PROGETTO DI LEGGE 2
“Modifica della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14
“Nuove norme per la coltivazione di sostanze minerali di cave”.
_____
di iniziativa dei Consiglieri regionali:
Giuseppe Villani
Alfieri Alessandro
Agostino Alloni
Laura Barzaghi
Carlo Borghetti
Enrico Brambilla
Marco Carra
Massimo D’Avolio
Luca Gaffuri
Gian Antonio Girelli
Maurizio Martina
Fabio Pizzul
Onorio Rosati
Jacopo Scandella
Raffaele Straniero
Corrado Tomasi
Sara Valmaggi
Relazione
Il presente Pdl interviene su alcuni aspetti fondamentali della legge 14/98 (e successive modificazioni) in vigore, emendandone in modo abbastanza radicale alcuni aspetti, che possono essere riorganizzati in tre filoni:
- il sistema dei livelli decisionali;
- le modalità di attuazione dei piani;
- le garanzie ambientali.
1. Il primo aspetto modifica radicalmente il livello delle competenze: la legge esistente assegna il potere decisionale alla Regione, di fatto relegando le competenze provinciali ad una “istruttoria” apparentemente compiuta, in realtà ipotetica e parziale, visto che il Piano viene regolarmente stravolto in sede di approvazione finale. La riorganizzazione delle competenze, secondo il presente Pdl, assegna invece la potestà decisionale effettiva alle Province, mentre alla Regione sono assegnate le funzioni di “verifica di conformità” delle scelte provinciali rispetto alla propria programmazione generale. Secondo lo stesso schema, che in qualche modo potremmo anche individuare in base al principio di sussidiarietà, il ruolo dei Comuni – oggi del tutto assente, nei fatti – viene valorizzato sia nella fase di assunzione delle scelte iniziali, sia nella fase finale di attuazione vera e propria delle scelte di pianificazione. In questo modo lo schema “triangolare” del meccanismo decisionale è più vicino ad un modello di valorizzazione dei singoli ruoli, attraverso funzioni chiare: la Regione attua la programmazione generale, definisce i criteri tecnici e verifica le compatibilità, le province deliberano l’esecutività vera e propria e ne controllano l’attuazione, i Comuni concorrono alla decisione iniziale e verificano gli interventi operativi.
Il secondo aspetto riguarda le modalità concrete di attuazione dei Piani, a partire dall’assunzione del vincolo definito dalla Comunità Europea di obbligo di valutazione di impatto ambientale per tutti gli interventi superiori a determinate quantità o riguardanti determinate aree. Si inseriscono in questo aspetto le modalità di individuazione (o di esclusione) delle aree, le possibilità di definizione dei quantitativi nei nuovi Piani decennali, vincoli alle attività di bonifica agricola e di attività di piscicoltura. Viene rafforzato il principio che impedisce qualsiasi utilizzo di materiali classificati come rifiuti per ripristinare le cave, ed allo stesso modo vengono posti limiti al riassetto e messa in sicurezza del cave cessate.
Il terzo aspetto attiene alle numerose misure qui indicate (comprese quelle amministrativo-finanziarie, come le garanzie fideiussorie e l’erogazione dei diritti di escavazione) che garantiscono nei fatti un corretto esercizio dell’attività di escavazione, senza consentire le forzature e le distorsioni, sia di natura amministrativa che ambientale, cui si può giungere con l’applicazione del vigente testo di legge. Particolare attenzione è stata posta, infine, ad una serie di garanzie operative riguardo alle tutele ambientali e territoriali, oltre che alla verifica della correttezza degli operatori.
Articolo 1
All’art. 1, è aggiunto il seguente comma 2:
“2. L’esercizio dell’attività di escavazione, come regolato dalla presente legge, costituisce attività temporanea e transitoria rispetto alla normale destinazione naturalistica ed alla trasformazione del territorio seconde le regole vigenti della pianificazione territoriale. Non è consentita alcuna attività di escavazione senza piani di restituzione e fruibilità del territorio”.
Articolo 2
All’art. 1, è aggiunto il seguente comma 3:
“3. La programmazione di cui alla presente legge deve essere in sintonia con tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale operanti riguardo ad un determinato territorio, con particolare attenzione ai PTC provinciali ed ai PTC dei parchi”.
Articolo 3
All’art. 2, il comma 1, è cosi modificato:
“1. La programmazione delle attività di cui alla presente legge si attua attraverso Piani provinciali, anche distinti per materiali estrattivi, proposti e approvati dalle Province e verificati dalla Regione per conformità agli obiettivi regionali. Ciascun piano, ai sensi delle normative comunitarie e della l.r. 12/2005 dev’essere corredato da uno studio di valutazione ambientale strategica (VAS)”.
Articolo 4
All’art. 2, il comma 2, è così sostituito:
“2. I Piani provinciali stabiliscono il fabbisogno per il periodo di valenza del Piano, la localizzazione, la qualità e quantità delle risorse utilizzabili nell’ambito territoriale di competenza per tipologia di materiale. Devono altresì tener conto del quantitativo di inerte prodotto da riciclaggio”.
Articolo 5
Il titolo dell’art. 3, è così sostituito “Programmazione regionale”.
Articolo 6
All’art. 3, il comma 3, è così sostituito:
“3. La Regione e le Province incentivano ed attivano impianti di lavorazione di inerti da riciclaggio e ne inseriscono la categoria merceologica tra i materiali ammessi nei capitolati d’appalto delle opere pubbliche”.
Articolo 7
All’art. 3, è aggiunto il seguente comma 4:
“4. La Regione, sentito il Comitato Tecnico di cui al successivo articolo 34, individua i Comuni nei cui territori non è ammessa attività di escavazione, per mancanza di risorse idonee o per altro tipo di impedimento di genere ambientale o paesaggistico. Individua altresì gli ambiti compresi in aree protette, di pertinenza fluviale o con problematiche di carattere idrogeologico ove non è ammessa attività di escavazione“.
Articolo 8
Il titolo dell’art. 4, è così modificato “Competenze provinciali”.
Articolo 9
L’art. 4, comma 1, punto a), è così modificato:
“1. Competono alle Province:
- l’approvazione dei Piani di cui all’art. 2, comma 1, previa concertazione con gli Enti locali interessati e la conseguente individuazione degli ambiti territoriali estrattivi;
Articolo 10
L’art. 4, comma 2, è così sostituito:
“2. Competono ai Comuni interessati dall’attività di escavazione:”
Articolo 11
All’art. 4, comma 2, è aggiunto il punto a 1):
“a 1) La delimitazione, nei piani di gestione del territorio, delle aree in cui non è motivatamente ammessa l’individuazione dell’attività di escavazione”;
Articolo 12
All’art. 4, il comma 4, è abrogato.
Articolo 13
All’art. 5, il comma 1, punto a), è sostituito dal seguente testo:
“a) alla definizione dei giacimenti di cui è possibile o è in atto lo sfruttamento, previa redazione dell’elenco dei Comuni nei cui territori non è ammessa attività di escavazione ai sensi del comma 4, art. 3, della presente legge”.
Articolo 14
All’art. 5, comma 1, il punto e), è sostituito dal seguente testo:
“e) alla qualità e quantità della sostanza di cava di cui può essere consentita la coltivazione complessivamente a livello regionale, suddivisa fra le Province secondo programmazione decennale, che tenga conto in modo vincolante delle quantità effettivamente escavate nel decennio precedente, comprese le quantità esportate fuori Provincia. La definizione dei quantitativi di nuova escavazione deve essere fatta in modo prudenziale, e comunque non può essere superiore al 20% di quanto realmente scavato nel Piano precedente, salvo necessità di interventi straordinari, accuratamente documentabile, che rientrino nei criteri di sostenibilità ecologica e idrogeologica previo parere favorevole della Giunta provinciale. La suddivisione delle quantità fra le Province è fatta in modo ponderato, considerando in modo primario il fabbisogno provinciale ed in misura residuale quote di compensazione fra Province lombarde per sopperire alla oggettiva carenza di giacimenti o di territorio disponibile”.
Articolo 15
All’art. 6, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1bis):
“1bis. Tutti i progetti di gestione produttiva degli Ambiti territoriali estrattivi (ATE), ivi compresi modifiche ed eventuali riesami, comprese le attività previste dai successivi art. 36 (bonifiche di fondi agricoli) art. 38 (cave per opere pubbliche e art. 39 (riassetto di cave cessate), sono assoggettati alle procedure previste dalle vigente normativa in materia di valutazione di impatto ambientale. Non sono assoggettate a tali procedure le attività su ATE con area interessate inferiore a 15ha e comunque con meno di 300.000 mc, computando nella superficie individuata tutte le pertinenze degli impianti, compresi le superfici di stoccaggio e di servizio;
a) Gli ambiti territoriali estrattivi di cui al successivo comma 2, punto a) non possono insistere su aree superiori al 3% delle aree classificate agricole, intendendo il dato come risultato complessivo di attività in essere e attività future. Nell’ambito della concertazione con i comuni interessati per competenza territoriale è possibile derogare a tale limitazione sino ad un massimo del 5% del predetto territorio solo nei casi di ampliamenti di ATE già attivi. Ogni diversa ipotesi per le attività non ancora in essere è possibile previo consenso, obbligatorio e vincolante, dei Comuni interessati direttamente e per contiguità territoriale”.
Articolo 16
All’art. 7, il comma 6, è così sostituito:
“6. Entro i successivi 60 giorni il Piano, motivato in ordine alle osservazioni ed ai pareri ricevuti, è approvato dal Consiglio provinciale ed è trasmesso alla Giunta regionale per il parere di conformità di cui al successivo art. 8”.
Articolo 17
L’art. 8 è sostituito dal seguente testo:
“1. Entro 60 giorni dalla ricezione del Piano provinciale la Giunta regionale provvede ad esprimere il parer di conformità.
2. Qualora la Giunta regionale ravvisi nel Piano provinciale difformità relative alla programmazione prevista dalla presente legge ed in capo alla Regione Lombardia, provvede nei tempi previsti dal comma precedente a rinviare alla Provincia competente il Piano per il suo adeguamento sulla base delle motivate osservazioni fornite dalla Regione. La Provincia riapprova il Piano, con atto consiliare, entro 60 giorni, avendo accolto le osservazioni.
3. Eventuale ulteriore mancato parere di conformità per il permanere di gravi e conclamate difformità rispetto agli indirizzi regionali, comporta l’attivazione del potere sostitutivo da parte della Regione”.
Articolo 18
All’art. 9, al termine del comma 2 bis, sostituire “Giunta regionale” con “Giunta provinciale”.
Articolo 19
All’art. 10, comma 1, prima riga, sostituire “Consiglio regionale” con “Consiglio provinciale”.
Articolo 20
All’art. 10, il comma 3, è sostituito dal seguente testo:
“3. La Provincia, dopo aver ricevuto il parere di conformità da parte della Regione, comunica immediatamente ai Comuni interessati le aree estrattive di competenza. Ferma l’immediata efficacia del Piano, i Comuni interessati devono provvedere, entro sei mesi dall’avvenuta comunicazione, ad introdurre le modifiche necessarie per coordinare i propri strumenti urbanistici con le previsioni del Piano.”
Articolo 21
All’art. 11, comma 2, prima riga, dopo il termine “Detto progetto” inserire: “,previa concertazione istruttoria con i Comuni interessati,”.
Articolo 22
L’art. 11, comma 2, punti d), f), è così modificato:
d) le fasi temporali, le modalità di coltivazione e di recupero, da attuarsi per lotti funzionali che prevedano l’attivazione contestuale delle opere di recupero ambientale;
f) l’assetto finale dell’area di cava collegato alle aree limitrofe, che non può essere realizzato attraverso utilizzo di rifiuti, sia urbani che industriali, sia tal quali che trattati, fatto salvo l’utilizzo di inerti da attività edilizia per il recupero morfologico delle aree”;
Articolo 23
All’art. 12 è aggiunto il seguente comma 6:
“6. Il rilascio dell’autorizzazione negli ATE ove sussistano pendenze amministrative, giudiziarie o economiche con il Comune competente territorialmente o con il parco o con la Provincia, è subordinata alla risoluzione delle stesse”.
Articolo 24
All’art. 13, comma 2, prima riga, dopo il termine “prorogato” è aggiunto il seguente testo: “una sola volta e per un massimo di sei mesi”.
Articolo 25
L’art. 14, comma 1, lettera f), è così modificato nella parte finale, dopo le parole “ … scala adeguata,”:
“con la specificazione delle fasi temporali e dei lotti funzionali di coltivazione, la cui conformazione finale dovrà essere compatibile con le contestuali opere di recupero ambientale e completo di relazione tecnica illustrativa contenete anche:”
Articolo 26
L’art. 14, comma 1, lettera f3), è così modificato:
“f3) il progetto delle opere di riassetto ambientale, con le indicazioni dei tempi per le diverse fasi delle opere di recupero secondo le modalità indicate dalla precedente lettera f, nonché dei materiali utilizzabili (ad esclusione di rifiuti urbani e industriali, sia trattati che tal quali) e corredato di relazione tecnica contenente il computo estimativo dei costi;”.
Articolo 27
All’art. 14, il comma 3. è sostituito dal seguente:
“3. Può essere proposta una sola volta variante al progetto attuativo in corso d’opera non superando il 30% dell’area complessivamente autorizzata. La Provincia provvede ad autorizzare la variante di progetto entro 60 giorni dalla sua presentazione.”
Articolo 28
All’art. 15, comma 1, punto a), il testo termina opo “ai sensi dell’art. 25.”. Viene cassata la parte finale:
“… e comunque non può essere superiore a quella occorrente per la realizzazione degli interventi predetti”.
Articolo 29
All’art. 15, comma 1, lettera b), sostituito dal seguente testo:
“b) a versare, qualora l’attività estrattiva si trovi anche parzialmente entro il perimetro di un parco regionale, all’ente gestore del parco, annualmente ed in un’unica soluzione, una somma pari a quella di cui al precedente punto a) a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei valori di naturalità compromessi dall’attività di cava”.
Articolo 30
All’art. 15, comma 1, il punto c), è sostituito dal seguente testo:
“c) ad eseguire a proprie spese, entro i termini fissati in convenzione e secondo le modalità concordate con il Comune, le opere di riassetto ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal Piano, secondo analitiche previsioni che devono essere contenute nella convenzione stessa e che possono essere definite per settori omogenei da recuperare gradualmente in modi e tempi definiti, contestualmente all’esaurimento delle fasi di coltivazione attuate per lotti funzionali”.
Articolo 31
All’art. 15, i commi 3 e 4, sono sostituiti dai seguenti testi:
“3. I Comuni provvedono alla stipula della convenzione entro 60 giorni dalla data della richiesta.
4. In caso di mancato accordo fra il Comune o i Comuni interessati ed il soggetto richiedente l’autorizzazione, quest’ultimo può chiedere che la Provincia assuma funzione arbitrale atta a definire la stipula della convenzione, fatti salvi gli obblighi imprescindibili che essa deve contenere. Per grave e immotivato atteggiamento di diniego da parte del Comune interessato la giunta provinciale delibera gli obblighi cui il soggetto richiedente deve attenersi in assenza della convenzione. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata al completo adempimento degli obblighi assunti con convenzione, anche relative a precedenti autorizzazioni riguardanti il medesimo ATE”.
Articolo 32
All’art. 16, aggiungere al termine del comma 1,
“ …. L’ammontare delle garanzie patrimoniali non può comunque essere inferiore al 10% del valore commerciale del materiale autorizzato per l’escavazione”.
Articolo 33
L’art. 18, comma 1, ultimo capoverso, è così modificato:
“ …. E’ altresì motivo di decadenza il ritardo superiore ai tre mesi relativo all’inizio delle operazioni di riassetto ambientale rispetto all’esaurimento del lotto funzionale di coltivazione di cui all’art. 14 comma 1 lettera f3”.
Articolo 34
All’art. 18, comma 3, è aggiunta la lettera c):
“c) qualora l’ATE sia stato soggetto a 2 sanzioni per escavazione di materiali eccedenti i quantitativi autorizzati o per gravi inadempienze riguardo il ripristino ambientale.”.
Articolo 35
L’art. 21, comma 1, aggiungere al termine:
“È fatto divieto di utilizzare, in tutto il territorio regionale, rifiuti urbani, assimilabili, industriali, tal quali o trattati, per le opere previste nella presente legge. I materiali provenienti da demolizioni dovranno essere preventivamente bonificati.”
Articolo 36
All’art. 25, al termine del comma 1, aggiungere:
“Gli importi in questione non possono comunque essere inferiori al 12% del valore commerciale del materiale estratto.”
Articolo 37
All’art. 29, sono apportate le seguenti modifiche:
“Al comma 1, sostituire L. 20.000.000 con euro 25.000;
Al comma 2, sostituire 50% con 20%;
Al comma 3, sostituire L. 5.000.000 con euro 10.000;
Al comma 3, sostituire L. 20.000.000 con euro 20.000”
Articolo 38
All’art. 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Qualora l’uso di opere in comune preveda la movimentazione da una cava ad altri siti dovrà essere predisposto un piano della rete stradale interessata. Tale piano dovrà essere autorizzato dagli enti proprietari delle strade suddette e dalla Amministrazioni territorialmente competenti”.
Articolo 39
All’art. 34, comma 3, al termine ella seconda riga sostituire“per l’approvazione” con: “per il parere di conformità”.
Articolo 40
All’art. 35, al termine del comma 1, è aggiunto il seguente testo:
“Le pertinenze dovranno essere smantellate e rimosse e le aree di sedime ripristinate entro il termine massimo di 18 mesi, senza proroghe né eccezioni”.
Articolo 41
All’art. 35, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1 bis:
“1. bis. Gli impianti di cui al comma precedente non possono essere utilizzati per la lavorazione o la trasformazione di materiali provenienti da ambiti estrattivi diversi da quelli per il quale gli impianti sono autorizzati”.
Articolo 42
All’art. 36, comma 2-bis, nella prima riga il termine “La Giunta regionale” è sostituito da “La Giunta provinciale”.
Articolo 43
All’art. 36, il comma 3, è sostituito dal seguente testo:
“3. gli interventi finalizzati ad attuare bacini idrici per piscicoltura sono vincolati preventivamente al parere dell’assessorato all’agricoltura della Regione relativamente alla qualità della produzione ittica proposta, ed al parere del comune e delle Province interessate all’intervento. Sulla base dei pareri dei due enti, da rilasciarsi entro 60 giorni e da intendersi vincolanti, la Giunta regionale può concedere autorizzazione, stabilendo criteri e modalità per il rilascio, con particolare controllo sulla commercializzazione del materiale di risulta, e comunque ponendo il limite di escavazione per 20.000 mc. Nel caso di superamento di tale limite l’intervento da realizzarsi deve seguire le procedure previste dalla presente legge”.
Articolo 44
All’art. 38, il comma 1, è sostituito dal seguente testo:
“1. Per esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche di interesse regionale o nazionale, che abbiano progetti operativi approvati e finanziati, qualora risulti impossibile o eccessivamente oneroso rispetto al piano finanziario dell’opera reperire sul mercato il materiale necessario, può essere consentita l’individuazione di aree di cava non previste dai piani ordinari, sino al raggiungimento dei quantitativi necessari. In tal caso il piano provinciale – o più piani provinciali – debbono contenere apposite schede redatte secondo le procedure indicate dagli art. 11,13,14,14,16,17,19,20 e 25 della presente legge. Nessuna autorizzazione o concessione può essere rilasciata per interventi che non siano riportati nelle apposite schede del piano provinciale”.
Articolo 45
All’art. 38, aggiungere al termine del comma 4:
“In caso di non realizzazione dell’opera nell’arco temporale di vigenza del piano, la scheda redatta secondo le indicazioni del precedente comma1 è da considerarsi nulla e priva di qualunque efficacia amministrativa; in caso di modifiche strutturali del progetto esecutivo o di modifica temporale superiore ai cinque anni rispetto alla data indicata nella scheda del piano si procede alla definizione di una nuova scheda in occasione della revisione del Piano e di nuovo Piano provinciale”.
Articolo 46
All’art. 38, il comma 5, è abrogato.
Articolo 47
L’art. 39, comma 1, è cosi modificato:
“1. Per cave cessate si intendono solo ed esclusivamente aree già interessate da rilevanti attività di escavazione e non previste dai piani provinciali. Sono quindi escluse da queste tipologie le bonifiche agricole e le cave autorizzate nei piani, dove è già previsto il recupero.
Le Province effettuano un monitoraggio e definiscono un eventuale piano di riassetto delle cave cessate, presenti sul proprio territorio, entro il 31/12/2001.
Gli interventi di ripristino delle cave cessate, previste dal Piano di riassetto provinciale, che comportino asportazione di materiale, sono soggetti ad autorizzazione regionale, sentito entro 30 gg. il parere vincolante del comune interessato. L’autorizzazione non può comunque prevedere asportazione di materiale in misura superiore al 30% di quanto già asportato, salvo casi eccezionali e tecnicamente documentati, motivati da ragioni di sicurezza, che richiedano un particolare riassetto geo-meccanico, nel qual caso può arrivare al 50% dei quantitativi autorizzati nel precedente Piano cave, e comunque non oltre 600.000 mc. Il ripristino di cave cessate è obbligatorio per soggetti ancora operanti, senza commercializzazione di eventuali movimentazioni”.