Norme per lo sviluppo del sistema d’offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia

 

PROGETTO DI LEGGE

 

“Norme per lo sviluppo del sistema d’offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia”

di iniziativa dei Consiglieri
Sara Valmaggi

Alessandro Alfieri

Agostino Alloni

Laura Barzaghi

Carlo Borghetti

Enrico Brambilla

Marco Carra

Massimo D’Avolio

Luca Gaffuri

Gian Antonio Girelli

Maurizio Martina

Fabio Pizzul

Onorio Rosati

Jacopo Scandella

Raffaele Straniero

Corrado Tomasi

Giuseppe Villani

 

RELAZIONE

In attesa che il Parlamento provveda ad attuare la riforma della legge n. 1044 del 1971, è quanto mai necessario che la Regione Lombardia, nell’esercizio della propria potestà legislativa, adotti un proprio provvedimento per disciplinare il sistema d’offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, pubblici e privati, destinati alle bambine e ai bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni presenti sul territorio della Lombardia.

Il Progetto di Legge regionale “Norme per lo sviluppo del sistema d’offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia” nell’ambito dei principi e dei livelli essenziali determinati dallo Stato, nonché dalla recente l. r. 14 dicembre 2004 n. 34 – Politiche regionali per i minori – ha la finalità di definire i criteri e le modalità di realizzazione e di sviluppo dei servizi territoriali per la prima infanzia.

Infatti, il PDL riconosce i diritti soggettivi dei cittadini che richiedono prestazioni esigibili dal sistema degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia: un sistema configurato da unità d’offerta presenti sull’intero territorio lombardo e che si caratterizza con la valorizzazione della pluralità delle proposte educative, con forme di flessibilità organizzativa e gestionale, con l’uniformità degli accessi, l’essenzialità e omogeneità delle prestazioni.

Nonostante che negli anni ’90 ci sia stata una forte attenzione alle problematiche dell’infanzia e della famiglia, in particolare con l’approvazione della legge 285/97 e il relativo finanziamento, lo Stato non ha più invece rifinanziato la legge n. 1044 del 1971, recante la disciplina fondamentale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato, e la realizzazione dei servizi è avvenuta solo con l’impegno e le risorse degli enti locali e delle agenzie educative del terzo settore. (La l. 1044/71 prevedeva di istituire n. 3.800 nidi pubblici, obiettivo non raggiunto: attualmente sono attivi, infatti, circa di 2.400 asili pubblici).

Ciò ha comportato che sul territorio lombardo si è nel tempo realizzato un sistema di servizi molto eterogeneo, con livelli di buona qualità in alcune province o in alcuni ambiti territoriali, mentre in altri ambiti, in particolare nei piccoli comuni, c’è una carenza, se non una totale assenza, di servizi e di specifiche prestazioni.

Infatti, come risulta dalla stessa indagine del D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia (giugno, 2004) il quadro dell’offerta dei nidi e micronidi nei confronti della popolazione infantile complessivamente residente in Lombardia, pur essendo migliorata rispetto alla rilevazione 2000, è ancora limitata e non risponde alle richieste delle famiglie coprendo il 10% dell’utenza potenziale (nel 2002 il totale della popolazione tra zero e due anni, in Lombardia, era pari a 252.855 bambini. L’offerta dei posti per lo stesso anno è pari a 25.107 con un conseguente indice di offerta corrispondente al 9,93% rispetto alla popolazione di riferimento).

E’ quindi evidente la necessità di garantire un livello omogeneo degli interventi nei confronti della prima infanzia, anche per tutelare le bambine e i bambini e le loro famiglie da possibili forme di esclusione sociale, riconoscendo nel sistema degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia non solo una specifica funzione educativa ma anche una funzione di tutela sociale che può contrastare i fenomeni che derivano dal disagio e dalle forme multidimensionali di povertà.

E’ anche importante ricordare che lo sviluppo di un sistema dei servizi per la prima infanzia, realizzato dai Comuni anche con il concorso di diversi attori sociali, si deve necessariamente raccordare con gli altri sistemi dei servizi alla persona che formano il welfare lombardo negli ambiti della salute, dell’assistenza e dell’educazione.

Il PDL, nell’affermare il valore educativo e sociale del sistema degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, sancisce il carattere di universalità del sistema pubblico, a cui partecipano o possono partecipare anche soggetti privati accreditati, ricomprendendo le unità d’offerta di tale sistema tra i servizi alla persona e alla comunità, eliminando la vecchia classificazione di servizi pubblici a domanda individuale, di cui alla legge 26 aprile 1983 n. 131.

Il PDL nel definire il sistema dei servizi a favore della prima infanzia, che è articolato e flessibile per rispondere anche alle esigenze della famiglia e della coppia, con ambedue i genitori lavoratori, e che si integra con altre unità di offerta afferenti ai settori del welfare, prevede l’adozione di un Piano regionale per lo sviluppo e per la qualificazione della rete degli asili – nido e dei servizi complementari ed integrativi e la redazione, a cadenza triennale, di uno specifico Progetto Obiettivo per la prima infanzia.

Il Piano regionale e il Progetto Obiettivo rispondono anche al compito di definire i nuovi standard e la qualità dei servizi, al fine anche di definire i criteri di autorizzazione al funzionamento e i requisiti per l’accreditamento delle agenzie educative private o dei singoli professionisti, e di osservare e di monitorare i bisogni della prima infanzia.

Il PDL richiede che la Regione Lombardia adotti dunque anche specifiche linee guida sul tema della prima infanzia: dal corretto utilizzo delle risorse all’appropriatezza delle prestazioni, dalla definizione di indicatori di problematicità e di qualità, fino alla garanzia nei confronti dei cittadini dell’esigibilità delle prestazioni in ambito sociale ed educativo.

Il PDL individua poi nei Comuni i soggetti a cui riconoscere e affidare i compiti di implementare e sviluppare la rete dei servizi, ovvero quel sistema integrato e pluralista di alto interesse pubblico a favore della prima infanzia.

Il PDL assegna alla Regione il compito di programmazione e sviluppo del sistema dei servizi, garantendo pertanto la partecipazione e il sostegno finanziario ai Comuni e alle rappresentanze delle famiglie e dell’associazionismo.

La Regione si impegna pure a valorizzare, riconoscendo un aiuto finanziario, le forme di cooperazione tra Comuni, tra cui le forme consortili, per la realizzazione di asili – nido negli ambiti territoriali carenti o assenti di servizi.

La Regione Lombardia adotta, infine, un Piano regionale straordinario al fine di garantire entro il 2010 asili nido e servizi per la prima infanzia. secondo i parametri dell’Unione Europea (Lisbona, 2000), in ogni comune lombardo, e in particolare nei comuni di piccole dimensioni e negli ambiti carenti.

Progetto di Legge

“Norme per lo sviluppo del sistema d’offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia”

Articolo 1

 

(Princìpi e finalità)

1. La Regione Lombardia, richiamandosi alla Convenzione Internazionale dell’ONU sui diritti dell’infanzia e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché ai principi enunciati con la l. r. 14 dicembre 2004 n. 34 (Politiche regionali per i minori), promuove azioni di benessere, cura ed educazione a favore della prima infanzia e attua interventi per prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione sociale nei confronti dei bambini e delle loro famiglie.

2. La Regione Lombardia con la presente legge disciplina il sistema d’offerta degli asili nido e dei servizi pubblici e privati accreditati di natura socio educativa destinati alle bambine e ai bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni presenti sul territorio della Lombardia.

3. La Regione Lombardia attua interventi per lo sviluppo e la qualificazione del sistema integrato degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, sostenendo prioritariamente le azioni degli Enti locali e valorizzando l’autonoma iniziativa degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni familiari, delle fondazioni, nonché degli Enti religiosi con cui la Regione Lombardia o i Comuni hanno stipulato patti, accordi o intese.

4. La Regione Lombardia, con il concorso delle autonomie locali e degli organismi di cui al comma precedente, adotta un Piano regionale straordinario al fine di garantire entro il 2010 asili nido e servizi per la prima infanzia. secondo i parametri dell’Unione Europea, in ogni comune lombardo, e in particolare nei comuni di piccole dimensioni e negli ambiti carenti.

 

Articolo 2

(Sistema dei servizi per la prima infanzia)

1. Il sistema degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia ha carattere di universalità e riconosce alle famiglie, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa, l’esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni socio educative a favore delle bambine e dei bambini.

2. Il sistema dei servizi per la prima infanzia è costituito dagli asili nido, dai servizi integrativi e da quelli innovativi e sperimentali offerti da soggetti di diritto pubblico e da soggetti di diritto privato che assolvono, nel rispetto della Costituzione e del principio di sussidiarietà, una funzione di interesse pubblico a favore dell’intera popolazione nel quadro delle azioni di sostegno alle famiglie nella cura e nella educazione dei figli e per permettere la conciliazione dei tempi della famiglia con i tempi del lavoro;

3. Il sistema degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia si caratterizza per la presenza territoriale e per la capillarità delle strutture, degli interventi e delle azioni in ogni Comune della Lombardia, anche attraverso forme di cooperazione tra Enti locali e tra gli Enti locali e i soggetti privati accreditati, tra cui le associazioni familiari.

Articolo 3

 

(Livelli essenziali)

1. In attuazione dell’art. 117, comma 2 lettera m) della Costituzione sono definiti con il Piano regionale di cui all’art. 16 i livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, con particolare attenzione:

a) all’omogeneità su tutto il territorio regionale di standard qualitativi e organizzativi delle unità di offerta, tenendo presente il rapporto territoriale ottimale tra il numero delle unità di offerta e la popolazione infantile;

b) alla localizzazione delle unità di offerta che deve essere in aree idonee e accessibili, anche per garantire la continuità educativa con la scuola dell’infanzia e l’integrazione con i servizi socio – sanitari;

c) all’omogeneità dei titoli di studio e dei profili professionali degli operatori dei servizi, secondo le specifiche unità di offerta.

2. le unità di offerta, pubbliche e private, pur differenziandosi per la pluralità di proposte educative, devono necessariamente essere autorizzate al funzionamento ed essere accreditate.

Articolo 4

(Destinatari e accesso alle prestazioni)

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni del sistema degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia le bambine e i bambini di cittadinanza italiana e le bambine e i bambini stranieri con permesso di soggiorno, secondo la vigente normativa sull’immigrazione. Ai profughi, agli stranieri, ai nomadi e agli apolidi sono comunque garantite le misure di prima assistenza, di cui all’articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché della stessa normativa regionale.

2. I criteri di accesso alle prestazioni è disciplinato dai principi delle Carte dei servizi delle singole unità di offerta, secondo le norme generali definite dalla Regione.

3. Accedono prioritariamente alle prestazioni le famiglie in condizioni di povertà o con limitato reddito, ovvero in presenza di disabilità di uno dei genitori o in condizioni di grave disagio, nonché nel caso di maltrattamenti o abusi a danno dei minori, che rendono necessari interventi indifferibili sia assistenziali che educativi.

4. E’ garantito l’accesso, rimuovendo eventuali ostacoli e barriere architettoniche, ai bambini in condizione di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

5. Gli Enti gestori degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia promuovono forme di partecipazione attiva delle famiglie allo scopo di aumentare il livello di co-responsabilizzazione verso le scelte educative.

6. Gli Enti gestori degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia determinano le tariffe in base al costo di gestione e, ai sensi del d.lgs. 130/2000, al principio di equità di trattamento. La partecipazione economica degli utenti alle spese, non può essere comunque superiore al 30 per cento dei costi medi di gestione dei servizi rilevati a livello comunale, escluse le spese per costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture.

Articolo 5

 

(Asili nido)

1. L’asilo nido, ovvero il nido di infanzia, è un servizio educativo e sociale di tipo diurno rivolto alle bambine ed ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni che offre prestazioni professionali di accoglienza, cura e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e di promozione delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, attraverso anche specifiche azioni di prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico e sociale.

2. L’asilo nido non rientra fra i servizi pubblici a domanda individuale di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

3. Fermo restando il rispetto e l’adozione di adeguati progetti pedagogici, i criteri e le modalità di funzionamento degli asili nido che consentano oltre all’ampliamento dell’offerta anche quello di adeguare la conduzione e gli orari di apertura alle diversificate esigenze territoriali, sono definiti dai Comuni in rapporto ai bisogni dei bambini, alle scelte educative e ai tempi di lavoro dei genitori.

 

Articolo 6

(Micro – nidi)

1. A fronte di particolari esigenze sociali ed organizzative possono essere istituiti da soggetti pubblici e da soggetti privati accreditati micro-nidi di infanzia che prevedano l’accoglienza di un numero ridotto di bambine e bambini, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l’infanzia già funzionanti o di nuova istituzione.

2. I Comuni determinano la ricettività minima e massima dei micro-nidi, nel rispetto dei requisiti organizzativi e degli standard strutturali e gestionali, di cui al comma c dell’art. 16 della presente legge.

Articolo 7

(Asili e micro nidi nido aziendali)

1. Gli asili nido e i micro-nidi possono essere istituiti anche all’interno dei luoghi di lavoro.

2. Gli asili nidi e i micro-nidi aziendali, qualora accreditati, afferiscono al sistema pubblico dei servizi per la prima infanzia e sono disciplinati ai sensi della presente legge regionale e dagli appositi regolamenti comunali.

3. Destinatari degli asili nidi e dei micro – nidi nei luoghi di lavoro sono i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni di età, figli dei lavoratori di aziende private o di Enti pubblici.

4. Nei Comuni di piccole dimensioni o negli ambiti carenti, in presenza di insediamenti lavorativi tali da istituire un asilo nido a favore dei lavoratori di un’azienda, tale servizio può essere esteso, a seguito di accordi con le amministrazioni locali, anche ai bambini residenti sul territorio comunale.

Articolo 8

(Servizi integrativi ed innovativi)

1. La Regione e gli Enti locali promuovono l’attivazione di servizi integrativi ed innovativi per la prima infanzia diversificati per modalità di strutture, di accesso, di frequenza e di funzionamento, valorizzando e sostenendo i progetti degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni familiari, delle fondazioni, degli Enti religiosi, nonché degli stessi Enti locali.

2. I servizi integrativi per la prima infanzia si basano su adeguati progetti educativi e devono garantire ulteriori risposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze delle bambine, dei bambini e delle famiglie, attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo, tali da conciliare i tempi di lavoro dei genitori.

3. Sono riconducibili alla tipologia dei servizi integrativi ed innovativi per la prima infanzia gli interventi strutturati, anche a seguito dei finanziamenti della legge 28 agosto 1997, n. 285 e dalle l. r. 23/99 e 34/04, tra cui:

a) i centri per bambini e genitori che offrono accoglienza ai bambini insieme ai loro genitori, o adulti di riferiemento, in un contesto di socialità e di gioco per i bambini, nonché di incontro e comunicazione per gli adulti;

b) gli spazi bambini che hanno finalità educative e di socializzazione e che offrono accoglienza giornaliera ai bambini in età dodici-trentasei mesi, affidati a personale educativo, per una permanenza della durata massima di cinque ore giornaliere, privi di servizi di mensa e di locali per il riposo pomeridiano, consentendo una frequenza diversificata, in rapporto alle esigenze dell’utenza;

c) laboratori creativi;

d) altri interventi e specifici progetti per la prima infanzia.

4. I servizi integrativi per la prima infanzia possono essere ubicati nella stessa struttura in modo tale da consentirne un pieno utilizzo ed ampliare le opportunità offerte.

5. I servizi di natura sperimentale e innovativi, in attesa della conclusione della sperimentazione, devono provvedere a presentare un progetto che garantisca i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard di funzionamento.

Articolo 9

(Servizi educativi a domicilio)

1. I Comuni possono promuovere l’attivazione di servizi educativi e di cura, tra cui i nidi condominiali, ovvero i nidi famiglia, sia presso il domicilio delle famiglie sia presso quello degli educatori, sulla base dei requisiti organizzativi e strutturali definiti dalla Regione, avvalendosi di personale con specifici requisiti professionali.

2. Il Piano regionale di cui all’articolo 16 ne definisce gli standard qualitativi e organizzativi omogenei su tutto il territorio regionale.

3. La Regione Lombardia, anche ai sensi dell’art. della l. r. 23/99 e di altre leggi di settore, sostiene finanziariamente, attraverso i Comuni, singoli e associati, la realizzazione di servizi educativi e di cura, ovvero dei nidi famiglia.

Articolo 10

(Partecipazione delle famiglie)

1. Gli Enti locali e i soggetti privati accreditati che gestiscono gli asili nido ed i servizi per la prima infanzia rispettano e valorizzano il ruolo educativo delle famiglie e garantiscono ad esse la massima informazione sul progetto educativo e sulla gestione dei servizi. La partecipazione delle famiglie è altresì garantita affinché, assieme agli operatori, definiscano le scelte educative, contribuiscano alla programmazione e verifichino le attività attraverso l’istituzione di appositi organismi collegiali.

 

Articolo 11

 

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nei limiti delle proprie risorse di bilancio e di quelle aggiuntive stanziate ai sensi della presente legge, attraverso l’adozione del Piano regionale e del Progetto Obiettivo, svolge le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi del sistema pubblico degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, esercitando altresì la funzione di verifica dell’ attuazione a livello territoriale.

2. La Regione nell’adottare i programmi di intervento promuove modalità di collaborazione e di concertazione con gli Enti locali, al fine di garantire le esigenze delle comunità locali.

3. La Regione trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative e le risorse per la realizzazione e lo sviluppo del sistema pubblico dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

 

Articolo 12

 

(Funzioni delle Province)

1. Le Province lombarde realizzano Osservatori dei servizi per la prima infanzia finalizzati alla ricognizione e catalogazione di tutti gli interventi e di tutte le unità di offerta, pubbliche e private presenti sul territorio lombardo, che erogano prestazioni a favore della prima infanzia e delle loro famiglie; nonché effettuano un monitoraggio dei bisogni dei minori e delle loro famiglie;

2. Gli Osservatori si avvalgono della collaborazione degli Uffici di Piano, istituiti ai sensi della legge 328/2000.

3. Le Province lombarde predispongono e attuano piani di formazione e aggiornamento del personale.

Articolo 13

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, singoli o associati, esercitano le seguenti funzioni:

a) predispongono, sulla base della programmazione regionale e distrettuale, progetti per la realizzazione in sede locale del sistema degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia;

b) rilasciano le autorizzazioni al funzionamento e accreditano gli asili nido e ai servizi integrativi pubblici o privati in possesso dei requisiti definiti dalla presente legge, tenuto conto della qualità della progettazione del servizio, del tipo di prestazione offerta e delle relative caratteristiche economiche;

c) provvedono alla erogazione dei servizi direttamente o tramite soggetti pubblici o privati purché accreditati;

d) agevolano la partecipazione delle famiglie alla programmazione, alla gestione e al controllo dei servizi.

e) favoriscono interventi di integrazione e raccordo con le istituzioni scolastiche e in particolare con le scuole dell’infanzia del territorio al fine di garantire omogeneità e continuità educativa fra i diversi servizi rivolti all’infanzia.

2. I Comuni afferenti agli ambiti territoriali del Distretto socio sanitario, attraverso l’Ufficio del Piano Sociale di Zona di cui alla legge 328/2000, provvedono ogni tre anni a definire gli interventi necessari alla pianificazione e programmazione dei servizi per la prima infanzia.

Articolo 14

 

(Compiti delle famiglie e del terzo settore)

1. Gli Enti locali riconoscono ed agevolano iniziative di famiglie associate nella organizzazione di servizi autogestiti per la cura, l’educazione e l’animazione rivolte alle bambine e ai bambini fino a tre anni di età, realizzate in collaborazione con le scuole dell’infanzia o in forme autonome, fatti salvi i princìpi generali stabiliti dalla presente legge ed i requisiti organizzativi e strutturali determinati dalla Regione.

Articolo 15

(Compiti del servizio sanitario regionale)

1. Sono attribuiti al servizio sanitario regionale, in particolare alle aziende sanitarie locali, compiti di vigilanza igienico – sanitaria sulle strutture dei servizi e per la realizzazione, in collaborazione con gli Enti locali, di interventi e di azioni di prevenzione e di educazione alla salute e alla corretta alimentazione.

Articolo 16

 

(Piano regionale per il sistema degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia)

1. La Regione Lombardia adotta un Piano regionale per lo sviluppo e per la qualificazione del sistema pubblico degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia sull’intero territorio regionale con i seguenti contenuti:

a) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cura, educazione, formazione, benessere sociale a favore dei minori da tre mesi a tre anni, in armonia ai livelli essenziali definiti dallo Stato;

b) definizione dei criteri per l’autorizzazione al funzionamento degli asili nido e dei servizi integrativi e per il loro accreditamento;

c) definizione degli indicatori di qualità relativi all’attività dei servizi per la prima infanzia;

d) ricognizione e catalogazione, tramite le province, di tutti i servizi e di tutte le unità di offerta, pubbliche e private presenti sul territorio lombardo, che erogano prestazioni a favore della prima infanzia e delle loro famiglie;

e) incentivazione per l’esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni ai fini della gestione del sistema dei servizi per la prima infanzia;

f) criteri per la ripartizione dei fondi regionali tenuto conto dei progetti elaborati dai comuni, singoli o associati, nonché delle risorse destinate allo sviluppo del sistema pubblico dei servizi per la prima infanzia;

g) indirizzi e programmi per la formazione del personale dei servizi, stabilendo le modalità di partecipazione delle province.

2. Il Piano regionale è sottoposto al parere della competente Commissione Consiliare ed è assunto con provvedimento del Consiglio regionale.

3. Altresì, è adottato un Piano regionale straordinario, che prevede uno specifico finanziamento, al fine di garantire entro il 2010 in ogni comune lombardo, in particolare nei comuni di piccole dimensioni e negli ambiti carenti, asili nido e servizi per la prima infanzia.

Articolo 17

(Progetto Obiettivo)

1. Ogni tre anni la Regione Lombardia adotta un Progetto Obiettivo dei servizi per la prima infanzia i cui obiettivi generali sono i seguenti:

a) Sviluppo di una politica educativa sociale e socio sanitaria ed a favore delle bambine dei bambini da tre mesi a tre anni, in una visione complessiva e globale, che si rivolga ai minori e alle loro famiglie, riconoscendo il bambino come portatore di diritti, soggetto di un’ampia sfera di protezione che ne assicuri un’armonica crescita psicofisica nella propria famiglia e nella comunità;

b) Qualificazione e razionalizzazione del sistema pubblico dei servizi per la prima infanzia, in una ottica integrata e di cooperazione tra gli interventi dei comuni, della scuola, del servizio sanitario e delle azioni realizzate dalle associazioni familiari e gli attori del terzo settore;

c) Sviluppo di modalità operative che garantiscano un adeguato profilo di integrazione tra le varie discipline e i diversi livelli d’intervento, anche attraverso la promozione di una più qualificata professionalità degli operatori dei servizi;

d) Promozione e sviluppo di una politica dei servizi tesa alla realizzazione di interventi specifici sia sul piano individuale dei bisogni del bambino e della sua famiglia, sia sul piano della collettività in una ottica di prevenzione del disagio e di contrasto delle forme multidimensionali della povertà o di sofferenza che riducono gli spazi di inclusione sociale e di sviluppo armonico del minore.

 

Articolo 18

(Commissione scientifica)

1. La Regione Lombardia istituisce una Commissione scientifica dei servizi per la prima infanzia composta da esperti in ambito universitario nelle discipline psico pedagogiche, sociali e dei processi organizzativi e gestionali, nonché da tecnici del sistema dei servizi pubblici e privati, a cui affidare compiti di ricerca, studio e monitoraggio

2. La composizione della Commissione scientifica, nonché la specifica declinazione dei compiti, è affidata alla Giunta regionale.

3. La Commissione scientifica stabilisce significative relazioni con gli Osservatori delle province di cui all’art. 12.

4. La Commissione scientifica riferisce annualmente alla Terza Commissione consiliare.

Articolo 19

(Autorizzazione ed accreditamento)

1. La realizzazione e la gestione degli asili nido e dei servizi integrativi di cui alla presente legge da parte di soggetti privati sono soggette all’autorizzazione al funzionamento da parte del comune nel cui territorio sono ubicati i servizi, indipendentemente dalla loro denominazione e dalla loro localizzazione.

2. I soggetti autorizzati possono ottenere l’accreditamento dai Comuni secondo i criteri definiti dalla Regione Lombardia.

3. Per i servizi e le strutture private l’accreditamento costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti pubblici, mentre il possesso dei requisiti necessari per l’accreditamento è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.

Articolo 20

(Profili professionali)

1. Il personale impiegato per il funzionamento degli asili nido, degli asili nido aziendali, dei micro-nidi e dei servizi integrativi ed innovativi è assicurato da personale educativo di ambo i sessi con specifiche competenze psico-pedagogiche e dal personale addetto ai servizi generali.

2. Il personale educativo deve essere in possesso del diploma di laurea triennale. Costituiscono altresì titolo per l’esercizio della professione i diplomi di laurea in pedagogia, in scienze dell’educazione e in scienza della formazione. Per la specifica funzione di coordinamento pedagogico è richiesto il possesso del diploma di laurea specialistica.

3. Per i servizi educativi a domicilio di cui all’art. 9 della presente legge, il personale deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore attinente alle discipline e sociali, o da altro diploma purché integrato da un attestato almeno annuale nell’ambito delle discipline educative rilasciato dai Centri Professionali regionali ovvero da agenzie formative accreditate.

 

4. I requisiti culturali e professionali degli addetti ai servizi generali sono definiti sulla base delle diverse professionalità in rapporto alle specificità dei singoli servizi e dei diversi moduli organizzativi.

5. I profili professionali del personale educativo sono quelli indicati dallo Stato e disciplinati dalla Regione Lombardia. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati validi ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite agli educatori di infanzia i titoli di studio richiesti alla data dell’assunzione in ruolo.

6. La Regione Lombardia, anche tramite le Province, promuove attività di formazione permanente e di specializzazione del personale dei servizi per la prima infanzia, finalizzata in particolare agli operatori dei servizi integrativi e dei nidi famiglia e di quelli condominiali autogestiti dalle associazioni familiari.

Articolo 21

(Carta dei servizi)

1. I soggetti pubblici e i soggetti privati accreditati che partecipano al sistema pubblico degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia entro 12 mesi dall’approvazione della presente legge adottano una Carta dei Servizi al fine di garantire ai tutti i cittadini i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, secondo quanto disposto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, dandone

adeguata pubblicità agli utenti.

Articolo 22

(Finanziamenti)

1. A decorrere dall’anno 2006 una quota del Fondo per Politiche Sociali regionali è destinata al finanziamento del sistema pubblico degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, dando priorità agli ambiti territoriali carenti, secondo i seguenti criteri:

a) domanda inevasa dai servizi educativi per la prima infanzia;

b) tasso di natalità;

c) tasso di occupazione delle donne con figli minori;

d) situazione di particolare disagio sociale, con fenomeni o rischi di emarginazione o devianza minorile.

 

Articolo 23

(Abrogazioni e modificazioni)

1. Dall’entrata in vigore della presente legge è abrogato l’art. 76, comma 4, della l. r. 7 gennaio 1986 n. 1 (Riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia).

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(A)

Qualificazione Spesa

(B)

Copertura Finanziaria

 

intervento

SPESA CONTINUATIVA O RICORRENTE

(art. 22 lr 34/1978

Riferimento

PDL

art. ….

comma …..

Natura spesa

CORRENTE

/

CONTO CAPITALE

UPB IMPORTO

UPB IMPORTO

 

 

Spesa

Art.11

Corrente

5.2.4.2 10.000.000

Trasferimenti a Enti Locali

fondo sostegno del sistema

di offerta degli asili nido e

servizi per l’infanzia

7.4.0.2.210 10.000.000

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