PROGETTO DI LEGGE N. 0136
PRESENTATO IL 11/02/2014
ASSEGNATO IN DATA : 13/02/2014
di iniziativa dei Consiglieri regionali:
Carra, Alloni, Tomasi, Villani, Alfieri, Barboni, Barzaghi, Borghetti,
Brambilla, D’Avolio, Gaffuri, Girelli, Pizzul, Rosati, Scandella, Straniero, Valmaggi
______
“Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
_____
Relazione
Il concetto di agricoltura come attività legata esclusivamente alla produzione di alimenti sta ormai lasciando il posto ad un’idea più complessa che vede al centro la multifunzionalità del sistema agricolo.
In tutta Europa, da sempre, le società rurali e agricole hanno sviluppato esperienze volte a promuovere diverse pratiche e forme di solidarietà, assistenza e inclusione sociale.
In questo contesto l’agricoltura si configura, con sempre maggiore evidenza, come attività che affianca alla tradizionale funzione di produzione di beni alimentari la capacità di generare servizi connessi, sia orientati al mercato, sia in grado di dare luogo a valori di utilità pubblica di assoluto rilievo.
E’ questo lo scenario in cui si inserisce un nuovo ruolo dell’attività agricola, quello dell’agricoltura sociale: una forma di agricoltura che fornisce in modo continuativo, oltre all’attività agricola, servizi rivolti all’integrazione sociale e al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati come ex-detenuti, ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili.
Svolgere questo tipo di attività non solo permette alle persone svantaggiate di reinserirsi nella sfera produttiva e di ritrovare il contatto con la natura, ma ha anche effetti positivi sul loro benessere e sulle loro condizioni di salute, promuove il loro reinserimento sociale, ne migliora la capacità di apprendimento e l’autostima, e rafforza quindi la loro partecipazione alla vita sociale.
La fattoria diventa centro di servizi sociali dove la coltivazione dell’orto, la cura degli animali, il ciclo biologico e naturale, offrono stimoli nuovi per interventi di socializzazione, di formazione, di supporto all’educazione. Va sottolineato che l’integrazione di interventi e servizi di natura sociale nell’azienda agricola multifunzionale non compromette le finalità imprenditoriali dell’attività, che può beneficiare del più stretto rapporto col territorio e delle nuove relazioni e opportunità di mercato.
L’agricoltura sociale costituisce quindi un approccio innovativo fondato sull’abbinamento di due concetti distinti: l’agricoltura multifunzionale e i servizi sociali/terapeutico-assistenziali a livello locale. Da un lato, il settore è strettamente legato al carattere multifunzionale dell’agricoltura e corrisponde perfettamente al concetto di sviluppo rurale, poiché offre agli agricoltori la possibilità di diversificare le loro fonti di reddito. Dall’altro, l’agricoltura sociale apporta benefici alla società in quanto fornisce dei servizi sociali e migliora la qualità dei servizi esistenti a vantaggio degli abitanti delle aree rurali, avvalendosi delle risorse agricole e rurali in senso lato.
Questo nuovo approccio contribuisce non solo al benessere e alla realizzazione personale dei suoi beneficiari, ma anche allo sviluppo delle aree rurali, oltre a consentire migliori scambi e contatti tra queste ultime e le aree urbane.
In Europa, dalla fine del XX secolo, lo sviluppo dell’agricoltura sociale si è diffuso in tutte le aree rurali quale nuova pratica sostenibile, con un numero crescente di esperienze realizzate in questo campo in assenza di un definito quadro di riferimento legislativo, sollecitato anche dalla stessa comunità europea.
Il parere del CESE (Comitato economico e sociale europeo) sul tema dell’Agricoltura sociale, adottato il 12 dicembre 2012, nelle azioni da intraprendere, evidenzia infatti quanto segue: “Di fronte ai beni pubblici che l’agricoltura sociale produce e al suo apporto allo sviluppo sostenibile, le istituzioni dell’UE e i governi degli Stati membri dovrebbero promuovere e sostenere questo settore, tra l’altro adottando, ai diversi livelli, un quadro normativo adeguato e favorevole, riconoscendone il valore aggiunto e migliorandone la governance, oltre che garantendo un contesto propizio e una proficua cooperazione tra i diversi ambiti d’intervento politico e le amministrazioni a livello sia europeo che nazionale, regionale e locale.”
A livello nazionale la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati ha reso noto, il 4 luglio 2012, l’esito di un’indagine conoscitiva volta ad acquisire un quadro qualificato su un fenomeno che sta conoscendo significativi sviluppi anche in Italia, dove si stimano oltre 1000 esperienze di agricoltura sociale, e che merita particolare attenzione da parte delle istituzioni pubbliche. A seguito di questa indagine sono stati depositati diversi progetti di legge in materia alla Camera ed uno al Senato, confluiti in uno schema di testo unificato ancora in discussione.
Ma quel che appare oggi sempre più evidente è la necessità di iniziare a costruire un quadro normativo a partire dal livello cui è assegnata la competenza esclusiva in agricoltura, quello regionale.
Abruzzo, Campania, Toscana e Veneto si sono dotate negli ultimi anni di una legge specifica in materia, mentre Regione Lombardia, nel dicembre 2011, in occasione della modifica del Testo Unico dell’Agricoltura (L.R. 31/2008) ha introdotto per la prima volta il tema con l’approvazione dell’art. 8 bis (Promozione dell’agricoltura sociale).
La presenza di numerose pratiche di agricoltura sociale e l’interesse diffuso sulla materia (68 le esperienze raccolte nell’indagine realizzata dall’Assessorato all’Agricoltura nel 2011) richiede l’adozione anche in Lombardia di una normativa specifica di riferimento che concorra a fornire il dovuto riconoscimento ad aziende agricole ed operatori e le relative misure di sostegno.
Il presente progetto di legge all’articolo 1 definisce le finalità e gli obiettivi dell’agricoltura sociale riconoscendo nelle caratteristiche multifunzionali delle attività agricole il contesto favorevole allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.
L’articolo 2 offre una definizione normativa delle fattorie sociali nell’ottica dell’attività di impresa agricola, integrata con attività di carattere socio-sanitario, educativo, e di inclusione lavorativa, a vantaggio di persone svantaggiate o a rischio di emarginazione, le cui modalità operative sono dettagliate al successivo articolo 3.
La proposta di legge prevede inoltre l’istituzione di un osservatorio regionale sull’agricoltura sociale (art. 4) al quale sarà affidato il compito di verifica, monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi offerti, di un registro e della rete delle aziende accreditate (art. 5).
Quanto alle misure di sostegno promosse dalla Regione (art. 6) ed agli interventi pubblici (art. 7) si prevedono specifiche azioni: dalla promozione della fornitura di prodotti di agricoltura sociale per la ristorazione collettiva all’assegnazione prioritaria di terreni demaniali o di beni confiscati.
La clausola valutativa (art. 8) consentirà al Consiglio Regionale di valutare gli sviluppi futuri e, qualora si rendesse necessario, di intervenire per migliorare e adeguare ai bisogni emergenti gli strumenti normativi.
Articolo 1
(Finalità e obiettivi)
- 1. La Regione riconosce e promuove, anche attraverso gli atti e gli strumenti della programmazione regionale, l’agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, nonché quale risorsa per l’integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all’offerta di servizi finalizzati all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, all’abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.
- 2. La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti.
- 3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualità dell’offerta dei servizi sociali attraverso interventi innovativi nelle fattorie sociali, anche al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni locali.
Articolo 2
(Definizioni)
- Ai fini della presente legge si intende per:
a) “agricoltura sociale” l’insieme delle attività condotte con modalità ecosostenibili e con etica di responsabilità verso la comunità e l’ambiente dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che, in forma singola o associata [tra loro o con cooperative e imprese sociali (come definite dall’art. 1 del D. Lgs. 24.03.2006, n. 155), organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, nonché altri soggetti pubblici e privati], integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l’attività agricola con attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione, e a favorire la coesione sociale in ambito locale, con una delle attività di cui all’articolo 3 comma 1;
b) “fattorie sociali” le imprese agricole, come definite dall’art. 2135 del codice civile e successive modificazioni, che svolgono le attività dell’agricoltura sociale come definita dalla lettera a) del presente comma, e risultano iscritte all’elenco di cui all’articolo 5 della presente legge.
Articolo 3
(Modalità operative)
- 1. Le attività dell’agricoltura sociale, in applicazione agli strumenti di programmazione agricola, sociale e socio-sanitaria regionale, sono indirizzate a politiche attive per:
a) l’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati quali ex-detenuti, detenuti in semi-libertà, soggetti con problemi di dipendenze (alcolisti e tossicodipendenti), ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili, minori a rischio di devianza, nonché il reinserimento di giovani con disoccupazione di lungo periodo, attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;
b) l’assistenza e la riabilitazione delle persone con disabilità fisica, psichica attraverso attività terapeutiche o di coterapia (ortoterapia, pet-therapy, ippoterapia, onoterapia);
c) la fornitura di servizi e prestazioni educative, formative, sociali e “rigenerative” e di accoglienza rivolte a persone e fasce “fragili” di popolazione o con particolari esigenze (anziani, bambini, minori e giovani con difficoltà nell’apprendimento, in condizioni di particolare disagio familiare o a rischio di devianza, disoccupati di lungo corso, nuove povertà, ecc.) nonché azioni e attività volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale (quali “agri-asili”, “agri-nidi”, ”agri-tata”), centri per l’infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, alloggi sociali (“social housing”) e comunità residenziali (“cohousing”) al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale;
d) la promozione di progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori e adulti.
- Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati attraverso il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore e la collaborazione con l’autorità giudiziaria, i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio, secondo il principio di sussidiarietà.
- Le iniziative di riabilitazione, formazione, tirocinio, orientamento, educative e assistenziali a favore dei soggetti di cui al comma 1 sono attivate in conformità alla normativa e alla programmazione regionale, nonché ai piani di zona di cui all’articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario).
- Le fattorie sociali, così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera b) costituiscono lo strumento per l’attuazione delle politiche di settore a sostegno dell’agricoltura sociale di Regione Lombardia nonché soggetti coinvolti nella programmazione dei piani di zona dei servizi sociali e socio-sanitari.
Articolo 4
(Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale)
- 1. E’ istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale che svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) raccolta di dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi innovativi finalizzati anche a favorire lo sviluppo delle produzioni locali;
b) verifica con cadenza annuale dei requisiti essenziali, monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e delle azioni di sviluppo nell’ambito dell’agricoltura sociale, al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
c) promozione di studi e ricerche concernenti l’efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e del loro inserimento nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona;
d) promozione delle attività e delle azioni di sviluppo nell’ambito dell’agricoltura sociale;
e) elaborazione e pubblicazione di materiale informativo;
f) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell’agricoltura sociale nelle politiche di coesione e sviluppo rurale;
g) proposizione di linee guida regionali e relativi aggiornamenti in tema di agricoltura sociale.
- L’Osservatorio è costituito entro sessanta giorni dall’inizio della legislatura e dura in carica per la durata della legislatura stessa. In fase di prima attuazione della presente legge l’Osservatorio è istituito entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
- L’Osservatorio, i cui componenti sono designati con delibera di Giunta regionale, è composto da:
a) gli assessori regionali all’agricoltura, ai servizi sociali, alla sanità e al lavoro, che assicurano le funzioni di presidenza;
b) i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, servizi sociali, sanità e lavoro o loro delegati;
c) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) sei rappresentanti degli imprenditori agricoli e delle realtà associate di cui all’art. 2 comma 1, individuati nell’ambito degli operatori già attivi sul territorio nel settore dell’agricoltura sociale;
e) sei rappresentanti delle aziende sanitarie locali (ASL) esperti in materia di tutela minori, età evolutiva, area disabilità, anziani, salute mentale, tossicodipendenze, designati d’intesa fra le ASL;
f) due rappresentanti dei Comuni designati dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, sezione della Lombardia.
- Le funzioni di segreteria sono affidate alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.
- La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio è gratuita.
Articolo 5
(Registro e rete delle fattorie sociali)
- 1. E’ istituito il registro delle fattorie sociali nel quale sono iscritte, a cura della struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, le fattorie sociali operanti in Lombardia debitamente accreditate. Il registro è aggiornato annualmente e le risultanze sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
- 2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, definisce con apposito regolamento da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i requisiti e le procedure per l’accreditamento delle fattorie sociali, tenendo conto della specificità e delle varietà di modalità di esercizio delle esperienze lombarde già avviate, della qualità dei servizi offerti, della disponibilità di competenze professionali, nonché di indici di efficienza ed efficacia. Con il medesimo regolamento sono definite anche le modalità per la tenuta del registro delle fattorie sociali.
- 3. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali accreditate e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione, in collaborazione con l’Osservatorio regionale, dell’agricoltura sociale, di azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali e delle modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli locali.
- 4. La rete regionale lombarda delle fattorie sociali opera in stretta sinergia con le altre reti regionali a tal fine istituite per la condivisione delle competenze acquisite, lo scambio di esperienze e la sensibilizzazione.
Articolo 6
(Misure di sostegno)
- La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell’agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo agricolo, quali il Programma di Sviluppo Rurale, e delle politiche sociali e socio-sanitarie, prevedendo in particolare:
a) la possibilità di adottare misure volte a promuovere l’utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti dall’agricoltura sociale, a parità di qualità del prodotto, nei servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla Regione, da enti, aziende ed agenzie regionali e dagli enti locali;
b) la riserva ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, di almeno il 5 per cento del totale dei posteggi nei mercati agricoli di vendita diretta;
c) il riconoscimento alle fattorie sociali di titoli preferenziali nell’attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali;
d) l’organizzazione di percorsi formativi e di abilitazione in materia di agricoltura sociale rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari che intendono avviare una fattoria sociale o migliorare il proprio ambito di conoscenza;
e) l’organizzazione di interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell’agricoltura sociale, rivolti a dipendenti ed amministratori degli enti locali, delle aziende sanitarie locali (ASL), nonché a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’agricoltura sociale.
Articolo 7
(Interventi pubblici)
- I terreni agricoli e forestali appartenenti agli enti pubblici territoriali e i beni trasferiti al patrimonio dei comuni in seguito a confisca alla mafia ai sensi dell’articolo 2-undecies, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) possono essere concessi in uso in via prioritaria alle fattorie sociali.
- Nelle gare indette da enti pubblici per l’assegnazione dei servizi di ristorazione possono essere previsti criteri di priorità a favore delle aziende che somministrano prodotti agroalimentari delle fattorie sociali.
Articolo 8
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio sugli esiti progressivamente ottenuti dall’attuazione della presente legge. A questo scopo, anche avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale, presenta una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 ed i dati relativi alle attività svolte;
b) il grado di integrazione delle fattorie sociali con i servizi socio sanitari competenti per territorio ed i risultati ottenuti;
c) i risultati ottenuti in termini di cooperazione tra i diversi ambiti di intervento regionali (agricoltura/sanità/sociale/lavoro);
d) le attività svolte dall’Osservatorio di cui all’articolo 4 ed in particolare le iniziative promosse in collaborazione con la rete delle fattorie sociali;
e) le misure di sostegno di cui all’articolo 6, attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.
2. La Rete delle fattorie sociali e l’Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale forniscono alla Regione dati e informazioni idonee a rispondere ai quesiti di cui al comma 1;
3. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.
Articolo 9
(Disposizioni transitorie e finali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’art 8 bis (Promozione dell’agricoltura sociale) della L.R. 31/2008 è abrogato