Progetto di legge n. 145
“Norme in materia di informazione e media locali in Lombardia”
Di iniziativa dei Consiglieri
Fabio Pizzul
Laura Barzaghi
Mario Barboni
Jacopo Scandella
Alessandro Alfieri
Agostino Alloni
Carlo Borghetti
Enrico Brambilla
Marco Carra
Massimo D’Avolio
Luca Gaffuri
Gian Antonio Girelli
Onorio Rosati
Raffaele Straniero
Corrado Tomasi
Sara Valmaggi
Giuseppe Villani
Relazione
Con il passaggio al digitale terrestre l’offerta delle emittenti nazionali ha messo in seria difficoltà le emittenti locali, che faticano persino a rientrare dell’investimento che tale tecnologia ha richiesto a fronte di un calo considerevole di ascolti ed investimenti pubblicitari. Mentre il Paese e la Regione investono sulle infrastrutture tecnologiche, resta dunque di attualità il problema della produzione di contenuti e del pluralismo dell’informazione locale. Questa legge ha lo scopo di colmare la dissonanza tra gli investimenti fatti sul digitale terrestre e la banda larga e l’assenza di un’organica e
strategica valorizzazione delle potenzialità plurali, partecipative e multimediali che tali tecnologie permettono.
Quotidiani e periodici locali vivono da anni un ridimensionamento dei fondi a loro disposizione a causa del calo delle inserzioni pubblicitarie che hanno preferito migrare sui media più fruiti da un pubblico maggiore, più attrattivo in termini di disponibilità economica e più incline a logiche commerciali di tipo fidelizzante. Nella convinzione che i media locali svolgano un importante ruolo a tutela della pluralità dell’informazione che è necessario salvaguardare, e nella convinzione soprattutto che permettano di raggiungere un target difficilmente raggiungibile con altri media, le istituzioni regionali non trascurano di inserirvi inserzioni a pagamento che veicolino le attività e i servizi svolti.
Titolo I – Media Locali
I media locali
Capo I
Convergenza digitale del sistema radiotelevisivo regionale
Articolo 1
Linee guida e finalità
1. La Regione Lombardia, consapevole dell’importanza che l’informazione radiotelevisiva locale ha per garantire mature forme di compartecipazione democratica dei cittadini da un lato e lo sviluppo e il radicamento sul territorio delle istituzioni, delle imprese, delle associazioni e delle attività culturali, sostiene l’informazione locale delle emittenti radiotelevisive regionali.
2. La Regione sostiene l’innovazione delle infrastrutture tecnologiche della comunicazione in
Lombardia e lo sviluppo dei linguaggi e delle potenzialità che tali infrastrutture consentono.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, rientrano nell’ambito dei programmi considerati d’informazione locale:
a) telegiornali e radiogiornali;
b) programmi di infotainment quali talk show, dibattiti politici e culturali;
c) inchieste e approfondimenti giornalistici;
d) dirette di eventi politici e culturali.
2. New media
Ai fine della presente legge, per new media si intendono tutti i mezzi di comunicazione di massa in digitale che hanno come strumento di diffusione il web.
3. Convergenza digitale
Ai fini della presente legge, rientra nell’accezione “convergenza digitale” l’utilizzo integrato di più media e strumenti di comunicazione in linguaggio digitale che prevedano una diffusione dei prodotti realizzati almeno attraverso il web.
Articolo 3
Soggetti destinatari
1. La presente legge si applica alle emittenti radiotelevisive operanti in Regione Lombardia non titolari di una concessione nazionale e che garantiscono informazione locale secondo la definizione dell’articolo 2.
Articolo 4
Convergenza digitale
1. Al fine di incentivare lo sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione verso i cittadini, la
Regione Lombardia sostiene gli investimenti dei soggetti indicati all’articolo 3 in materia di
convergenza digitale finanziando:
a) la creazione di contenuti digitali multimediali d’informazione dedicati al territorio
regionale che siano fruibili contemporaneamente attraverso radio, tv e new media;
b) lo sviluppo di piattaforme digitali multimediali innovative che permettano lo sviluppo
integrato di programmi radiofonici, televisivi e per i new media;
c) formazione dedicata ai linguaggi digitali multimediali per il personale dipendente con
meno di 30 anni assunto dalle emittenti locali con contratto a tempo indeterminato;
d) l’acquisto di attrezzature tecniche volte alla convergenza digitale;
e) la realizzazione di piattaforme e prodotti digitali che coinvolgano più emittenti regionali
al fine di dare copertura nazionale e soprattutto internazionale alle forme e alle
manifestazioni di cultura, tradizionali ed emergenti, presenti sul territorio;
f) la realizzazione di reti digitali gestite in modo congiunto tra università, emittenti e soggetti editoriali regionali;
g) risorse aggiuntive per i soggetti che realizzino i migliori progetti di convergenza digitale
come indicato all’art. 5.
2. Al fine di garantire tempi certi e stabili di stanziamento dei fondi disponibili, la Regione
Lombardia li assegna ogni anno entro il mese successivo all’approvazione del bilancio senza
possibili integrazioni successive, al fine di garantire l’indipendenza dell’informazione lungo il
proseguo dell’anno;
3. Al fine di garantire la diffusione delle eccellenze territoriali in Lombardia, in Italia e all’estero Regione Lombardia mette a disposizione gratuitamente ai soggetti dell’articolo 3 il materiale culturale in suo possesso finanziandone:
a) l’utilizzo all’interno di programmi cultuali digitali multimediali e multicanale;
b) l’utilizzo per programmi d’informazione culturale in lingua straniera.
4. La Regione finanzia altresì la divulgazione di materiale culturale e scientifico, attraverso i
linguaggi della convergenza digitale con il coinvolgimento dei soggetti dell’articolo 3 e tutti gli enti pubblici e non profit presenti sul territorio, premiando in particolare il coinvolgimento di più soggetti della comunicazione nella realizzazione e divulgazione del materiale e la creazione di reti tra operatori del settore.
5. La Regione, in occasione dello svolgimento sul territorio lombardo di grandi eventi
internazionali, organizza un bando specifico ad essi dedicato che rispetti i seguenti obiettivi:
a) la realizzazione di prodotti multimediali e progetti do comunicazione integrata che permettano la comunicazione dell’evento in modo da favorirne la partecipazione in Italia e all’estero;
b) la realizzazione di prodotti multimediali e progetti di comunicazione integrata che permettano la valorizzazione del territorio lombardo e delle sue ricchezze sociali, economiche, culturali, sportive e turistiche per i potenziali visitatori dell’evento in Italia e all’estero.
Articolo 5
Clausola valutativa
Al fine di valutare l’incisività e lo sviluppo della convergenza digitale, ogni anno la Regione
Lombardia raccoglie i risultati economici, di fruizione e di gradimento ottenuti dai contenuti
multimediali prodotti, premia con un incentivo aggiuntivo le emittenti che hanno realizzato i tre progetti più virtuosi di convergenza digitale legati all’informazione e riorienta gli investimenti previsti per tutte le emittenti per l’anno successivo in modo che l’intero sistema delle emittenti regionali sia aiutato ad organizzarsi secondo le logiche che si sono dimostrate più promettenti nei tre progetti premiati.
Capo II
Quotidiani e periodici locali
Articolo 6
Linee guida e finalità
La Regione Lombardia, consapevole dell’importanza che l’attività d’informazione dei quotidiani e periodici locali svolge presso alcune fasce specifiche dei cittadini, ne favorisce la diffusione e il pluralismo e non trascura di pubblicarvi a pagamento approfondimenti e inserzioni di interesse pubblico.
Articolo 7
Soggetti destinatari
1. La presente legge si applica ai quotidiani e periodici, cartacei e/o online, che si occupano
d’informazione locale in Lombardia.
2. Sono esclusi dalla presente legge le inserzioni locali di quotidiani e periodici nazionali e
internazionali, cartacei e/o online.
Articolo 8
Inserzioni e diffusione
1. La Regione Lombardia pubblica su quotidiani e periodici locali approfondimenti e inserzioni a pagamento che riguardino le ricchezze sociali, economiche, culturali, sportive e turistiche presenti sul territorio lombardo e i relativi servizi offerti dalle istituzioni pubbliche.
2. Il mese precedente le campagne elettorali e il mese delle campagne elettorali stesse, sia che le elezioni siano di natura amministrativa, regionale, nazionale o europea, è vietata ogni pubblicazione istituzionale non emergenziale a pagamento da parte della Regione e dei suo enti sui soggetti indicati all’Articolo 7 della presente legge.
3. La Regione promuove, nell’ambito delle proprie competenze e d’intesa con gli organismi
scolastici, la conoscenza degli organi di informazione stampata, radiotelevisione e telematica
nonché la diffusione nelle scuole di giornali quotidiani e periodici nazionali, regionali e locali,
anche attraverso l’apposita rassegna stampa elaborata dai competenti uffici della Giunta e del Consiglio Regionale.
4. Le finalità di cui all’art. 6 sono perseguite favorendo la conoscenza dell’utilizzo delle nuove tecnologie nella stampa, soprattutto per quanto attiene all’impaginazione, alla composizione grafica e agli elementi fondamentali del linguaggio radiotelevisivo, nonché progetti di promozione della lettura attraverso libri, fumetti, quotidiani e periodici che favoriscano l’approfondimento di temi riguardanti il dibattito culturale e sociale o conoscenze legate alla realtà storica, economica ed artistica della Regione, e avvicinino gli studenti alle tecniche ed al linguaggio del giornalismo.
Articolo 9
Convergenza digitale
1. La Regione concede contributi per la realizzazione di partnership tra quotidiani e periodici locali, anche digitali, e gli enti scolastici.
2. La Regione sostiene e incentiva partnership pluriennali tra i soggetti indicati all’Articolo 7 Capo II, e i soggetti indicati all’Articolo 3 Capi I, della presente legge, nell’ottica di una sempre maggiore convergenza digitale.
Articolo 10
Clausola valutativa
1. La valutazione dell’efficacia, dell’oggettività e del rapporto costi benefici della comunicazione svolta dalle istituzioni e gli enti pubblici regionali sui quotidiani e periodici locali è affidata al CoReCom che commissiona ogni anno una ricerca specifica a un Ente Universitario i cui risultati sono pubblici e pubblicati per tutto l’anno nel dettaglio sulla home page del sito del CoReCom.
Titolo II – Disposizioni Finali
Disposizioni attuative e finanziarie
Articolo 11
Regolamenti attuativi
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombardia.
2. La Giunta Regionale, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul B.U.R.L., sentita la commissione consiliare bilancio, emana i provvedimenti attuativi della presente legge e predispone il bando per l’erogazione dei finanziamenti previsti per l’anno in corso.
Articolo 12
Norma finanziaria
1. Per l’esercizio finanziario 2014.
Per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, sono stanziati alla Missione 14, Programma 03, euro 1.500.000,00, all’onere si provvede con la riduzione di 1.500.000,00 della Missione 20, Programma 3.
Per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 4, sono stanziati alla Missione 14, Programma 03, euro 2.500.000,00, all’onere si provvede con la riduzione di 2.500.000,00 della Missione 20, Programma 03.
Per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 5, sono stanziati alla Missione 14, Programma 03,euro 1.000.000,00, all’onere si provvede con la riduzione di 1.000.000,00 della Missione 20, Programma 03.
Per gli interventi di cui all’articolo 9, comma 1, sono stanziati alla Missione 14, Programma 03, 1.000.000,00 all’onere si provvede con la riduzione di 1.000.000,00 alla Missione 20, Programma 03.
Per gli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, sono stanziati alla Missione 14, Programma 03, euro 1.500.000,00 all’onere si provvede con la riduzione di 1.500.000,00 della Missione 20, Programma 03.
Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.