PROGETTO DI LEGGE
“Contributo alla competitivita’ e all’innovazione della pubblica amministrazione lombarda
attraverso l’utilizzo di formati aperti e FLOSS per la gestione dei dati elettronici”.
di iniziativa dei Consiglieri regionali:
Fabio Pizzul
Alfieri Alessandro
Agostino Alloni
Laura Barzaghi
Carlo Borghetti
Enrico Brambilla
Marco Carra
Massimo D’Avolio
Luca Gaffuri
Gian Antonio Girelli
Maurizio Martina
Onorio Rosati
Jacopo Scandella
Raffaele Straniero
Corrado Tomasi
Sara Valmaggi
Giuseppe Villani
Relazione
Tra le “Linee guida” portate avanti dall’Unione Europea, lo sviluppo della Società dell’Informazione rappresenta una delle politiche più incisive. Come riportato negli obiettivi indicati nelle stesse, la Società dell’Informazione ha lo scopo di coglierne le possibilità per migliorare la vita di tutti i cittadini attraverso servizi pubblici più efficaci, efficienti ed accessibili.
Il Software Libero o Open Source Software (detto anche FLOSS) ha sempre rappresentato un punto chiave nelle indicazioni fornite dalla Commissione Europea in merito allo sviluppo della Società dell’Informazione. Seguendo l’Agenda di Lisbona del Marzo 2000, già nel piano di azione presentato al consiglio europeo di Siviglia presentato nel Giugno 2002 e denominato “eEurope 2005 una società dell’informazione per tutti”, la Commissione prendeva l’impegno di definire una disciplina per la interoperabilità per promuovere la fornitura di servizi paneuropei di e-government ai cittadini e alle imprese. In particolare raccomandava di sviluppare iniziative e specificazioni di natura tecnica con lo scopo di far cooperare i sistemi informativi della Pubblica Amministrazione in tutta l’UE. Alla base vi è l’uso di standard aperti con una forte raccomandazione all’impiego di software libero (FLOSS) per i quali la UE promuove attivamente attività di ricerca. Fra le azioni prioritarie della Commissione, al software FLOSS viene assicurato un ruolo fondamentale sul tema dell’e-Government.
A testimonianza della ricchezza di componenti FLOSS disponibili e di come la condivisione di queste soluzioni tra le amministrazioni venga incoraggiata a livello europeo si può citare la promozione, nell’ambito del programma ISA – Interoperability Solutions for European Public Administrations, di OSOR.eu – Open Source Observatory and Repository for European public administrations. Tale ricchezza è frutto di decine d’anni di sviluppo e condivisione del software che ne hanno definitivamente consacrato la qualità ed i benefici che il loro utilizzo comporta, sia in termini economici che di sviluppo delle economie locali.
La ricerca di eBusinessWatch della Commissione Europea ha mostrato come l’esigua disponibilità economica allocata a bilancio per hardware e software rappresentino una grossa limitazione all’adozione di nuove tecnologie e all’innovazione da parte delle PMI. Lo stesso studio ha mostrato, inoltre, una scarsa capacità di adozione di tecnologie di infrastruttura collegata alla bassa propensione all’acquisto ed alla limitata competenza tecnologica. Per questo, una delle possibili proposte è quella accompagnare le PMI finanziandole su piccoli progetti che si avvalgano di soluzioni FLOSS e servizi basati su competenze locali.
Diversi rapporti della Commissione Europea hanno inoltre mostrato come il FLOSS può essere efficacemente adottato nei laboratori di informatica delle scuole primarie e secondarie e tale adozione risulti essere particolarmente utile per abbattere le resistenze all’adozione del FLOSS stesso. Alcuni esempi significativi sono il progetto Linex, attuato nella regione dell’Estremadura in Spagna, il quale, inizialmente, ha previsto l’installazione nelle scuole di un personal computer con Linux a bordo ogni due studenti e poi ha esteso la diffusione di FLOSS a tutta la pubblica amministrazione. Un altro progetto interessante, FUSS, ha riguardato l’aggiornamento a Linux e FLOSS di tutti i PC delle scuole italiane della Provincia Autonoma di Bolzano. Non mancano importanti esempi di diffusione del FLOSS in altre parti del mondo come in Brasile, in Gran Bretagna , in India fino agli Stati Uniti e all’Olanda e non ultima alla Slovenia. Quest’ultima ha attivato diversi processi atti a diffondere il FLOSS, come il finanziamento della distribuzione Linux in lingua slovena Pingo per le scuole e l’università ed il bando del 31 Luglio 2006 per il finanziamento di progetti di localizzazione e disseminazione di software Open Source.
Anche in Italia, sia a livello centrale sia livello regionale, vi sono iniziative che perseguono i medesimi obiettivi. Il CNIPA (Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione), ad esempio, in attuazione della Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 (G.U. 7 febbraio 2004, n. 31), ha prima redatto un rapporto sull’Open Source e quindi costituito l’Osservatorio Open Source con lo scopo di promuovere e supportare la diffusione di esperienze maturate dalle PA nel campo di applicazione del FLOSS. Nel rapporto del CNIPA ben si evidenziano sia i benefici che il FLOSS può portare alla diffusione delle tecnologie informatiche all’interno delle PA e delle imprese sia il positivo sviluppo del mercato. Mercato che, date le caratteristiche peculiari delle PMI, ben si presta ad essere collante e catalizzatore per il sistema Paese.
Sul tema del FLOSS numerose anche le iniziative legislative in Italia. Si possono citare, ad esempio, la legge regionale della Toscana e dell’Umbria e le mozioni e le delibere della Provincia di Pescara, dei Comuni di Lodi, Torino, Pistoia, Pisa, Siena, Argenta, Prato, Feltre, Ferrara, Firenze e altre ancora.
Una delle più interessanti iniziative è la costituzione del Competence Center Open Source del Sud Tirolo che ha l’obiettivo di promuovere il FLOSS nella regione.
Oltre al FLOSS esiste però un tema fondamentale per garantire ai cittadini ed alla pubblica Amministrazione l’accesso perpetuo alle proprie informazioni. Tale tema è rappresentato dai”formati aperti”, che rappresentano l’unica garanzia alla accessibilità perpetua alle proprie informazioni. Su questo argomento, già la Commissione Meo con il proprio rapporto (2003) e il Ministro dell’Innovazione Tecnologica con la Direttiva Direttiva 19
Dicembre 2003, Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni (GU n. 31 del 7-2-2004), raccomandavano per la PA l’uso di formati aperti per la memorizzazione dei documenti; il decreto legislativo 28 gennaio 2005, n. 42, Istituzione del sistema pubblico di connettivita’ e della rete internazionale della pubblica amministrazione, ribadiva tale raccomandazione, mentre il Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) giungeva a stabilire, all’articolo 68, comma 2:
le «pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell’acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell’articolo 70, che assicurino l’interoperabilita’ e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in piu’ formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze».
Simili indicazioni sono venute dalla Commissione Europea, attraverso l’IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens), per l’uso del formato ODF (standard ISO/IEC 23600) nella memorizzazione dei documenti della Pubblica Amministrazione e lo scambio di informazioni.
Molte P.A. europee e nel resto del mondo, come già accennato, si stanno muovendo verso l’utilizzo massiccio degli standard aperti. Questo a testimonianza del fatto che l’utilizzo di tali standard garantisce contemporaneamente la creazione di mercati aperti e la tutela delle pubbliche amministrazioni nell’erogare i propri servizi e tutelare le proprie informazioni. A mero titolo d’esempio si possono citare la regione dell’Estremadura in Spagna, il Belgio, la Danimarca, la Malesia, la Francia, la Germania.
Sull’importanza dell’uso di formati aperti per salvare le informazioni, deve far riflettere la scelta della Society of Biblical Literature di partecipare fin dalle prime battute al Comitato di standardizzazione del formato ODF http://www.sbl-site.org.
La presente legge è composta da 13 articoli:
L’articolo 1 indica la finalità della legge.
L’articolo 2 chiarisce il significato dei vari termini tecnici contenuti nei vari articoli della presente legge.
L’articolo 3 contiene le indicazioni per gli archivi elettronici della Pubblica Amministrazione.
L’articolo 4 puntualizza che la P.A. è tenuta ad utilizzare almeno un formato aperto per memorizzare i propri documenti.
L’articolo 5 indica i criteri di accessibilità delle informazioni messe a disposizione dalla Pubblica Amministrazione a cittadini ed imprese.
L’articolo 6 descrive gli obblighi per la P.A. che, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico deve utilizzare prodotti che memorizzano le informazioni su formati aperti.
L’articolo 7 precisa che la Regione favorisce e sostiene l’informatizzazione anche attraverso l’uso del floss.
L’articolo 8 riconduce alla Regione l’obbligo di elaborare annualmente un programma di ricerca specifica su FLOSS.
L’articolo 9 indica che la Regione riconosce, nelle scuole di ogni ordine e grado, un particolare valore al FLOSS, promuovendone la diffusione.
L’articolo 10 indica il FLOSS come mezzo per abbattere le barriere digitali consentendo agli individui di partecipare a forme di cittadinanza attiva .
L’articolo 11 fa riferimento ai Regolamenti attuativi della presente legge.
L’articolo 12 contiene la norma transitoria.
L’articolo 13 si riferisce alla norma finanziaria.
Articolo 1
(Finalità)
promuove lo sviluppo della società dell’informazione al fine di sviluppare servizi pubblici più efficaci, efficienti ed accessibili. Favorisce altresì la diffusione dei saperi e della conoscenza come fattore determinate per abbattere le barriere digitali e la realizzazione personale e professionale nonché le forme di cittadinanza attiva;
sostiene la diffusione e l’uso di standard e formati aperti secondo la definizione dell’art. 2 come principio di garanzia per il pluralismo informatico e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, garantendo altresì la competitività e la trasparenza del mercato;
incoraggia la diffusione e lo sviluppo di Software Libero ed Open Source quali programmi per elaboratore, secondo le definizioni dell’art. 2, in considerazione delle ricadute che ciò può avere sull’economia pubblica, sull’alfabetizzazione informatica, sull’innovazione tecnologica nel territorio, sulla diffusione dei saperi provenienti dallo sviluppo della ricerca scientifica e innovazione;
Articolo 2
(Definizioni)
Per Free Software, detto anche Software Libero, si intende quella categoria di programmi per elaboratori che vengono distribuiti con una licenza d’uso che concede all’utilizzatore le seguenti quattro libertà:
La libertà di eseguire il programma per qualunque scopo, senza vincoli sul suo utilizzo.
La libertà di studiare il funzionamento del programma, di adattarlo alle proprie esigenze. L’accesso al codice sorgente è un prerequisito.
La libertà di ridistribuire copie del programma.
La libertà di migliorare il programma, e di distribuirne i miglioramenti.
Queste libertà sono irrevocabili.
Per software Open Source detto anche Software a Sorgente Aperto si intende:
ridistribuzione libera: la licenza non può limitare nessuna delle parti nella vendita o nella fornitura di software come componente di una distribuzione di software aggregati, contenente programmi provenienti da fonti diverse. La licenza non può richiedere il pagamento di una royalty o di diritti per tale rivendita;
codice sorgente: il programma deve includere il codice sorgente, e deve consentire la distribuzione sia sotto forma di codice sorgente sia in forma compilata. Nei casi in cui un prodotto non venga distribuito con il codice sorgente, deve esserci la possibilità, ben pubblicata, di scaricare il codice sorgente senza costi aggiuntivi. Il codice sorgente deve essere la forma privilegiata in cui il programmatore modificherà il programma;
Il codice sorgente deliberatamente nascosto non è ammesso;
Forme mediate, come l’output di un preprocessore non sono ammesse;
prodotti derivati: la licenza deve consentire l’attuazione di modifiche e di prodotti derivati, consentendo inoltre la loro distribuzione sotto gli stessi termini di licenza del software originale;
integrità del codice sorgente dell’autore: la licenza può imporre limitazioni sulla distribuzione del codice sorgente in forma modificata solamente se la licenza stessa consente la distribuzione di file patch insieme al codice sorgente con lo scopo di modificare il programma durante l’esecuzione del build. La licenza deve consentire esplicitamente la distribuzione di software realizzato a partire dal codice sorgente modificato. La licenza può richiedere che i prodotti derivati portino un nome o un numero di versione diverso dal software originale;
nessuna discriminazione verso singoli o gruppi: la licenza non deve porre discriminazioni verso qualsiasi persona o gruppo di persone;
nessuna discriminazione verso campi d’applicazione: la licenza non deve porre limitazioni sull’uso del programma in un particolare campo di applicazione;
distribuzione della licenza: i diritti allegati al programma devono applicarsi a tutti coloro a cui viene ridistribuito il programma, senza la necessità di applicare una licenza supplementare per queste parti;
la licenza non deve essere specifica per un prodotto: i diritti allegati al programma non devono dipendere dal fatto che il programma faccia parte di una distribuzione particolare. Se il programma viene estratto da tale distribuzione e usato o distribuito nei termini della licenza del programma, tutte le parti a cui il programma viene ridistribuito devono avere gli stessi diritti garantiti in occasione della distribuzione originale del software;
la licenza non deve contaminare gli altri programmi: la licenza non deve porre limitazioni su altro software che venga distribuito insieme con il software in licenza;
Per FLOSS (Free Libre Open Source Software), si intende tutta la categoria del software appartenente al Software Libero o al Software Open Source.
Per programma per elaboratore a codice sorgente disponibile si intende ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all’amministrazione, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.
Sono standard aperti gli standard che ricadono sotto la definizione dall’EIF (European Interoperability Framework) emanato dal programma della Commissione Europea IDABC (Interoperable Delivery of pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens):
Uno Standard adottato e mantenuto da un’organizzazione non-profit ed il cui sviluppo avviene sulle basi di un processo decisionale aperto e a disposizione di tutti gli interlocutori interessati e le cui decisioni vengono prese per consenso o a maggioranza;
Uno Standard pubblico il cui documento di specifiche è disponibile liberamente oppure dietro un costo nominale. Deve essere possibile farne copie, riusarle e distribuirle liberamente senza alcun costo aggiuntivo;
Eventuali diritti di copyright, brevetti o marchi registrati devono essere irrevocabilmente concessi sotto forma di royalty-free;
Non deve essere presente alcun vincolo al riuso, alla modifica e all’estensione dello standard.
Per protocollo aperto si intende un protocollo di comunicazione che abbia le stesse proprietà di uno standard aperto.
Per formato aperto si intende un formato di dati che abbia le stesse caratteristiche di uno standard aperto.
Per accessibilità si intende la capacità di un servizio o di una risorsa d’essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria d’utente.
Articolo 3
(Archivi elettronici)
Qualsiasi delegato effettui la trattazione di dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto ad utilizzare programmi a codice sorgente disponibile.
Articolo 4
(Documenti)
La pubblica amministrazione, nella gestione dei rapporti telematici con i cittadini, le imprese e le PA stesse, si fa carico di mettere a disposizione gli strumenti software necessari, secondo i principi dell’art.5. Gli stessi saranno resi disponibili pubblicamente sotto licenza FLOSS garantendo anche l’interoperabilità e il pluralismo informatico.
Chiunque abbia delega per la gestione di programmi di firma digitale per sottoscrivere documenti è tenuto ad avere a disposizione il codice sorgente di tali programmi.
Articolo 5
(Accessibilità)
La pubblica amministrazione si impegna ad utilizzare protocolli, formati e standard aperti nell’interscambio di informazioni fra PA, cittadini e aziende.
La pubblica amministrazione regionale opera affinché tutti i servizi messi a disposizione a PA, cittadini ed imprese siano interoperabili, cioè che facciano uso di protocolli, standard e formati aperti, e permettano, attraverso lo sviluppo di piattaforme applicative, l’interazione e l’integrazione fra di loro.
Articolo 6
La pubblica amministrazione è tenuta a preservare, nella propria attività, il pluralismo informatico. Favorisce l’utilizzo di programmi per elaboratore elettronico rilasciati con licenza FLOSS, o per lo meno programmi a sorgente disponibile. In ogni caso la PA valuta tutti i costi e benefici delle opzioni presenti sul mercato.
L’amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, ha l’obbligo di utilizzare prodotti che memorizzano le informazioni su formati aperti. Inoltre tali prodotti devono garantire l’interoperabilità e cioè fare uso di protocolli, formati e standard aperti, per comunicare con altre applicazioni.
L’amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del FLOSS.
Nell’acquisizione di prodotti informatici a mezzo gara d’appalto, le PA redigono capitolati in grado di garantire a tutti la partecipazione e non potranno essere esclusi prodotti a priori. Sono garantiti meccanismi di comparazione oggettivi ed in grado di valutare il costo totale di possesso, il costo di uscita, la valorizzazione delle competenze tecniche possedute dall’amministrazione, l’interoperabilità intesa per la PA nel suo complesso (dunque uso di formati dei dati e interfacce aperte e standard), l’interesse di altre amministrazioni al riuso dell’applicazione da realizzare e/o acquistare. Nelle gare d’appalto la PA provvede ad assegnare appositi punteggi che valorizzino i benefici apportati dall’uso di tecnologie FLOSS e di formati e protocolli aperti, privilegiando particolarmente l’uso di quei formati e protocolli aperti che siano già in uso corrente e le cui specifiche siano facilmente realizzabili.
Articolo 7
(Sostegno all’informatizzazione)
Articolo 8
La Giunta regionale elabora annualmente un programma specifico per progetti di ricerca, da parte di Università, Centri di Ricerca, enti pubblici o privati, orientato allo sviluppo del pluralismo nei programmi per elaboratore al fine di migliorare l’efficienza, la produttività e l’interoperabilità della Pubblica Amministrazione regionale. I risultati dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati con fondi regionali devono essere rilasciati con licenze appartenenti alla categoria del FLOSS e ne deve essere favorita la disseminazione.
Articolo 9
La Regione favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell’ordinamento scolastico e nei programmi didattici all’interno della progressiva informatizzazione del sistema dell’istruzione e della formazione della Lombardia. Al fine di favorire il pluralismo informatico, la Regione riconosce il particolare valore formativo del FLOSS per la diffusione e l’insegnamento dell’informatica, ne favorisce la diffusione e l’utilizzo nella scuola primaria e secondaria, nella formazione professionale e nel contempo favorisce interventi formativi intensivi rivolti alla popolazione adulta nei Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione e l’Istruzione in Età Adulta.
La Regione elabora un programma di collaborazione tra gli istituti universitari attivi nel campo dell’informatica e le scuole medie superiori, volto a impiegare le competenze informatiche sviluppate negli istituti universitari per una formazione scolastica nel campo informatico volta non solo all’utilizzo del computer ma anche e soprattutto alla programmazione, allo sviluppo di software e alla conoscenza e all’applicazione dei formati FLOSS.
Articolo 10
La regione riconosce un particolare valore al software FLOSS come mezzo per diffondere cultura informatica ed abbattere le barriere digitali permettendo agli individui di partecipare a forme di cittadinanza attiva.
La regione istituisce programmi specifici di formazione e supporto, anche mediante sportelli fisici e/o on-line permanenti, rivolto a docenti, studenti e cittadini sulle tematiche relative al FLOSS.
La regione promuove accordi e forme di collaborazione con le realtà che si occupano di diffusione e sviluppo di software FLOSS presenti sul territorio.
La regione altresì favorisce l’informatizzazione del territorio mediante programmi di distribuzione di software FLOSS e programmi di sostegno all’acquisto o al recupero di hardware da utilizzarsi presso biblioteche, scuole, associazioni o a sostegno di privati cittadini con particolari requisiti.
Articolo 11
La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul B.U.R.L., sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative ed acquisito il parere della competente commissione consiliare, emana i regolamenti attuativi necessari per definire gli indirizzi per l’impiego ottimale del FLOSS, dei formati e standard aperti nella P.A., dei programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di FLOSS, dei formati e degli standard aperti come definiti all’art. 2 della presente legge.
Articolo 12
Entro tre anni dall’approvazione della presente legge gli Enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto stabilito dagli art.3, art.4, art.5 e art.6.
Articolo 13
Alla funzione obbiettivo 1.1. .., Innovazione e apertura per la crescita sostenibile e’ inserita l’UPB 1.1.2…. “Strumenti per la competitività della pubblica amministrazione mediante l’utilizzo di formati aperti e FLOSS per il trattamento dati”.
Per l’esercizio 2011 l’UPB 1.1.2 … “Strumenti per la competitività della pubblica amministrazione mediante l’utilizzo di formati aperti e FLOSS per il trattamento dati” è dotato di €. 1.000.000,00; all’onere si provvede con la riduzione di pari importo dell’UBP 4.3.2.210 “Fondo per altre spese correnti”.
(1)
(2)
(3)
(4)
(A)
Qualificazione Spesa
(B)
Copertura Finanziaria
intervento
SPESA CONTINUATIVA O RICORRENTE
(art. 22 lr 34/1978
Riferimento
PDL
art. ….
comma …..
Natura spesa
CORRENTE
/
CONTO CAPITALE
UPB IMPORTO
UPB IMPORTO
ART. 7,8,9
Corrente
1.1.2 1.000.000
4.3.2. 210 1.000.000