Questione pregiudiziale di costituzionalità
ai sensi dell’art. 73 del Regolamento Generale del Consiglio Regionale
Al PDL 25
“Stagione venatoria 2018-2019: disciplina del regime in deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione dell’articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Modifica alla legge regionale n. 24/2008.”
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Premesso che:
Il pdl 25 “Stagione venatoria 2018-2019: disciplina del regime in deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione dell’articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), modifica alla legge regionale n. 24/2008” autorizza per la stagione venatoria 2018/2019 il prelievo in deroga delle specie protette fringuello (Fringilla coelebs) e peppola (Fringilla montifringilla), così come previsto dagli allegati A e B del progetto legge stesso;
Rilevato che:
La Direttiva comunitaria è la “2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici” e che all’articolo 9 che prevede che l’istituto della deroga sia normato dagli Stati membri;
Considerato che:
La legge quadro nazionale n. 157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)” e ha normato le deroghe all’art. 19-bis Esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE), con il quale si prevede che le deroghe effettuate dalle Regioni siano consentite con atto amministrativo adeguatamente motivato;
Rilevato che:
La Giunta regionale della Lombardia e il suo assessore di riferimento non hanno ritenuto opportuno per la stagione venatoria 2018/2019 di precedere per via amministrativa, così come previsto dalla normativa nazionale, all’autorizzazione in deroga della specie protette Fringuello (Fringilla coelbs) e Peppola (Fringilla montifringilla);
Considerato che:
come indicato dalle osservazioni per l’istruttoria legislativa predisposto dal Servizio Assistenza legislativa e Commissioni – Ufficio Assistenza alle commissioni – Area Agricola, montagna, foreste e parchi, Ufficio Legislativo in merito al pdl 25 in oggetto: “… L’esercizio delle deroghe da parte delle regioni attraverso leggi-provvedimento risulta in netto contrasto con quanto previsto dal legislatore statale nell’art. 19-bis, poiché preclude l’esercizio del potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni che risultino in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la legge 157/1992…” e ancora “ …. non può’ essere taciuto il rischio di una possibile violazione di alcuni parametri costituzionali delle disposizioni contenute nel progetto di legge in esame, che non risulterebbe nemmeno mitigato dall’applicazione limitata ad una sola annualità dei relativi contenuti normativi…”;
Rilevato altresì che:
Lo Stato Italiano, in merito all’utilizzo dell’istituto delle deroghe alle specie protette da parte di alcune Regioni, fra le quali la Regione Lombardia, è stato oggetto della procedura di infrazione n.2006/2131 e che tale procedura è stata archiviata in data 10/12/2013; in tale comunicazione veniva fra le altre cose sottolineato che in caso di adozione di provvedimenti derogatori in conflitto con il diritto comunitario vi era il rischio di apertura di ulteriori procedure di infrazione;
In caso di infrazione la commissione UE valuterà se chiedere alla Corte UE di applicare le sanzioni previste, sanzioni che possono consistere nel pagamento di una somma forfettaria o di una penalità di mora giornaliera a richiesta della commissione. Lo Stato esercita ai sensi dell’articolo 16 bis della legge 11/2005 la rivalsa nei confronti delle Regioni che hanno adottato questi provvedimenti;
La procedura di infrazione determinerebbe un onere economico a carico della Regione che i cittadini, anche quelli che non usufruiscono dei benefici del provvedimento, si vedrebbero attribuire per la condotta negligente dei propri amministratori eletti e pregiudicherebbe la possibilità di dialogo istituzionale per poter risolvere una questione annosa ed intricata, rischiando di nuocere a tutti gli attori coinvolti;
PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI
CHIEDE
la non trattazione del PDL 25 “Stagione venatoria 2018-2019: disciplina del regime in deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione dell’articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Modifica alla legge regionale n. 24/2008.” Ai sensi dell’articolo 73 del Regolamento Generale del Consiglio regionale in quanto si evidenziano possibili questioni di legittimità costituzionale per violazione degli art. 70 e 117 della Costituzione.
Milano, 1 ottobre 2018
Fabio Pizzul
Matteo Piloni
Patrizia Baffi
Antonella Forattini
Giuseppe Villani