Progetto di Legge N. 97
“Misure urgenti a favore dei contratti di solidarietà”
Di iniziativa dei Consiglieri
Alessandro Alfieri
Agostino Alloni
Mario Barboni
Laura Barzaghi
Carlo Borghetti
Enrico Brambilla
Marco Carra
Massimo D’Avolio
Luca Gaffuri
Gianantonio Girelli
Fabio Pizzul
Onorio Rosati
Jacopo Scandella
Raffaele Straniero
Corrado Tomasi
Sara Valmaggi
Giuseppe Villani
Relazione
La situazione produttiva ed occupazionale in Lombardia permane pesante, nonostante alcuni timidi segnali di ripresa. Gli stessi ammortizzatori sociali stentano a dare copertura a quanti sono coinvolti da processi di crisi, pur in presenza di interventi nazionali e regionali tesi a coprire il 2013.
Inoltre, dal 2014, dovranno convivere l’avvio delle nuove regole che attengono alla copertura economica dei lavoratori di aziende in crisi (ASPI), ed i tradizionali ammortizzatori della CIG e delle mobilità.
In questi ultimi tempi si è fatto ricorso in misura sempre maggiore ai contratti di solidarietà, i quali impegnano minori risorse della CIG ed hanno il vantaggio di mantenere lavoratori e professionalità nel luogo di lavoro.
Va ricordato che già nel Consiglio Regionale del 25 ottobre del 2011, votata all’unanimità, una mozione del gruppo consigliare del PD chiedeva di incentivare l’utilizzo dei contratti di solidarietà nelle varie forme previste dai decreti attuativi ovvero: contratti di solidarietà di tipo A nelle due forme, difensivi e espansivi previsti dalla Legge 863/84; contratti di solidarietà di tipo B per aziende rientranti nel campo di applicazione della legge 236/93.
IL 2 settembre 2013, in Lombardia è stato raggiunto un accordo fra le Associazioni dell’artigianato ed i sindacati, nel quale si permette alle aziende che hanno utilizzato la cassa integrazione in deroga di accedere ai contratti di solidarietà attraverso un cofinanziamento dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato.
Tale accordo merita una certa attenzione ed andrebbe allargato all’insieme del sistema delle imprese coinvolgendo gli organismi della bilateralità.
Il presente PDL ha l’obiettivo di stimolare Regione Lombardia a muoversi in questa direzione attraverso risorse proprie, ricercando il coinvolgimento delle parti sociali e la compartecipazione della bilateralità al fine di mantenere il più possibile i livelli occupazionali e professionali all’interno del sistema produttivo.
Scopo di questo PDL, inoltre, è quello di avviare una sperimentazione nell’applicazione dei contratti di solidarietà, indubbiamente meno costosi della CIG. Al termine del 2014 si provvederà a fare una verifica dell’applicazione del presente PDL valutandone l’efficacia, i costi e/o la necessità di introdurre modifiche in base all’esperienza maturata e della situazione economica del momento.
L’impianto legislativo, basato su criteri della premialità per le imprese e del contributo ai lavoratori che vengono coinvolti, presuppone che l’accesso al contributo regionale avvenga attraverso l’accordo fra le parti sociali e il non ricorso ai licenziamenti da parte dell’azienda.
Progetto di Legge
“Misure urgenti a favore dei contratti di solidarietà”
Articolo 1
(Finalità)
1. Regione Lombardia attiva risorse proprie nella misura di cui all’articolo 6 della presente legge, al fine di sostenere gli accordi intervenuti fra le parti sociali che applicano i contratti di solidarietà nelle forme previste dalla Legislazione vigente: contratti di solidarietà di tipo A, difensivi ex art. 1 ed espansivi ex art. 2, di cui alla Legge 863/84; di tipo B per aziende di cui alle Legge 236/93.
2. Regione Lombardia, in accordo con le parti sociali, verificherà le possibilità di un coinvolgimento del sistema delle bilateralità, come cofinanziamento, sull’esempio dell’accordo intervenuto fra le parti sociali nel settore dell’Artigianato.
Articolo 2
(Destinatari)
1. Le risorse di cui all’art. 6 sono aggiuntive a quanto previsto dalla Legislazione Nazionale e vengono così erogate:
a) Alle imprese di tipo A, nell’ordine del 30% per le aziende che applicano i Contratti di Solidarietà nella forma difensiva (ex art. 1 legge 863/84), del 70% per le aziende che applicano i Contratti di Solidarietà nella forma espansiva (ex art. 2 legge 863/84); alle imprese di tipo B, di cui alla legge 236/93, nella misura del 30%.
b) Ai lavoratori rientranti sia nella tipologia A, ex art. 1 e 2 della Legge 863/84, che nella tipologia B, di cui alla legge 236/93, è prevista una integrazione del 50% della differenza fra quanto previsto dalla legislazione nazionale e l’ultima retribuzione percepita prima dell’avvio dei Contratti di Solidarietà.
2. La quota del contributo concessa a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori e incentivo all’impresa di cui al punto 1, deve essere erogata in misura proporzionale alla riduzione d’orario.
Articolo 3
(Modalità e quantità dell’intervento)
1. Il contributo regionale complessivo è concesso per un periodo di 12 mesi, nell’ambito della legislazione Nazionale ed Europea, al fine di non configurare il contributo come un indiretto aiuto alle imprese. Per la Regione, in ogni caso, per singola impresa il contributo non potrà superare 100.000€ annue.
Articolo 4
(Anticipazione sociale)
1. In attesa che la normativa prevista all’articolo 3, entri in funzione a regime, ai lavoratori coinvolti negli accordi che fanno ricorso ai contratti di solidarietà, può essere riconosciuta l’anticipazione sociale così come previsto per i lavoratori posti in cassa integrazione.
Articolo 5
(Verifica e monitoraggio)
1. RL promuoverà una verifica ed un monitoraggio delle aziende che fanno ricorso ai Contratti di Solidarietà attraverso l’agenzia regionale ARIFL.
2. Al termine del 2014, ARIFL provvederà alla redazione di un report che sarà sottoposto alla verifica di Giunta e del Consiglio al fine di valutare l’efficacia della legge e, se del caso, in rapporto alla situazione e sociale ed economica, provvedere alle opportune modifiche e/o integrazioni.
3. La Giunta, al fine di predisporre il report conclusivo da sottoporre al Consiglio regionale, si avvarrà del coinvolgimento della Commissione per le politiche del lavoro e della formazione di cui all’articolo 8 della LR 22/2006.
Articolo 6
(Norma finanziaria)
1. Regione Lombardia, allo scopo, istituirà un Fondo regionale apposito definito: “contributo
all’incentivazione degli accordi fra parti sociali che stipulano Contratti di Solidarietà nelle modalità indicate dalla legislazione nazionale e dalla presente Legge”.
Alla missione 15 “Politiche per il Lavoro e Formazione Professionale” il Programma 03 “Sostegno all’occupazione” è incrementato di 5 milioni.
All’onere per il 2013 si provvede con la riduzione di 3 milioni della Missione 20 “Fondi e Accantonamenti”; Programma 03 ”Altri Fondi”; di 1 milione della Missione 01 “Servizi Istituzionali Generali” al Programma 01 “Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato”; di 1 milione alla Missione 01 “Servizi Istituzionali Generali” al Programma 11 “Altri servizi Generali”.
Articolo 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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