PDL 92 – COMMEMORAZIONE PER IL CENTENARIO DELLA 1^ GUERRA MONDIALE

PDL 92 – COMMEMORAZIONE PER IL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE E VALORIZZAZIONE DEL RELATIVO PATRIMONIO STORICO IN LOMBARDIA

Di iniziativa dei Consiglieri

Fabio Pizzul

Alessandro Alfieri

Agostino Alloni

Laura Barzaghi

Carlo Borghetti

Enrico Brambilla

Marco Carra

Massimo D’Avolio

Luca Gaffuri

Gianantonio Girelli

Mario Barboni

Onorio Rosati

Jacopo Scandella

Raffaele Straniero

Corrado Tomasi

Sara Valmaggi

Giuseppe Villani

Relazione

Commemorare, non celebrare, il centenario della Prima Guerra Mondiale (1914-1918) significa educare alla pace. L’ingente dispendio di vite umane, unitamente all’aggravarsi delle conflittualità che prepararono il terreno a decenni di totalitarismi e di un nuovi conflitti, sono un monito imperituro per tutta l’umanità.

Come recita la Costituzionale della Repubblica Italiana all’Art.11, la pace va difesa e praticata ripudiando la guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” e promuovendo e favorendo le organizzazioni internazionali impegnate nel garantire “un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni” in “condizioni di parità tra gli Stati”.

La Regione Lombardia, teatro di battaglia della Grande Guerra, attraverso il presente Progetto di Legge, si impegna a perpetuare la memoria storica di quel conflitto e di coloro che vi morirono, con l’obiettivo dichiarato di contribuire – attraverso la cultura – a edificare la pace, l’integrazione tra i popoli e le alleanze tra gli Stati.

Progetto di Legge

“Commemorazione per il centenario della Prima Guerra Mondiale e valorizzazione del relativo patrimonio storico in Lombardia”

Articolo 1

(Finalità)

La Regione Lombardia, ai sensi dell’articolo 2, lettera f), dello Statuto istituisce un Comitato regionale per le commemorazioni del centesimo anniversario della Prima Guerra Mondiale, che ricorre nel 2014, e in tale ricorrenza riconosce e valorizza il relativo patrimonio storico e culturale presente nel territorio regionale.

Articolo 2

(Istituzione del Comitato regionale per le commemorazioni)

1. Con decreto del Presidente della Regione è costituito un apposito Comitato regionale per le commemorazioni del centesimo anniversario della Prima Guerra Mondiale, di seguito denominato Comitato, composto da nove rappresentanti: tre indicati dalla Giunta regionale e sei indicati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di cui tre in rappresentanza delle minoranze e tre in rappresentanza della maggioranza.

2. Il Comitato è organismo consultivo e propositivo della Regione e resta in carica fino alla fine delle celebrazioni o, comunque, fino alla completa attuazione delle iniziative programmate e in corso di realizzazione.

3. I rappresentanti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Regione e ricoprono l’incarico a titolo gratuito.

4. Il Comitato elegge, nel proprio seno, un Presidente e un Vice Presidente.

Articolo 3

(Funzioni del Comitato)

1. Il Comitato ha il compito di ideare e coordinare il programma delle commemorazioni regionali del centesimo anniversario della Prima Guerra Mondiale di cui all’articolo 4, anche nel contesto delle commemorazioni nazionali e tenuto conto del programma predisposto dall’Assessorato alla Cultura di Regione Lombardia.

2. Al Comitato sono inoltre attribuiti i compiti di:

a) proposta alla Giunta regionale di ulteriori attività scientifiche, didattiche e divulgative legate al periodo della Prima Guerra Mondiale;

b) raccolta di finanziamenti e sponsorizzazioni;

c) proposta alla Giunta regionale in merito agli interventi di valorizzazione del patrimonio storico e della memoria risalente alla Prima Guerra Mondiale.

Articolo 4

(Programma delle commemorazioni in Lombardia)

1. Il programma delle commemorazioni è approvato dal Comitato entro due mesi dalla sua costituzione e trasmesso alla Giunta regionale per la sua attuazione.

Articolo 5

(Commemorazioni da parte del Consiglio regionale lombardo)

1. L’apertura delle commemorazioni del 2014 avverrà durante la prima seduta utile del Consiglio regionale attraverso la riproduzione, nell’Aula consiliare, dell’inno nazionale italiano.

Articolo 6

(Risorse per il funzionamento del Comitato)

1. La Giunta regionale individua risorse, personale interno, attrezzature e locali per l’esercizio delle funzioni del Comitato.

Articolo 7

(Contributi regionali per la valorizzazione del patrimonio storico e della memoria dei caduti)

1. La Regione concede contributi per la realizzazione sul territorio regionale di progetti di restauro e recupero dei luoghi e monumenti legati alle vicende storiche e alla memoria dei caduti e per la tutela delle collezioni storiche e documentali, per la loro valorizzazione culturale e per progetti finalizzati alla loro fruizione.

2. Ai fini della presente legge, sono considerati finanziabili:

a) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di luoghi ed edifici che abbiano ospitato fatti della storia della Prima Guerra Mondiale, purché gli stessi siano accessibili al pubblico, o interventi di recupero finalizzati alla fruizione pubblica;

b) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, adeguamento impianti, per la realizzazione di allestimenti museali e di luoghi destinati ad ospitare raccolte documentali o raccolte storiche sulla Prima Guerra Mondiale aperte al pubblico;

c) restauro di documenti e cimeli della Prima Guerra Mondiale;

d) progetti per la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di monumenti destinati alla memoria delle vicende e dei caduti della Prima Guerra Mondiale;

e) progetti per la fruizione dei luoghi e dei beni culturali legati alle vicende della Prima Guerra Mondiale, ovvero di luoghi principalmente legati a personaggi storici della Grande Guerra o a opere letterarie ed artistiche di precipua ambientazione della Prima Guerra Mondiale.

3. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre agli enti pubblici, anche associazioni o fondazioni che operano, con continuità e da almeno tre anni, nel campo della conservazione e della valorizzazione del patrimonio e della storia della Lombardia e che rispondano ai seguenti requisiti:

a) assenza di fini di lucro;

b) adozione di atto costitutivo o statuto, anche se privi di personalità giuridica.

Articolo 8

(Criteri e modalità per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 7)

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle proposte del Comitato di cui all’art. 3, comma 2, lettera c) e acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina criteri e modalità di concessione dei contributi e di verifica del loro impiego.

2. I contributi sono erogati con decreto del dirigente della direzione generale competente.

3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.

4. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza del diritto al contributo.

Articolo 9

(Norma finanziaria)

1. Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli 1, 3 e 4 è autorizzata la spesa corrente complessiva di 300.000,00 euro.

2. Agli oneri di 300.000,00 euro di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell’ UPB … per l’esercizio finanziario 2013.

3. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB … è incrementata di 300.000,00 euro.

4. Per l’erogazione dei contributi di cui all’art. 7 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 1.000.000,00 euro.

5. Agli oneri di 1.000.000,00 euro di cui al comma 4, si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell’UPB … per l’esercizio finanziario 2013.

6. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB … è incrementata di 1.000.000,00 euro.

Articolo 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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