.L. e all’A.R.P.A., che, entro i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, possono formulare osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi.
7. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni stesse. Contestualmente il consiglio comunale
a. all’adeguamento del Documento di Piano adottato, nel caso in cui la Provincia abbia espresso parere negativo con riferimento al comma 1 del successivo art.18 o non abbia ritenuto adeguate le motivazioni espresse ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo;
b. all’adeguamento degli atti di PGT alle previsioni prescrittive e prevalenti del PTCP, pena l’inefficacia degli atti stessi per la parte rimasta in contrasto.
7bis. Il termine di cui al comma 7è di centocinquanta giorni qualora, nella fase del procedimento di approvazione del PGT successiva all’adozione dello stesso, venga pubblicato il decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell’amministrazione comunale.
8. Qualora nel piano territoriale regionale vi siano determinazioni che devono obbligatoriamente essere recepite da parte del comune nel documento di piano, lo stesso è tenuto nei confronti della Regione a quanto previsto nei commi 5, primo periodo e 7, secondo periodo.
9. La deliberazione del consiglio comunale di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali o regionali di cui ai commi precedenti non è soggetta a nuova pubblicazione.
10. Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale.
11. Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune. Ai fini della realizzazione del SIT di cui all’articolo 3, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata all’invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in forma digitale.
12. Nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio attività, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle varianti agli atti costituenti il PGT.
14. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono avvalersi della provincia per la redazione degli atti di PGT; i comuni inclusi in una comunità montana possono avvalersi della comunità montana stessa. Le modalità, i tempi e gli oneri dell’avvalimento sono definiti con convenzione. I comuni possono tra loro costituire consorzi o concludere convenzioni, nelle forme disciplinate dalla legislazione vigente, aventi ad oggetto la pianificazione complessiva e coordinata dei rispettivi territori. In tal caso resta ferma la procedura di approvazione in capo ai singoli comuni.
14bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del comune.
Articolo 14
(Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi)
1. I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dal consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, ovvero dalla giunta comunale nei restanti comuni; nel caso si tratti di piani di iniziativa privata, l’adozione interviene entro novanta giorni dalla presentazione al comune del piano attuativo o della variante. Il predetto termine di novanta giorni può essere interrotto una sola volta qualora gli uffici comunali deputati all’istruttoria richiedano, con provvedimento espresso da assumere nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l’adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti; in questo caso, il termine di novanta giorni di cui al presente comma decorre nuovamente e per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ovvero delle modifiche progettuali richieste; della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall’esito della medesima, è data comunicazione da parte dei competenti uffici comunali al soggetto proponente. La conclusione in senso negativo della fase istruttoria pone termine al procedimento di adozione dei piani attuativi e loro varianti.
2. La deliberazione di adozione è depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati; gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale; del deposito e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione comunale è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio.
3. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni.
4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, ovvero la giunta comunale nei restanti comuni approva il piano attuativo decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate.
5. Qualora il piano attuativo introduca varianti agli atti di PGT, dopo l’adozione da parte del consiglio comunale, si applica quanto previsto dall’articolo 13, commi da 4 a 12.
6. L’infruttuosa decorrenza del termine posto dal comma 1 per l’adozione del piano attuativo costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo.
7. Il potere d’intervento sostitutivo è esercitato dalla Regione, ovvero dalle province a far tempo dall’efficacia del rispettivo piano territoriale di coordinamento provinciale.
8. Al fine di attivare il procedimento di cui al comma 7, chi ha presentato il piano attuativo, verificata l’inerzia comunale, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare al comune di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
9. Decorso infruttuosamente il termine previsto dal comma 8, chi ha presentato il piano attuativo può inoltrare al dirigente della competente struttura regionale o provinciale istanza per la nomina di un commissario ad acta; il dirigente provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di adozione del piano attuativo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) .
10. Il Presidente della Giunta regionale o provinciale o l’assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 9, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta , scelto tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 31.
11. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di adozione del piano attuativo; gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.
12. Non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.
Articolo 15
(Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. Con il piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito denominato PTCP, la provincia definisce, ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 2, comma 4, gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale; sono interessi di rango provinciale e sovracomunale quelli riguardanti l’intero territorio provinciale o comunque quello di più comuni. Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale per i contenuti e nei termini di cui ai commi seguenti.
2. Il PTCP, per la parte di carattere programmatorio:
a) definisce, avvalendosi degli strumenti di cui all’articolo 3, il quadro conoscitivo del proprio territorio come risultante dalle trasformazioni avvenute;
b) indica gli obiettivi di sviluppo economico-sociale a scala provinciale, a tal fine raccordando le previsioni dei piani di settore la cui approvazione è demandata per legge alla provincia e approfondendo i contenuti della programmazione regionale, nonché, eventualmente, proponendo le modifiche o integrazioni della programmazione regionale ritenute necessarie;
c) indica elementi qualitativi a scala provinciale o sovracomunale, sia orientativi che prevalenti, secondo le qualificazioni della presente legge, per la pianificazione comunale e dispone i contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale che devono essere previsti nel documento di piano, nel piano delle regole e nel piano dei servizi;
d) definisce criteri per l’organizzazione, il dimensionamento, la realizzazione e l’inserimento ambientale e paesaggistico con le adeguate opere di rinverdimento e piantagione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità ed il relativo coordinamento tra tali criteri e le previsioni della pianificazione comunale;
e) stabilisce, in coerenza con la programmazione regionale e con i criteri di cui alla lettera d), il programma generale delle maggiori infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità e le principali linee di comunicazione, di cui definisce la relativa localizzazione sul territorio, avente valore indicativo, fatti salvi i casi di prevalenza di cui all’articolo 18;
f) individua i corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di rete di interesse sovracomunale, definendone i criteri per l’inserimento ambientale e paesaggistico, in particolare delle opere di riqualificazione del sistema verde locale;
g) prevede indicazioni puntuali per la realizzazione di insediamenti di portata sovracomunale, se definiti come tali dai PGT dei comuni;
h) indica modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni, prevedendo anche forme compensative o finanziarie, eventualmente finalizzate all’incentivazione dell’associazionismo tra i comuni;
3. In ordine alla tutela ambientale, all’assetto idrogeologico ed alla difesa delle risorse territoriali ed ambientali, ivi compreso il suolo, il PTCP:
a.- definisce l’assetto idrogeologico del territorio secondo quanto disposto dall’art.56;
b.- definisce obiettivi, qualitativi e quantitativi, per le compensazioni ecologiche da applicarsi in via preventiva alle trasformazioni; tali disposizioni devono in via prioritaria essere finalizzate all’attuazione della rete ecologica regionale del PTR ed hanno efficacia di prevalenza ai sensi dell’art 18 c.2;
c.- definisce i limiti, anche quantitativi, e le condizioni cui la pianificazione comunale si deve attenere nell’utilizzazione delle risorse territoriali ed ambientali;
d.- in particolare stabilisce la soglia percentuale massima ammissibile di consumo di suolo, individuata per ambiti territoriali omogenei di area vasta.
Quest’ultima soglia può essere oggetto di revisione solo una volta trascorsi almeno cinque anni dall’ultima definizione; l’eventuale revisione in aumento deve essere motivata da specifici rilievi e valutazioni che ne dimostrino la necessità non altrimenti ovviabile e che siano condivisi dai Comuni del medesimo ambito territoriale omogeneo.
4. Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale e nel rispetto della soglia percentuale massima ammissibile di consumo del suolo, gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale, ove sia necessario un maggior dettaglio, le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti.
5. Tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell’articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, eventuali e limitate rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale. In tal caso per l’approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell’articolo 13.
6. Per la parte inerente alla tutela paesaggistica, il PTCP dispone quanto previsto dall’articolo 77, individua le previsioni atte a raggiungere gli obiettivi del piano territoriale regionale e può inoltre individuare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l’istituzione di parchi locali di interesse sovracomunale. Fino all’approvazione del PTR, i PTCP sono approvati o adeguati, per la parte inerente alla tutela paesaggistica, in coerenza con le previsioni del PTPR e nel rispetto dei criteri a tal fine deliberati dalla Giunta regionale.
7. Relativamente alle aree comprese nel territorio di aree regionali protette, per le quali la gestione e le funzioni di natura paesaggistico-ambientale spettano ai competenti enti preposti secondo specifiche leggi e provvedimenti regionali, il PTCP recepisce gli strumenti di pianificazione approvati o adottati che costituiscono il sistema delle aree regionali protette, attenendosi, nei casi di piani di parco adottati, alle misure di salvaguardia previste in conformità alla legislazione in materia; la provincia coordina con i rispettivi enti gestori la definizione delle indicazioni territoriali di cui ai precedenti commi, qualora incidenti su aree comprese nel territorio delle aree regionali protette, fermi restando i casi di prevalenza del PTCP di cui all’articolo 18.
7bis. Il PTCP può individuare ambiti territoriali per i quali si rende necessaria la definizione di azioni di coordinamento per l’attuazione del PTCP anche finalizzate all’attuazione della perequazione territoriale intercomunale e alla copartecipazione dei proventi derivanti dai contributi di costruzione. Le azioni di coordinamento sono definite dalla provincia, d’intesa con i comuni interessati, ed approvate secondo le procedure stabilite dallo stesso PTCP, che devono in ogni caso prevedere forme di informazione pubblica e di comunicazione alla Regione in ordine all’intervenuta approvazione. L’efficacia delle previsioni oggetto delle azioni di coordinamento rimane definita dalle disposizioni dettate dalla presente legge in riferimento alle previsioni del PTCP.
7ter. Il PTCP definisce i criteri qualitativi e quantitativi volti a determinare i casi in cui gli interventi insediativi e infrastrutturali, anche quelli proposti dai comuni, possano comportare effetti sovracomunali significativi; per tali interventi si procede nell’ambito dell’istruttoria di compatibilità di cui all’art 13 comma 5 ad un confronto tra i comuni potenzialmente interessati dagli effetti, ai fini di definire le azioni di coordinamento necessarie attraverso l’utilizzo delle modalità perequative di cui al precedente comma 7 bis; il tavolo di confronto è promosso e coordinato dalla Provincia sulla base di modalità di confronto intercomunale definite nel PTCP.
8. Le Province procedono entro dodici mesi ad adeguare nei PTCP limiti e condizioni di cui al precedente al precedente comma 3 lettere c) d) secondo gli indirizzi forniti dal PTR con le disposizioni di cui all’art 19 comma 2 lettera a) punto 1 e lettera b) punto 5. In mancanza del suddetto adeguamento e/o in mancanza di previsioni del PTR, la soglia percentuale massima ammissibile di consumo di suolo di cui alla lett. c del secondo comma dell’art.8 è pari a zero, restando consentite solo varianti di riuso o riorganizzazione del territorio già consumato.
Articolo 16
(Conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette)
1. In ciascuna provincia è istituita, a cura della provincia stessa, una conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette i cui territori di competenza ricadono anche parzialmente nel territorio provinciale, avente funzioni consultive e propositive nell’ambito delle materie trasferite alle province attinenti al territorio e all’urbanistica. La conferenza provvede alla definizione delle modalità operative e gestionali inerenti alla redazione del piano dei servizi di livello sovracomunale, al conferimento in forma digitale degli elaborati di piano, all’ottimizzazione organizzativa per l’acquisizione ed alla gestione del sistema delle conoscenze e degli indicatori di monitoraggio.
1bis. La Conferenza esprime pareri e formula proposte in materia di tutela delle risorse territoriali ed ambientali e di consumo di suolo, curando che le relative azioni siano articolate per ambiti territoriali omogenei di area vasta.
2. Alla conferenza partecipano i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette o loro delegati; alle sedute della conferenza partecipano, senza diritto di voto, il presidente della provincia, il vicepresidente e l’assessore competente, se delegato.
3. La conferenza elegge tra i suoi componenti un presidente ed approva un regolamento per il suo funzionamento entro novanta giorni dal suo insediamento. Il regolamento deve prevedere che la conferenza sia convocata anche su proposta della provincia, nonché la possibilità di articolare la conferenza per ambiti territoriali delimitati in relazione a specifiche tematiche.
4. Al fine di procedere all’elezione del presidente della conferenza, il presidente della provincia convoca e presiede la prima seduta della conferenza stessa; sino all’approvazione del regolamento, le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli enti locali rappresentati.
Articolo 17
(Approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. In fase di predisposizione del PTCP, la provincia assicura, anche in forme definite con proprio atto, la partecipazione attiva dei comuni, delle comunità montane, degli enti gestori delle aree regionali protette interessati ai sensi dell’articolo 16, comma 1, degli altri enti locali, ivi comprese le altre province interessate, delle autonomie funzionali, delle parti sociali, degli ordini professionali, delle associazioni ambientaliste o portatrici di interessi diffusi, anche mediante forme diverse di partecipazione e persegue la coerenza degli obiettivi di piano con le esigenze e le proposte manifestate da tali enti ed acquisite in via preventiva; a tal fine la provincia svolge consultazioni con detti enti, secondo modalità dalla stessa determinate, che devono in ogni caso prevedere, a favore degli enti consultati, un termine congruo per inoltrare le proprie proposte.
2. Nella medesima fase di predisposizione, la provincia può chiedere alla Regione apposita consultazione diretta ad approfondire le risultanze di suo interesse della programmazione e pianificazione regionale, anche in relazione agli indirizzi di cui all’articolo 1, comma 3.
3. Il PTCP è adottato dal consiglio provinciale, previo parere obbligatorio della conferenza di cui all’articolo 16, dal quale la provincia può discostarsi in base a puntuale motivazione; detto parere è espresso entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali s’intende reso in senso favorevole.
4. Il PTCP adottato è pubblicato, per un periodo di trenta giorni, tramite deposito presso la segreteria della provincia; il provvedimento di adozione è pubblicato, per un periodo di trenta giorni, presso l’albo dei comuni e degli altri enti locali interessati, con indicazione della sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Il piano adottato è pubblicato dai comuni tramite affissione all’albo, entro cinque giorni dalla ricezione da parte della provincia, del provvedimento di adozione; dell’avvenuta pubblicazione e dei termini iniziali e finali della medesima è data notizia alla provincia.
5. Il provvedimento di adozione del PTCP è altresì pubblicato, con le indicazioni di cui al comma 4, sul Bollettino Ufficiale della Regione, a cura della provincia, che vi provvede entro il termine massimo di quindici giorni dalla ricezione dell’ultima comunicazione dei comuni attestante l’inizio della pubblicazione presso gli albi comunali sull’intero territorio provinciale.
6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque vi abbia interesse può presentare alla provincia le proprie osservazioni sul piano.
7. Successivamente alla sua adozione e in ogni caso contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, il PTCP adottato è trasmesso dalla provincia alla Giunta regionale, che, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, ne verifica, garantendo comunque il confronto con la provincia interessata, la conformità alla presente legge, il rispetto degli indirizzi indicati dal PTR in tema di tutela delle risorse territoriali ed ambientali e di consumo di suolo, nonché la compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale. In tale fase la Regione verifica le proposte di aggiornamento o modifica della propria programmazione presentate dalla provincia e determina in merito con deliberazione di Giunta regionale. In caso di assenso alla modifica, la provincia sospende l’esame del piano sino alla definitiva approvazione, nelle forme previste dalla vigente legislazione, della modifica o aggiornamento dell’atto di pianificazione o programmazione regionale oppure richiede la conclusione della fase di valutazione; in tal caso le parti del PTCP la cui efficacia è subordinata all’accettazione da parte della Regione della modifica della propria programmazione o pianificazione acquistano efficacia con l’approvazione definitiva della modifica stessa da parte della Regione. Decorso il termine di centoventi giorni, la fase di valutazione del piano della provincia da parte della Regione si intende conclusa favorevolmente quanto alla compatibilità ma non quanto alla conformità alla presente legge ed alle disposizioni prevalenti di cui al comma 5 del successivo articolo 20.
8. La giunta provinciale esamina le osservazioni pervenute e formula proposte di controdeduzioni alle osservazioni, nonché di modifiche conseguenti a richieste regionali.
9. Il consiglio provinciale, entro centoventi giorni dal loro ricevimento, esamina le proposte di controdeduzioni e di modifiche di cui al comma 8, decide in merito ed approva il PTCP.
10. Il PTCP acquista efficacia con la pubblicazione dell’avviso della sua approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura della provincia. Ai fini della realizzazione del SIT di cui all’articolo 3, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata all’invio alla Regione degli atti del PTCP in forma digitale. Il piano, definitivamente approvato, è depositato presso la segreteria provinciale.
11. Il PTCP disciplina modalità semplificate per l’approvazione di modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l’aggiornamento cartografico, nonché lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi da esso previsti e gli aspetti di ambito locale che non incidano sulle strategie generali del piano. Per tali modifiche non è richiesto il parere della conferenza di cui all’articolo 16, né la valutazione da parte della Regione.
12. L’approvazione, con la partecipazione e l’assenso della provincia interessata, di strumenti di programmazione negoziata previsti dalla vigente legislazione o la conclusione di intese ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) , comportano automatica variante al PTCP.
13. La provincia assicura ampia informazione e diffusione delle varianti introdotte ai sensi del comma 12.
14. Le varianti al PTCP, diverse da quelle di cui ai commi 11 e 12, sono approvate con la medesima procedura prevista per la sua approvazione, limitando l’informazione e la consultazione degli enti locali unicamente a quelli territorialmente interessati.
Articolo 18
(Effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTCP, sia per gli atti della stessa provincia sia per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l’accertamento dell’idoneità dell’atto, oggetto della valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano.
1bis. L’eventuale mancato integrale rispetto dei limiti di sostenibilità e delle condizioni previste dal PTCP quanto all’uso delle risorse territoriali ed ambientali deve essere adeguatamente motivato negli atti di PGT che disciplinano detto uso nonché negli strumenti di pianificazione o programmazione di altri enti. La Provincia valuta, nel parere di cui all’art 13 comma 5, l’adeguatezza della motivazione.
2. Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT le seguenti previsioni del PTCP:
a) le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’articolo 77;
b) l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, qualora detta localizzazione sia sufficientemente puntuale, alla scala della pianificazione provinciale, in rapporto a previsioni della pianificazione o programmazione regionale, programmazioni di altri enti competenti, stato d’avanzamento delle relative procedure di approvazione, previa definizione di atti d’intesa, conferenze di servizi, programmazioni negoziate. Il piano individua espressamente le previsioni localizzative aventi tale efficacia. In caso di attribuzione di efficacia localizzativa, la previsione del piano, oltre che prescrittiva nei confronti della pianificazione comunale, costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto quale vincolo conformativo della proprietà. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell’opera o della struttura di cui trattasi. In tal caso, la previsione localizzativa conserva efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano;
c) la individuazione degli ambiti di cui all’articolo 15, comma 4, fino alla successiva approvazione del PGT che introduca eventuali rettifiche, precisazioni o miglioramenti ai sensi del quinto comma del medesimo art.15;
d) l’indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la normativa e la programmazione di settore attribuiscano alla provincia la competenza in materia con efficacia prevalente;
e) la soglia percentuale massima ammissibile di consumo di suolo per l’ambito territoriale di appartenenza del Comune; fino al recepimento di tale soglia nel PGT vale quanto disposto dall’art.15, comma 8;
f) modalità ed obiettivi per le compensazioni ecologiche di cui al precedente art 15 c.2 lett. n), e per l’attuazione della rete ecologica regionale, ai sensi dell’articolo 6 della LR 12/2011;
g) limiti di sostenibilità per il contenimento del consumo delle risorse territoriali e ambientali come definite all’articolo 1 comma 1-bis.
3. Le previsioni del PTCP concernenti la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, prevalgono sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione, nei seguenti casi:
a) qualora costituiscano diretta attuazione di interventi previsti come prioritari nel piano territoriale regionale, a norma dell’articolo 20, comma 4;
b) qualora il carattere prioritario di tali interventi sia stato riconosciuto, a seguito di proposta della provincia, dalla Regione in sede di aggiornamento del piano territoriale regionale; in tal caso la previsione del PTCP acquista efficacia prevalente sul piano territoriale di coordinamento del parco regionale a seguito dell’approvazione dell’aggiornamento del piano territoriale regionale che reca il riconoscimento di priorità;
c) qualora sussista intesa o altra forma di accordo con l’ente gestore del parco regionale interessato e con la Regione, anche in relazione alle misure di mitigazione e compensazione ambientale da realizzarsi contemporaneamente alla realizzazione della suddetta infrastruttura.
Articolo 19
(Oggetto e contenuti del piano territoriale regionale)
1. Il piano territoriale regionale, di seguito denominato PTR, costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province. La Regione con il PTR, sulla base dei contenuti del programma regionale di sviluppo e della propria programmazione generale e di settore, indica gli elementi essenziali del proprio assetto territoriale e definisce altresì, in coerenza con quest’ultimo, i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di programmazione territoriale di province e comuni. Il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della vigente legislazione e a tal fine ha i contenuti e l’efficacia di cui agli articoli 76 e 77.
2. In particolare, il PTR:
a) indica:
1) gli obiettivi principali di sviluppo socio-economico del territorio regionale, come espressi dal programma regionale di sviluppo e dal complesso della programmazione regionale di settore; integra altresì obiettivi, criteri e modalità per la tutela delle risorse territoriali ed ambientali e per la compensazione ecologica preventiva, da attuarsi nella pianificazione provinciale e, poi, comunale.
2) il quadro delle iniziative inerenti alla realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di interesse regionale e nazionale con particolare attenzione al loro inserimento nel paesaggio e nel territorio rurale e forestale;
3) i criteri operativi per la salvaguardia dell’ambiente, in relazione alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, della disciplina delle aree regionali protette e degli atti di regolamentazione e programmazione regionale e nazionale in materia di salvaguardia delle risorse idriche, geologiche, idrogeologiche, agro-forestali, ecologiche, della riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, dello smaltimento dei rifiuti;
4) il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio, secondo quanto disposto dall’articolo 55, comma 1, lettera a);
b) definisce, in base agli elementi di cui alla lettera a):
1) le linee orientative dell’assetto del territorio regionale, anche con riferimento all’individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale;
2) gli indirizzi generali per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, secondo quanto disposto dall’articolo 55, comma 4, lettera b);
3) gli indirizzi per la programmazione territoriale di comuni e province, al fine di garantirne, nel rispetto e nella valorizzazione delle autonomie locali, la complessiva coerenza al quadro programmatico regionale; a tal fine, e in particolare, definisce gli elementi costituenti limiti essenziali di salvaguardia della sostenibilità ambientale dello sviluppo socio-economico del territorio regionale;
4) gli obiettivi prioritari di interesse regionale di cui all’articolo 20, comma 4;
5) la soglia percentuale massima di consumo ammissibile di suolo , in prima approssimazione, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei di vasta area, soglia che viene stabilita dal PTCP prima e dal Documento di Piano del PGT poi. La soglia indicata nel PTR può essere oggetto di revisione solo una volta trascorsi almeno cinque anni dall’ultima definizione; l’eventuale revisione in aumento deve essere motivata da specifici rilievi e valutazioni che ne dimostrino la necessità non altrimenti ovviabile e che siano condivisi dai Comuni del medesimo ambito territoriale omogeneo.
c) individua idonei strumenti per garantire il perseguimento degli obiettivi regionali e in particolare:
1) forme di compensazione economico-finanziaria a favore degli enti locali ricadenti in ambiti oggetto di limitazione delle possibilità di sviluppo, nonché modalità di compensazione ambientale ed energetica, per interventi che determinano impatti rilevanti sul territorio anche in comuni non direttamente interessati dagli interventi stessi; a tal fine la Regione si avvale di fondi propri o indica le modalità per suddividere solidalmente tra gli enti locali, in rapporto alle differenti potenzialità di sviluppo e ai vincoli di sostenibilità derivanti a ciascuno dai contenuti della programmazione regionale, i vantaggi e gli oneri conseguenti;
2) modalità di aggiornamento ed adeguamento efficaci e flessibili dei suoi contenuti, in considerazione dell’evoluzione del programma regionale di sviluppo, della programmazione socio-economica e settoriale regionale, nazionale e comunitaria, nonché in relazione agli atti di programmazione approvati e alle iniziative attivate;
3) modalità di espletamento contestuale e coordinato delle procedure previste per l’attuazione degli obiettivi e degli indirizzi contenuti nel piano.
3. In sede di prima applicazione, la Regione adegua il PTR, quanto alla soglia del consumo di suolo di cui al punto 5 della lett. b del precedente comma, entro il 31.12.2013. In mancanza dell’adeguamento entro il suddetto termine, la soglia percentuale massima ammissibile di consumo di suolo di cui al n.5 della lettera b) del precedente comma 2 è pari a zero, restando consentite solo varianti di riuso o riorganizzazione del territorio già consumato.
Articolo 20
(Effetti del piano territoriale regionale. Piano territoriale regionale d’area)
1. Il PTR costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in materia. Contiene prescrizioni di carattere orientativo per la programmazione regionale di settore e ne definisce gli indirizzi tenendo conto dei limiti derivanti dagli atti di programmazione dell’ordinamento statale e di quello comunitario.
2. Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTR, sia per gli atti della stessa Regione che per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l’accertamento dell’idoneità dell’atto, oggetto della valutazione o verifica, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.
3. Nella continuità degli obiettivi principali, il piano è suscettibile di modifiche, integrazioni, adeguamenti, anche conseguenti ad osservazioni, proposte ed istanze provenienti dagli enti locali e dagli altri enti interessati, con le modalità previste dall’articolo 21.
4. Le previsioni del PTR concernenti la realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di potenziamento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, nonché inerenti all’individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale, espressamente qualificate quali obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale, prevalgono sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla l.r. 86/1983, non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione. In caso di difformità tra il PTR e la pianificazione di aree naturali protette, all’atto della presentazione del piano per l’approvazione il Consiglio regionale assume le determinazioni necessarie ad assicurare la coerenza tra detti strumenti, prevedendo le eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali in accordo con l’ente gestore del parco.
5. Le previsioni di cui al comma 4 hanno, qualora ciò sia previsto dal piano, immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta nel PTCP ovvero nel PGT. In tal caso la previsione del piano costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto, quale vincolo conformativo della proprietà. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell’opera o della struttura di cui trattasi, conservando la previsione efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano.
6. Qualora aree di significativa ampiezza territoriale siano interessate da opere, interventi o destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovraregionale, il PTR può, anche su richiesta delle province interessate, prevedere l’approvazione di un piano territoriale regionale d’area, che disciplini il governo di tali aree. Tale piano approfondisce, a scala di maggior dettaglio, gli obiettivi socio-economici ed infrastrutturali da perseguirsi, detta i criteri necessari al reperimento e alla ripartizione delle risorse finanziarie e dispone indicazioni puntuali e coordinate riguardanti il governo del territorio, anche con riferimento alle previsioni insediative, al rispetto della soglia percentuale massima ammisibile di consumo del suolo, alle forme di compensazione e ripristino ambientale, ed alla disciplina degli interventi sul territorio stesso. Le disposizioni e i contenuti del piano territoriale regionale d’area hanno efficacia diretta e cogente nei confronti dei comuni e delle province compresi nel relativo ambito. Il PGT di detti comuni è assoggettato alla procedura di cui all’articolo 13, comma 8.
7. Il piano territoriale regionale d’area è approvato con le procedure di cui all’articolo 21, comma 6. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può deferire in tutto o in parte l’elaborazione del piano alla provincia o alle province territorialmente interessate, o comunque avvalersi della collaborazione di tali enti. In tal caso il piano territoriale regionale d’area, per le aree ivi comprese, ha natura ed effetti di PTCP, sostituendosi a quest’ultimo e da esso venendo recepito, previo parere favorevole del consiglio provinciale interessato. La deliberazione della Giunta regionale di adozione del piano d’area specifica i casi in cui il piano sia dotato di tale particolare efficacia.
7bis. Fino all’approvazione del PTR previsto dall’articolo 19, la giunta regionale, con apposita deliberazione, può dar corso all’approvazione di piani territoriali regionali d’area, secondo le procedure di cui all’articolo 21, comma 6. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 6, secondo e terzo periodo, e 7 del presente articolo, nonché le procedure di valutazione ambientale di cui all’articolo 4.
Articolo 21
(Abrogazioni)
Sono abrogati gli articoli 1,2,4,5,8,9,10,10bis,12,13,15,16,17,18,19,20 della l.r. 12/2005.