Progetto di legge 60
“Modifiche al Capo II del Titolo II della Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) – Riforma delle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER)”
Di iniziativa dei consiglieri regionali
Lucia Castellano Onorio Rosati
Agostino Alloni
Gian Antonio Girelli
Jacopo Scandella
Raffaele Straniero
Alessandro Alfieri
Mario Barboni
Laura Barzaghi
Carlo Borghetti
Enrico Brambilla
Marco Carra
Massimo D’Avolio
Luca Gaffuri
Fabio Pizzul
Corrado Tomasi
Sara Valmaggi
Giuseppe Villani
Umberto Ambrosoli
Roberto Bruni
Michele Busi
Paolo Giovanni Micheli
Progetto di legge
Modifiche al Capo II del Titolo II della Legge regionale 4 dicembre 2009, n.27
(Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)
– Riforma delle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER)
Relazione
Il seguente progetto di legge disciplina la riorganizzazione delle Aziende Lombarde per
l’Edilizia Residenziale (ALER), trasformandole in Aziende strumentali di cui la Regione,
gli Enti Locali, lo Stato o altri enti pubblici si avvalgono per la gestione unitaria del
patrimonio di edilizia sociale e per l’esercizio delle proprie funzioni nel campo delle
politiche abitative, con il duplice obiettivo di una necessaria razionalizzazione per
renderle più efficienti e più efficaci, nonché più capaci di fornire risposte concrete alle
istanze territoriali.
Questo passaggio è conseguibile solo con un maggior coinvolgimento e vicinanza degli
Enti Locali rifuggendo dalla tentazione di creare Agenzie uniche di gestione, soluzione
troppo distante dai bisogni specifici dei cittadini dei singoli territori.
Il PDL si compone di tre articoli più un allegato.
Articolo 1.
La lettera a) delinea un assetto che prevede quattro ALER in luogo delle attuali tredici.
La riduzione del numero delle ALER deriva dalla valutazione degli ambiti territoriali
ottimali, tenendo conto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, del fabbisogno
abitativo, delle specificità territoriali, considerando in particolare la peculiarità dell’area
milanese.
Al fine di mantenere una vicinanza e un rapporto diretto con i Comuni e i territori di
riferimento le Aziende sono articolate in strutture denominate Unità Operative
Gestionali (U.O.G.).
Viene istituito in ogni azienda un Osservatorio per la trasparenza e la legalità, di cui
fanno parte enti locali e le rappresentanze sindacali degli inquilini.
La lettera b) amplia le attività che le nuove ALER possono svolgere, anche nell’ottica
di aumentare la redditività delle aziende, con particolare riferimento ad opere di
interesse pubblico quali l’edilizia scolastica, universitaria, la sicurezza e
l’efficientamento energetico degli edifici.
Rispetto alla legge oggi in essere con la lettera c), si precisano con maggior dettaglio i
contenuti dello Statuto delle ALER, prevedendo l’inserimento in esso delle norme
fondamentali per l’organizzazione delle ALER, le attribuzioni e il funzionamento degli
organi, i criteri per la determinazione del compenso dei membri dei consigli di
amministrazione, le forme di partecipazione degli utenti alla gestione delle ALER,
nonché le modalità di trasformazione, fusione e di scioglimento delle ALER.
La lettera e) individua gli organi delle ALER introducendo il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza, designato con l’introduzione dell’art. 19bis.
Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza è, infatti, un organo di raccordo tra Regione ed Enti
Locali per la programmazione delle politiche abitative e la pianificazione delle attività 3
delle ALER sui territori oltreché di vigilanza sulle attività delle strutture territoriali. Nel
Consiglio vi è anche una rappresentanza delle organizzazioni sindacali degli inquilini.
Per non appesantire ulteriormente i bilanci degli enti, la partecipazione agli organi
introdotti in questo PDL è esclusivamente a titolo onorifico.
Nella lettere f), g) e i) si ridefiniscono e separano meglio le funzioni e i compiti del
Consiglio di amministrazione, del Presidente e del Direttore generale.
Nella lettera f) i Consigli di amministrazione delle ALER vengono ridisegnati in
un’ottica di razionalizzazione ed efficienza, riducendone i componenti dai cinque attuali
a tre (uno dei quali nominato dalla minoranza), nello stesso tempo si specificano e
fanno più stringenti i requisiti e le responsabilità dei consiglieri, introducendo tra i
requisiti il titolo di diploma di laurea.
Al Direttore generale compete la gestione operativa dell’ALER nell’ambito del budget
assegnato a norma del Regolamento di amministrazione e contabilità (deliberato dal
CdA), nonché l’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo sulla
base del Regolamento di organizzazione (deliberato dal CdA); egli è responsabile della
gestione operativa, dei relativi risultati e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
L’incarico può essere revocato prima della scadenza quinquennale con atto motivato,
adottato a maggioranza dal Consiglio di amministrazione, quando ricorrano ripetute
inadempienze, ivi compreso il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.
La lettera p) sostituisce l’art. 25 al fine di tutelare il personale delle attuali ALER, sia
alla luce della nuova articolazione in quattro aziende e nelle strutture decentrate
(U.O.G.), sia dal punto di vista occupazionale e professionale, permettendogli di
continuare a svolgere la propria attività a servizio delle fasce deboli della popolazione.
La lettera q) modifica l’art. 26 per rafforzare la partecipazione degli inquilini, dei loro
comitati e delle loro organizzazioni sindacali nella gestione delle problematiche relative
alle politiche abitative sul territorio. A tal fine viene istituita una Consulta permanente
con funzioni di controllo e monitoraggio delle attività delle UOG e raccolta dei bisogni
dell’utenza e dei quartieri di edilizia residenziale pubblica.
La lettera r) regola nella fase transitoria il ruolo dei Commissari straordinari e
definisce i tempi entro cui i Commissari straordinari devono effettuare la ricognizione
di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
Negli articoli 2 e 3 vengono specificate le norme transitorie e i termini di entrata in
vigore del PDL.
Infine nell’Allegato A sono indicate le 4 ALER con i loro ambiti territoriali.
PROGETTO DI LEGGE
Modifiche al Capo II del Titolo II della Legge regionale 4 dicembre 2009, n.27
(Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)
– Riforma delle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER).
Articolo 1
(Modifiche al Capo II del Titolo II della L.R. 27/2009)
1. Alla L.R. 27/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“Art. 11 (Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale)
1. Le Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER), indicate nell’elenco
ricognitivo di cui all’allegato A, sono enti pubblici di natura economica, dotati di
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale
e contabile e di proprio Statuto approvato dalla Regione ai sensi dell’art. 14.
Sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge,
dal codice civile.
2. L’elenco ricognitivo di cui all’allegato A è definito secondo ambiti territoriali
ottimali, tenendo conto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, del
fabbisogno abitativo, delle specificità territoriali.
3. Le ALER subentrate alle preesistenti tredici ALER assumono, di diritto, i rapporti
giuridici e patrimoniali già facenti capo a dette aziende.
4. Le ALER sono lo strumento del quale la Regione, gli Enti Locali, lo Stato o altri
Enti Pubblici si avvalgono per la gestione unitaria del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica e per l’esercizio delle proprie funzioni nel campo delle
politiche abitative, con particolare attenzione alla loro funzione sociale e di
protezione delle fasce deboli della popolazione.
5. Per il perseguimento delle finalità ad esse attribuite, l’attività delle ALER si
svolge senza limiti territoriali.
6. Le ALER sono organizzate in strutture decentrate sul territorio attraverso le
Unità Operative Gestionali (U.O.G.) dotate di un bacino ottimale di alloggi per
una gestione efficiente.
Le U.O.G. sono strutture organizzative che, sulla base del Regolamento di
organizzazione (di cui alla lettera h) dell’art.17), così come modificato dalla
seguente legge, approvato dal Consiglio di Amministrazione, ricoprono funzioni
gestionali, organizzative, manutentive, amministrative, di accompagnamento,
supporto all’abitare e monitoraggio dei quartieri, in rapporto diretto con i
Comuni del bacino territoriale dove svolgono la loro attività.
All’interno delle UOG è prevista la creazione di un Osservatorio per la
trasparenza e la legalità di cui fanno parte il Direttore Responsabile della UOG,
un rappresentante del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali degli inquilini più rappresentative sul territorio.
La partecipazione alle attività dell’Osservatorio è a titolo onorifico”.5
b) all’articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla fine della lettera e) aggiungere le seguenti parole:
“che definisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi
ed i proventi derivanti dall’attività”;
2) dopo la lettera e), aggiungere:
“e bis) possono eseguire opere di edilizia nonché opere infrastrutturali e di
urbanizzazione a servizio della residenza, per conto di enti pubblici, e opere di
interesse pubblico con particolare riferimento all’edilizia scolastica, universitaria
ed alla sicurezza”;
“e ter) possono svolgere l’attività di verifica della progettazione in materia di
lavori pubblici, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207”;
3) la lettera g) è così sostituita: “Realizzano piani per l’adeguamento alle
disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e possono
operare nell’efficientamento energetico degli edifici sul proprio patrimonio
edilizio o altro patrimonio pubblico o privato, in relazione al DPR 75/13 art.2
lettera b) – certificazione energetica degli edifici – ,e per l’autoproduzione
energetica da fonti rinnovabili favorendo un miglior utilizzo delle risorse
energetiche sul proprio patrimonio edilizio o patrimonio pubblico o privato”;
4) al comma 2, dopo le parole “ordinamento vigente”, aggiungere le parole “e
secondo criteri di redditività.”;
c) all’articolo 14, il comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. Le ALER sono dotate di uno Statuto che ne specifica le finalità, in conformità
alle disposizioni della presente legge. Lo Statuto stabilisce le norme
fondamentali per l’organizzazione delle ALER e, in particolare, definisce le
attribuzioni e il funzionamento degli organi, i criteri per la determinazione del
compenso dei membri dei Consigli di Amministrazione, nonché le forme di
partecipazione degli utenti alla gestione delle ALER. Lo Statuto prevede inoltre
le modalità di trasformazione e di scioglimento delle ALER, prevedendo che
queste determinazioni siano assunte dalla Giunta regionale previo parere del
consiglio di indirizzo e vigilanza di cui all’art. 19 bis .”;
d) all’articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1 bis):
“1 bis) Il Consiglio di Amministrazione delle ALER adotta la proposta di Statuto
entro novanta giorni dal primo insediamento del Consiglio stesso, sulla base di
uno schema approvato dal Consiglio Regionale, e la invia alla Giunta Regionale
per l’approvazione.”;
e) all’articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Sono organi delle ALER:
a) il Consiglio di Amministrazione
b) il Presidente
c) il Direttore generale
d) il Consiglio di indirizzo e vigilanza
e) il Collegio dei Sindaci.”;
f) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è così sostituito:
“1. Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Presidente e da altri due
componenti, nominati dalla Giunta Regionale ai sensi dello Statuto Regionale, di
cui uno in rappresentanza delle minoranze.
Il Vice presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi
componenti.”;
2) al comma 2, dopo le parole “tra soggetti” aggiungere le parole “muniti di diploma di
laurea e”;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2 bis:
“2 bis. L’indennità di carica del Presidente e dei consiglieri di amministrazione è
determinata dalla Giunta Regionale tenendo conto della complessità
organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio dell’ALER.”;
4) il comma 6 è così sostituito:
“6. Il Consiglio di Amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica,
per dimissioni o altri motivi, due componenti. Il Presidente della Regione, con
proprio decreto, dichiara la decadenza del Consiglio e nomina un
Commissario.”;
5) il comma 7 è così sostituito:
“7. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di
incompatibilità e ineleggibilità previste dalla normativa statale e dalla normativa
regionale in materia di nomine di competenza della Giunta, nonché quelle
determinate da situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i
compiti delle ALER.”;
6) dopo il comma 7 è aggiunto il comma 7 bis:
“7 bis. Il Presidente è il legale rappresentante dell’ALER, convoca e presiede le
riunioni del Consiglio di Amministrazione, sovrintende al funzionamento
dell’Azienda e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione e sull’operato del Direttore Generale e dei dirigenti. In caso di
assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice
presidente o, in caso di assenza del Vice presidente, dal terzo componente del
Consiglio di Amministrazione.”;
g) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
“Art. 17. (Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione opera nell’ambito degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio Regionale, in raccordo con la programmazione dei comuni e sentito il
Consiglio di indirizzo e vigilanza di cui all’art.19 bis. 7
2. In particolare, il consiglio di amministrazione:
a) delibera la proposta di statuto e le eventuali modificazioni;
b) stabilisce gli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali verificandone
l’attuazione, anche mediante rendiconti semestrali da inviare alla Giunta
Regionale e al Consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) definisce i piani annuali e pluriennali di attività ed approva gli interventi da
realizzare per la loro attuazione;
d) predispone e approva i bilanci;
e) nomina il Direttore Generale;
f) definisce criteri ed indirizzi specifici di acquisizione ed uso delle risorse;
g) verifica i risultati economici e qualitativi delle attività e dei servizi;
h) approva il Regolamento di amministrazione e contabilità, il Regolamento di
organizzazione e la dotazione organica del personale e tutti i regolamenti
interni;
i) delibera sull’assetto organizzativo dell’Azienda, sul funzionamento e le
attività delle singole strutture organizzative, nonché sui criteri e le modalità
di conferimento degli incarichi delle strutture stesse e sul ricorso a
consulenze professionali esterne; controlla e verifica l’attività del Direttore
Generale e dei dirigenti, nonché il raggiungimento degli obiettivi loro
assegnati;
j) delibera, previa autorizzazione della Giunta Regionale, la partecipazione
dell’ALER a società, enti e consorzi;
k) delibera quant’altro previsto dallo Statuto per l’attività dell’ente.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno
due componenti.
4. Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole della
maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità la maggioranza è
determinata dal voto di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.”;
h) l’articolo 18 è abrogato;
i) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:
“Art. 19 (Direttore Generale)
1. La direzione dell’Azienda è affidata dal Consiglio di Amministrazione al Direttore
Generale che attua le direttive del Consiglio di Amministrazione in
collaborazione con i dirigenti.
2. Il Direttore dell’ALER è scelto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del
Presidente dell’ALER, tra gli iscritti in un apposito elenco regionale, istituito e
tenuto dalla Giunta Regionale. Possono essere iscritti in tale elenco i dirigenti di
enti pubblici e privati, di età non superiore ai sessantacinque anni, che abbiano
svolto attività dirigenziale per almeno un quinquennio e che siano in possesso
del diploma di laurea.
3. L’incarico di Direttore Generale è a tempo determinato, con una durata
massima di cinque anni collegata al mandato del Consiglio di Amministrazione,
e può essere rinnovato una sola volta. L’incarico può essere revocato prima
della scadenza quinquennale con atto motivato, adottato a maggioranza dal
Consiglio di Amministrazione, quando ricorrano ripetute inadempienze, ivi
compreso il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il contratto
individuale di lavoro ne stabilisce il trattamento economico sulla base dei criteri
e dei limiti economici massimi determinati dalla Giunta Regionale.
4. Al Direttore Generale compete la gestione operativa dell’ALER nell’ambito del
budget assegnato a norma del Regolamento di amministrazione e di contabilità,
nonché l’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo sulla
base del Regolamento di organizzazione; egli è responsabile della gestione
operativa, dei relativi risultati e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Il Direttore Generale esercita tutte le attribuzioni previste dalla legge, dai
regolamenti e dallo statuto, compiendo tutti gli atti che non siano
espressamente riservati ad organi dell’ALER.
5. Il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione
semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati.
6. Il Direttore Generale può con proprio provvedimento scritto delegare parte delle
funzioni proprie ad uno o più dirigenti dell’ALER previa informazione al
Presidente e al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la sua
responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Direttore Generale non può assumere altro rapporto di lavoro. L’incarico di
Direttore Generale non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni
ed enti che abbiano parte nelle attività delle ALER o con incarichi che
determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono
comunque definite dallo Statuto.”;
l) dopo l’articolo19 è inserito il seguente:
“Art. 19 bis (Consiglio di Indirizzo e Vigilanza)
1. Il Consiglio di indirizzo e Vigilanza svolge funzioni di raccordo delle attività
delle ALER e della loro programmazione con gli Enti Locali e gli altri operatori
pubblici e privati che operano nell’edilizia pubblica e privata sociale, oltre ad
una funzione di vigilanza sui risultati, sull’operato e sugli strumenti di
pianificazione e programmazione delle ALER.
2. La composizione del Consiglio è definita con delibera della Giunta Regionale
in modo da garantire un’adeguata rappresentatività territoriale e prevedendo
almeno un rappresentante del Comune a maggiore presenza di edilizia
residenziale pubblica del territorio, un rappresentante del Consiglio delle
autonomie locali, un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli
inquilini.
3. Il Consiglio dura in carica 5 anni, in raccordo col mandato del Consiglio di
Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di indirizzo e Vigilanza è
nominato dal Consiglio nella seduta di insediamento, convoca il Consiglio e
ne dirige i lavori.
4. La partecipazione dei componenti del Consiglio è a titolo onorifico.”;
m) all’articolo 20
al comma 2, sostituire le parole “all’articolo 17, comma 2, lettera e)” con le parole”
al comma 2, lettera c), dell’articolo 17, così come modificato dalla presente legge”;
n) l’articolo 21 è abrogato;
o) all’articolo 22
il comma 1 ,lettera f), dopo le parole “di cui all’articolo 12” sono eliminate le parole:
”comma 1, lettere a), d), e)”;
p) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:
“Articolo 25 (Stato giuridico e trattamento economico del personale):
1. Al personale delle ALER si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico,
economico e previdenziale per i dipendenti delle aziende, società ed enti
pubblici ed economici aderenti a Federcasa e il relativo contratto collettivo
nazionale di lavoro, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 19 per il Direttore
Generale.
2. A quanto stabilito dal comma 1 è data applicazione dopo la determinazione
della dotazione organica del personale delle ALER da effettuare entro dodici
mesi dall’approvazione dello statuto, previa concertazione con le parti sociali, al
fine di salvaguardare tutti gli spazi occupazionali relativi ai nuovi ambiti
territoriali della ALER, anche attraverso percorsi di riconversione e
riqualificazione del personale.
3. A garanzia di quanto previsto nel comma 2, nei Regolamenti e negli Statuti
adottati, dovrà essere previsto l’istituto della mobilità volontaria del personale,
in ambito provinciale, verso le altre Aziende Pubbliche o Agenzie della Regione
Lombardia, determinate e regolate dalla Legge 30/06.
q) all’articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche :
1. il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La Regione e le ALER, al fine di garantire un corretto e trasparente rapporto
tra le parti, promuovono e favoriscono la partecipazione delle rappresentanze
sindacali e dei comitati degli inquilini, per l’esame congiunto delle problematiche
relative alle politiche abitative del territorio di competenza.
A tal fine viene istituita in ogni U.O.G. una Consulta permanente dove siano
direttamente coinvolti gli inquilini riuniti in comitati e i comitati di autogestione
e le loro rappresentanze sindacali, con funzioni di controllo e monitoraggio delle
attività delle U.O.G. e di raccolta dei maggiori bisogni dei quartieri di edilizia
residenziale pubblica, nonché di attivare la partecipazione diretta e la
responsabilizzazione dell’utenza nella cura del patrimonio pubblico.
La Consulta si rapporta periodicamente, almeno una volta l’anno, con
l’Osservatorio per la trasparenza e la legalità, di cui al comma 6 dell’articolo 11,
così come modificato dalla presente legge;
2. al comma 3 la lettera b è sostituita dalla seguente:
“b) un protocollo di relazioni sindacali che definisca le modalità del confronto,
con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni, dei piani di attività
del settore e alla gestione del patrimonio di ERP. In tale ambito i rappresentanti
dell’utenza potranno avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione delle
ALER nelle materie che riguardano direttamente gli utenti.”;
3. il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le ALER provvedono alla formulazione ed approvazione di una “Carta dei
Servizi”, anche allo scopo di promuovere ed attivare l’autogestione da parte
degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione
ordinaria degli immobili compatibilmente con la normativa vigente.”;
r) L’articolo 27 è sostituito da :
“Articolo 27 (Norme transitorie):
1. Al fine di rendere operativo il passaggio di funzioni e di attività alle 4 ALER, di
cui all’allegato A, subentrate alle preesistenti 13 ALER, la Giunta Regionale si
avvale dei commissari straordinari che esercitano i compiti del Consiglio di
Amministrazione delle ALER preesistenti. Il coordinamento delle attività dei
Commissari straordinari e il raccordo con la Giunta Regionale è assicurato dal
Direttore Generale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.
2. I Commissari straordinari, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge
regionale recante “Modifiche al capo II del titolo II della legge regionale 4
dicembre 2009, n.27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia
residenziale pubblica) effettuano la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi, inclusi quelli relativi al personale, ai beni patrimoniali e ai rapporti
economico finanziari.
3. La ricognizione è tempestivamente trasmessa al Collegio dei sindaci delle ALER
che si esprime con parere entro i successivi dieci giorni; decorso inutilmente tale
termine, il parere si intende favorevole.
4. La ricognizione e il parere di cui al comma 3 sono trasmessi per conoscenza al
Consiglio Regionale e alla Giunta Regionale che li approva nei successivi trenta
giorni, stabilendo la data di effettivo subentro delle ALER, di cui all’allegato A,
nelle funzioni, nelle attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi
quelli relativi ai beni e al personale delle preesistenti ALER.
5. Al personale dell’ ALER si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico e
la disciplina del rapporto di lavoro previsti dall’art. 25. Il personale delle ALER è
assegnato all’ALER dalla data in cui la stessa subentra alle ALER e mantiene
l’inquadramento e la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
Attraverso il sistema di relazioni sindacali previsto da CCNL, anche in materia di
confronto regionale e di ambito territoriale, dovranno necessariamente essere
definiti tempi certi per l’eventuale armonizzazione dei Contratti decentrati
integrativi sulle materie oggetto di contrattazione, con particolare riferimento 11
alla classificazione del personale, ai livelli di inquadramento, e agli istituti
economici del salario accessorio.
6. Le ALER per l’esercizio delle funzioni di verifica e controllo dei requisiti di
accesso, permanenza e pagamento dei canoni di edilizia residenziale pubblica
sono equiparate agli enti pubblici, anche ai fini della disciplina del trattamento
dei dati.
Articolo 2
(Norma transitoria)
1. Le disposizioni del Capo II, del Titolo II, della legge regionale 27/2009,
modificate dalla presente legge, continuano a trovare applicazione, nel testo
previgente la modifica, fino alla data di subentro delle ALER (di cui
all’allegato A) alle preesistenti ALER.
Articolo 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.12
L’ALLEGATO A è sostituito dal seguente allegato:
“ALLEGATO A – ELENCO DELLE ALER DI CUI ALL’ARTICOLO 11”
1. MILANO (ambito territoriale provinciale);
2. CREMONA, MANTOVA, PAVIA, LODI (ambito territoriale delle province di
Cremona, Mantova, Pavia e Lodi);
3. BUSTO ARSIZIO, VARESE, COMO, MONZA E BRIANZA, LECCO, SONDRIO
(ambito territoriale della città di Busto Arsizio, e delle province di Varese,
Como, Monza e Brianza, Lecco , Sondrio);
4. BERGAMO, BRESCIA (ambito territoriale delle province di Bergamo e
Brescia).
PDL 60 – Riforma delle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER)
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