PDL N. 101 Progetto di Legge Statutaria

Progetto di Legge Statutaria (PDL N.101)

Di iniziativa dei Consiglieri

Alessandro Alfieri

Sara Valmaggi

Agostino Alloni

Mario Barboni

Laura Barzaghi

Carlo Borghetti

Enrico Brambilla

Marco Carra

Massimo D’Avolio

Luca Gaffuri

Gian Antonio Girelli

Fabio Pizzul

Onorio Rosati

Jacopo Scandella

Raffaele Straniero

Corrado Tomasi

Giuseppe Villani

Relazione

La presente proposta di legge statutaria, attivata ai sensi dell’articolo 64, comma 1, dello Statuto d’Autonomia della Lombardia adottato con la legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, ai sensi del comma 2, articolo 123 della Costituzione, intende correggere una evidente lacuna resati evidente in sede di prima applicazione dell’articolo 59 dello Statuto.

L’articolo 59 dello Statuto regionale istituisce l’organo di garanzia e di vigilanza sull’applicazione della legge fondamentale dell’autogoverno dell’Autonomia della Lombardia. Il comma 2 del predetto articolo definisce le modalità di elezione, prevedendo la maggioranza qualificata per i primi tre scrutini e la maggioranza assoluta dal quarto scrutinio.

La Commissione garante dello Statuto non assume interamente la funzione di “Giudice delle legge” ma la sua attività di garanzia si riverbera su tutte le attività della Regione. Si esprime sulle materie di iniziativa popolare e referendaria; si esprime con pareri sul Regolamento Generale del Consiglio; sui progetti di legge, sull’impugnazione avanti alla Corte Costituzionale; sui conflitti di attribuzione tra organi regionali. Nel procedimento legislativo ordinario per superare il parere dell’organo di garanzia il Consiglio deve deliberare a maggioranza assoluta.

All’interno dell’accresciuto perimetro dell’autonomia regionale così come è stata ridisegnata dalle novellazioni della Costituzione (1/1999 e 3/2001) e statuite con lo Statuto d’Autonomia della Lombardia (1/2008) la Commissione Garante dello Statuto nella sua terziarietà è intesa come organo di tutela dell’articolazione dell’equilibrio di poteri degli organi regionali e anzitutto come garante dell’iniziativa popolare.

Mettere a riparo del potere di decisione o pressione di semplici maggioranze politiche la terzietà e l’autonomia di questo organo deve essere la prima preoccupazione di questa Assemblea regionale.

Deve essere ben presente a noi stessi, che qui non è in questione il principio che la maggioranza ha il dovere e la responsabilità del governo politico della Regione, si sta semplicemente, e il legislatore statuente lo aveva già presente quando ha affidato l’elezione di un componente al Consiglio delle Autonomie, sottolineando la necessità che questo organo necessita del sostegno di un’ampia base alla quale hanno diritto di concorrere per riconoscersi tutte le principali componenti politiche e istituzionali della Regione.

Non da ultimo va sottolineato come la legge elettorale basata su un ampio premio di maggioranza disaccoppia le maggioranze del 50% +1 dell’Assemblea dai pesi reali nell’elettorato.

Sicuramente nel legislatore statutario queste considerazioni furono presenti anche se fecero premio avevano fatto le concorrenti considerazioni sulla certezza dei tempi per l’elezione dell’organo.

Considerazioni fondate, ma che non risolsero l’aporia espressa in precedenza determinata dall’adozione della legge elettorale regionale che ribadendo il premio di maggioranza, distorce il peso elettorale nelle sue proiezioni istituzionali finalizzata alla governabilità. Ma proprio questa considerazione che la maggioranza politica elettorale ha il precipuo compito del governo deve aiutarci a riflettere sulla necessità di considerare come questa maggioranza politica si presenta asfittica come garanzia di un organo statutario che presuppone una base e articolazione consensuale ampia.

Va anche considerato che l’analogo meccanismo di elezione dei Giudici della Corte Costituzionale ha comunque garantito una delle più efficaci esperienze di giurisdizione costituzione per questo con la nostra proposta si intende mantenere il voto a maggioranza qualificata per la elezione dei componenti della Commissione ed evitare che dalla quarta votazione la elezione sia appannaggio della semplice maggioranza assoluta dei quaranta consiglieri.

Articolo 1

Titolo VII

Organi di Garanzia

Articolo 59

(Commissione Garante dello Statuto)

Articolo 59

Il comma 2, è così modificato

“2. E’ formato da 5 componenti, di cui quattro eletti dal Consiglio regionale e uno dal Consiglio delle Autonomie Locali con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.”

LINK BANCA DATI REGIONE LOMBARDIA: CLICCA QUI
Aggiungi ai preferiti : permalink.

I commenti sono chiusi.