Per la parità di genere

Progetto di Legge

“Modifiche alla Legge Regionale n. 17 del 31 ottobre 2012

‘Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione’”

Di iniziativa dei Consiglieri

Sara Valmaggi

Laura Barzaghi

Lucia Castellano

Alessandro Alfieri

Umberto Ambrosoli

Agostino Alloni

Carlo Borghetti

Enrico Brambilla

Roberto Bruni

Michele Busi

Marco Carra

Massimo D’Avolio

Luca Gaffuri

Gian Antonio Girelli

Maurizio Martina

Paolo Giovanni Micheli

Fabio Pizzul

Onorio Rosati

Jacopo Scandella

Raffaele Straniero

Corrado Tomasi

Giuseppe Villani

RELAZIONE

La legge regionale n. 17 del 31 ottobre 2012 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione”, ha modificato le modalità di ripartizione ed assegnazione dei seggi ed ha introdotto l’obbligatorietà, nella composizione delle liste provinciali plurinominali, a pena di esclusione, dell’alternanza di genere.

Un passo importante verso un riconoscimento più ampio della rappresentanza di genere nelle assemblee elettive e negli organi di rappresentanza.

Una decisione che segue un insieme di modifiche normative che hanno accelerato il percorso di parità delle opportunità nelle sedi di rappresentanza tra uomini e donne.

Questi primi risultati sono il frutto sia di pressioni europee – reiterate Comunicazioni e Risoluzioni della Commissione e del Parlamento – sia perché indetto da un nuovo quadro normativo nazionale che ha sancito l’improrogabilità di scelte paritarie negli organi di governo istituzionali e negli organismi rilevanza pubblica.

Ciò nonostante, e visti gli esiti elettorali largamente preannunciati sul versante della rappresentanza di genere, la stessa Legge regionale necessita di un ulteriore revisione che aiuti la formazione di una più ampia presenza femminile nell’assise regionale.

Per questo si intende riproporre l’introduzione della doppia preferenza sulla scheda elettorale con l’obbligatorietà – nel caso di doppia preferenza – di esprimere un nominativo di altro genere rispetto al primo scelto.

La richiesta si colloca in un quadro più ampio di legislazioni regionali che si incanalano verso scelte similari.

Nel quadro della legislazione regionale in materia elettorale la questione di genere comincia ad emergere come problema anche se non sempre dichiarato in modo coerente.

Ad esempio la regione Abruzzo prevede la clausola di genere e indica il limite del 70% per ciascun sesso sia nelle liste circoscrizionali sia nelle liste regionali, ma non prevede sanzioni per le infrazioni;

Per la regione Calabria la clausola di genere prescrive che, pena l’inammissibilità, le liste circoscrizionali devono comprendere entrambi i sessi;

Per la regione Campania la differenza di genere è imposta – pena la nullità della lista- il limite dei due terzi alla presenza di candidati di ciascun sesso in ciascuna lista provinciale; mentre la lista regionale – pena la inammissibilità– deve avere il 50% di ciascun sesso;

L’espressione del voto prevede la possibilità della preferenza doppia. La seconda preferenza è valida se espressa per un candidato di genere diverso dalla prima.

Per la regione Lazio in riferimento al genere impone il limite dei due terzi per ciascun sesso ma applicato al complesso delle liste di coalizione. Per le eventuali inosservanze è prevista una pena pecuniaria;

Per la regione Marche le disposizioni sulla rappresentanza di genere prevedono il limite dei due terzi per ciascun sesso per le liste circoscrizionali pena la nullità;

Per la regione Puglia le disposizioni sulla rappresentanza di genere fissano i due terzi per ciascun sesso ma a livello di coalizione, la pena è di carattere pecuniaria;

Per la regione Umbria la legge elettorale prescrive la presenza nelle liste circoscrizionali del limite dei due terzi per ciascun sesso, la pena per eventuali infrazioni è di carattere pecuniaria;

Per la regione Toscana la normativa toscana prescrive come clausola di genere il limite dei due terzi per ciascun sesso, pena l’inammissibilità;

Con questa proposta di legge elettorale si intende quindi portare a compimento l’architettura della nuova Regione avviata con la legge di riforma costituzionale del 1999 (n. 1/99“Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni”) con il preciso intento di attuare la democrazia paritaria. Un obiettivo, per altro, chiaramente esplicitato nella normativa regionale lombarda e in specifico all’Art. 11 dello Statuto d’autonomia della Lombardia (LR statutaria n. 1 del 30 agosto 2008) e rafforzato con la recente Legge Regionale n. 17 del 31/10/2012. Da qui il richiamo della presente proposta di Legge che inserisce nella Legge elettorale la preferenza per genere, ossia la possibile scelta della doppia preferenza sulla scheda elettorale.

Progetto di Legge

“Modifiche alla Legge Regionale n. 17 del 31 ottobre 2012

‘Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione’”

Articolo 1

Il comma 21 dell’Art. 1 viene cassato e sostituito dal seguente testo

“Ciascun elettore dispone di uno o due voti di preferenza che può esprimere tracciando nell’apposito spazio della scheda il cognome ovvero il nome ed il cognome di uno dei candidati della lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, le stesse devono riguardare candidati di genere diverso (femminile, maschile) della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza espressa”.

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