PDL 57 Nomine parità di genere in Giunta regionale (Pdl modifica l.r. n. 32 del 10.12.09)

Progetto di Legge N. 57

Modifiche alle Legge Regionale 10 dicembre 2008, n. 32 di disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione

Di iniziativa dei Consiglieri regionali

Sara Valmaggi

Laura Barzaghi

Lucia Castellano

Silvana Carcano

Macchi Paola

Nanni Iolanda

Alessandro Alfieri

Agostino Alloni

Mario Barboni

Carlo Borghetti

Enrico Brambilla

Marco Carra

Massimo D’Avolio

Luca Gaffuri

Gian Antonio Girelli

Fabio Pizzul

Onorio Rosati

Jacopo Scandella

Raffaele Straniero

Giuseppe Villani

Umberto Ambrosoli

Roberto Bruni

Michele Busi

Paolo Giovanni Micheli

Eugenio Casalino

 

Relazione Illustrativa al progetto di legge

Il riequilibrio di genere negli organi decisionali delle società è funzionale tanto alla necessità di garantire la parità di accesso, quanto all’efficienza nel funzionamento dei CdA.

CdA composti in modo equilibrato da donne e uomini sono in grado di conseguire risultati migliori perché frutto di decisioni assunte sulla base di un confronto tra sensibilità, esperienze e punti di vista differenti.

Il contenuto della presente proposta di legge al fine di dare attuazione al principio di democrazia paritaria contenuto nello “Statuto di Autonomia di Regione Lombardia” accoglie la recente normativa nazionale in materia di rappresentanza di genere per le nomine e designazioni delle società e armonizza la legislazione regionale a quella nazionale vigente in materia.

La normativa punta ad incidere su una situazione che ha visto in Lombardia, negli ultimi dieci anni, rimanere sostanzialmente immutate le percentuali di nomina, cosicché le donne rappresentano oggi il 15, 6% a fronte di un quadro del 2003 pari al 10,6%. Nello stesso periodo il totale delle persone nominate è passato dalle 563 del 2003 alle attuali 1308, con un saldo per le donne di +183 unità e per gli uomini di +805.

La presente proposta, nello specifico, riprende le disposizioni contenute nella legge nazionale n. 120/2011 (Modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria […] concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate n mercati regolamentati) e nel Decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2012 n. 251 (Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni) entrato in vigore il 12 febbraio 2013.

Lo Statuto di autonomia della Regione Lombardia (l.r. 30 agosto2008 n. 1) ha definito la redistribuzione tra Giunta e Consiglio regionale delle competenze relative alle nomine e designazioni negli Enti appartenenti al “Sistema regionale”, così come delineato dalla L.r. 27 dicembre 2006 n. 30, nonché alle nomine e designazioni degli altri enti od organi pubblici o privati, di particolare rilevanza per l’attività della Regione, per effetto di leggi, regolamenti, statuti o convenzioni.

In particolare alla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. h dello Statuto, spettano le designazioni/nomine dei rappresentanti della Regione o a partecipazione regionale, compresi quelli in organi di sorveglianza nelle società con sistema duale.

Le procedure generali per l’effettuazione delle nomine e designazioni sono contenute nella L.r. 10 dicembre 2008 n. 32 (e regolamento regionale di attuazione 31 marzo 2009, n. 1) che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Giunta regionale e del suo Presidente, alla quale il presente progetto di legge apporta le modifiche necessarie ad armonizzare la normativa regionale alla legislazione nazionale.

La legge nazionale n. 120/2011, di modifica del D.lgs n. 58/1998, in vigore dal 12 agosto 2011, impone alle società quotate in mercati regolamentati e alle società controllate ai sensi dell’art.2359 c.c. dalle pubbliche amministrazioni di prevedere nelle modalità di elezione degli amministratori e dei membri del collegio sindacale l’obbligo di assicurare l’equilibrio tra i generi ed in particolare la garanzia della presenza di almeno un terzo del genere meno rappresentato.

ART. 1

All’art. 1 che delimita l’ambito di applicazione della legge, viene inserito tra i principi regolatori della disciplina il rispetto al principio generale di pari opportunità sancito dalla normativa nazionale vigente.

Al comma 4 dell’art. 2 che regola le modalità di presentazione delle candidature viene altresì sancito il principio dell’equilibrio di genere e pertanto i soggetti titolati a presentare le candidature sono tenuti a proporre nominativi di persone di entrambi i generi in misura tale da garantire l’ossequio al suddetto principio.

All’art. 4 comma 3 vine sancito il principio di equilibrio tra i generi nella misura minima di almeno un terzo anche per i componenti del Comitato tecnico consultivo che ha il compito di esprimere sulle candidature parere non vincolante circa il possesso di requisiti eventualmente previsti da leggi, regolamenti ovvero dagli atti istitutivi degli organismi per i quali si deve provvedere alle nomine.

All’art. 8 bis, che regola le nomine e le designazioni viene affermato il principio che in sede di nomina/designazione deve essere garantito il principio di equilibrio tra i generi e che in ogni caso al genere meno rappresentato deve essere garantito nella misura di almeno un terzo; viene sancita, inoltre,al comma 2 la nullità delle nomine effettuate in violazione della garanzia di equilibrio tra i generi.

Viene stabilito il rispetto della garanzia di equilibrio tra i generi anche nel caso in cui il Presidente della Giunta regionale eserciti il potere sostitutivo, qualora la Giunta non esprima le nomine e designazioni in scadenza di sua competenza.

Al comma 3 lett. dell’art. 11 è aggiunta la lettera c) e viene così stabilito che l’organo regionale che ha effettuato la nomina o la designazione disponga, altresì, le revoca della nomina e designazione in caso di violazione della garanzia di equilibrio tra i generi di cui all’art. 8 bis.

All’art. 13 comma 1 viene stabilito che la garanzia di equilibrio tra i generi di cui all’art. 8 bis venga rispettata anche nel caso di sostituzione di soggetti cessati dall’incarico.

Progetto di Legge

Modifiche alle Legge Regionale 10 dicembre 2008, n. 32 di disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione

Articolo 1

(Modifiche alle Legge Regionale 10 dicembre 2008, n. 32 “Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione”

Norme in materia di democrazia paritaria)

1. Al comma 1 dell’art. 1 ((Ambito di applicazione) della Leggere regionale 10 ottobre 2008 n. 32 dopo la parola “Statuto” vengono aggiunte le parole “e della normativa nazionale vigente”.

2. Al comma 4 dell’art. 2 (Candidatura e forme di pubblicità) dopo la parola “generi” sono aggiunte le parole “in misura tale da garantirne l’equilibrio”.

3. Il comma 3 dell’art. 4 (Comitato tecnico scientifico) è sostituito dal seguente “3. E’ garantita la presenza nel comitato di entrambi i generi in misura tale da garantirne l’equilibrio ed in ogni caso nella misura di almeno un terzo per il genere meno rappresentato.

4. Dopo l’art. 8 è inserito l’articolo 8 bis:

“Art. 8bis (Nomine e designazioni)

1.Nelle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione, disciplinate dalla presente legge, deve essere garantito l’equilibrio di generi ed in ogni caso il genere meno rappresentato deve essere garantito nella misura di un terzo dei componenti.

2. Le nomine e designazioni effettuate in violazione della garanzia disposta al punto 1 sono nulle.”

5. dopo il comma 1 dell’art. 10 (Funzioni sostitutive) è inserito il comma 2:

“2. Nel caso di nuova nomina o di sostituzione il Presidente della Giunta deve garantire l’equilibrio tra i generi. In ogni caso il genere meno rappresentato deve essere garantito nella misura di un terzo dei componenti.”

6. Al comma 3 dell’art. 11 (Doveri inerenti la rappresentanza; decadenza e revoca dall’incarico) dopo la lettera b) viene aggiunta la lettera “ c) l’esistenza di nomine e designazioni effettuate in violazione della garanzia di equilibrio tra i generi di cui all’art. 8 bis”.

7. Al comma 1 dell’art. 13 (Sostituzioni) dopo la parola “legge” vengono aggiunte le parole “nel rispetto della garanzia dell’equilibrio tra i generi prevista all’art. 8 bis.”

Articolo 2

(Clausola di invarianza)

L’attuazione della presente Legge non comporta maggiori oneri a carico della finanza regionale e pubblica più in generale.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

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