Progetto di Legge N.56
Modifiche alla Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 25
(Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale)
Di iniziativa dei Consiglieri regionali
Sara Valmaggi
Laura Barzaghi
Lucia Castellano
Silvana Carcano
Macchi Paola
Nanni Iolanda
Alessandro Alfieri
Agostino Alloni
Mario Barboni
Carlo Borghetti
Enrico Brambilla
Marco Carra
Massimo D’Avolio
Luca Gaffuri
Gian Antonio Girelli
Fabio Pizzul
Onorio Rosati
Jacopo Scandella
Raffaele Straniero
Giuseppe Villani
Umberto Ambrosoli
Roberto Bruni
Michele Busi
Paolo Giovanni Micheli
Eugenio Casalino
Relazione Illustrativa al progetto di legge
Il riequilibrio di genere negli organi decisionali delle società è funzionale tanto alla necessità di garantire la parità di accesso, quanto all’efficienza nel funzionamento dei CdA.
CdA composti in modo equilibrato da donne e uomini sono in grado di conseguire risultati migliori perché frutto di decisioni assunte sulla base di un confronto tra sensibilità, esperienze e punti di vista differenti.
Il contenuto della presente proposta di legge al fine di dare attuazione al principio di democrazia paritaria contenuto nello “Statuto di Autonomia di Regione Lombardia” accoglie la recente normativa nazionale in materia di rappresentanza di genere per le nomine e designazioni delle società e armonizza la legislazione regionale a quella nazionale vigente in materia.
La normativa punta ad incidere su una situazione che ha visto in Lombardia, negli ultimi dieci anni, rimanere sostanzialmente immutate le percentuali di nomina, cosicché le donne rappresentano oggi il 15, 6% a fronte di un quadro del 2003 pari al 10,6%. Nello stesso periodo il totale delle persone nominate è passato dalle 563 del 2003 alle attuali 1308, con un saldo per le donne di +183 unità e per gli uomini di +805.
La presente proposta, nello specifico, riprende le disposizioni contenute nella legge nazionale n.120/2011 (Modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria […] concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate n mercati regolamentati) e nel Decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2012 n. 251 (Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni) entrato in vigore il 12 febbraio 2013.
Lo Statuto di autonomia della Regione Lombardia (l.r. 30 agosto2008 n.1) ha definito la redistribuzione tra Giunta e Consiglio regionale delle competenze relative alle nomine e designazioni negli Enti appartenenti al “sistema regionale”, così come delineato dalla L.r. 27 dicembre 2006 n. 30, nonché alle nomine e designazioni degli altri enti od organi pubblici o privati, di particolare rilevanza per l’attività della Regione, per effetto di leggi, regolamenti, statuti o convenzioni.
In particolare al Consiglio regionale, ai sensi dell’art.14, comma 3, lett. p dello Statuto, spettano le designazioni/nomine negli Organi di revisione di Enti, Aziende, Agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché quelle dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo statuto o dalla legge.
Le procedure generali per l’effettuazione delle nomine e designazioni sono contenute nella L.r. 4 dicembre 2009, n. 25, alla quale il presente progetto di legge intende apportare le modifiche necessarie ad adeguare la normativa regionale alla legislazione nazionale (legge n. 120/2011 di modifica del D.lgs n. 58/1998) che impone, alle società quotate in mercati regolamentati e alle società controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. dalle pubbliche amministrazioni, di prevedere nelle modalità di elezione degli amministratori e dei membri del collegio sindacale l’obbligo di assicurare l’equilibrio tra i generi ed in particolare garantire la presenza di almeno un terzo del genere meno rappresentato.
ART. 1
All’art. 1 che delimita l’ambito di applicazione della legge, viene inserito tra i principi regolatori della disciplina il rispetto al principio generale di pari opportunità sancito dalla normativa nazionale vigente.
Al comma 3 dell’art. 3 che regola le modalità di presentazione delle candidature viene altresì sancito il principio dell’equilibrio di genere e pertanto i soggetti titolati a presentare le candidature sono tenuti a proporre nominativi di persone di entrambi i generi in misura tale da garantire l’ossequio al suddetto principio.
Il principio di equilibrio tra i generi viene stabilito anche nel caso in cui sia l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale a provvedere alle nomine/designazioni nel caso non siano state presentate candidature, fattispecie regolata al comma 8 dell’art. 3.
All’art .12 che regola le votazioni dei candidati da nominare e/o designare viene affermato al comma 2 il principio che in sede di nomina/designazione deve essere garantito il principio di equilibrio tra i generi e che in ogni caso al genere meno rappresentato deve essere garantito nella misura di almeno un terzo.
Medesimo principio viene sancito con l’inserimento del comma 1 ter all’art. 13 in caso di sostituzione di soggetti cessati dall’incarico.
All’art. 17dopo il comma 1 viene inserito il comma 1 bis che sancisce la nullità delle nomine effettuate in violazione della garanzia di equilibrio tra i generi stabilita al comma 3 dell’art.12.
Al comma 2 dell’art. 17 viene stabilito l’obbligo, in capo all’organo che ha deliberato la nomina o la designazione, di revocare la nomina o la designazione di coloro che siano stati nominati o designati in violazione della garanzia di equilibrio tra i generi prevista al comma 2 dell’art. 12.
La modifica apportata al comma 4 dell’art.17 estende alle nomine effettuate in violazione della garanzia di equilibrio tra i generi l’obbligo, in capo al Presidente del Consiglio regionale, di revocare la nomina e di dichiarare la decadenza dell’incarico.
Progetto di Legge
Modifiche alla Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 25
(Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale)
Articolo 1
(Modifiche alla Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 25
Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale)
1. Al comma 1 dell’art. 1 (Oggetto) dopo la parola “Statuto” vengono aggiunte le parole “e della normativa nazionale vigente”.
2. Al comma 3 dell’art. 3 (Presentazione delle candidature) dopo la parola “generi” vengono aggiunte le parole “in misura tale da garantirne l’equilibrio”.
3. Al comma 8 dell’art. 3 (Presentazione delle candidature) dopo la parola “formularle,” vengono aggiunte le parole “nel rispetto di quanto previsto al comma 3”.
4. Dopo il comma 1 dell’art. 12 (Votazioni) è aggiunto il comma 2:
“2. Nelle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione disciplinate dalla presente legge deve essere garantito l’equilibrio tra i generi ed in ogni caso il genere meno rappresentato deve essere garantito nella misura di un terzo dei componenti”.
5. Dopo il comma 1bis dell’art.13 (Sostituzioni) è aggiunto il comma 1ter:
“1 ter. In caso di sostituzione di uno o più soggetti cessati dall’incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato è garantito l’equilibrio tra i generi nella misura prevista al comma 2 dell’art.12.”
6. Dopo il comma 1 dell’art. 17 (Revoca e decadenza dell’incarico) è aggiunto il comma 1bis:
“1bis. Le nomine o designazioni, regolate dalla presente legge, effettuate in violazione della garanzia di equilibrio tra i generi prevista dal comma 2 dell’art. 12 sono nulle.”
7. Al comma 2 dell’art. 17 (Revoca e decadenza dell’incarico) dopo la lettera “b)” vengono aggiunte le parole “e di coloro che siano stati nominati o designati in violazione della garanzia di equilibrio tra i generi prevista dall’art.12 comma 2”.
8. Al comma 4 dell’art. 17 (Revoca e decadenza dell’incarico) dopo il numero “1” viene aggiunto il numero “1bis”.
9. Il comma 4 dell’art. 17 (Revoca e decadenza dell’incarico) viene così sostituito:
“4. Il Presidente del Consiglio regionale, non appena venuto a conoscenza di quanto previsto ai commi 1, 1bis, 2 e 3 è tenuto a revocare la nomina o designazione nel caso di cui ai commi 1, 1bis, e 2 e a dichiarare la decadenza dall’incarico nei casi di cui al comma 3.
Articolo 2
(Clausola di invarianza)
L’attuazione della presente Legge non comporta maggiori oneri a carico della finanza regionale e pubblica più in generale.
Articolo 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.