Progetto di Legge
“Norme Regionali per la Cooperazione Finanziaria Territoriale”
Di iniziativa dei Consiglieri
Enrico Brambilla
Alessandro Alfieri
Agostino Alloni
Mario Barboni
Laura Barzaghi
Carlo Borghetti
Marco Carra
Massimo D’Avolio
Luca Gaffuri
Gian Antonio Girelli
Fabio Pizzul
Onorio Rosati
Jacopo Scandella
Raffaele Straniero
Corrado Tomasi
Sara Valmaggi
Giuseppe Villani
Progetto di Legge
“Norme Regionali per la Cooperazione Finanziaria Territoriale”
Relazione
In ottemperanza ai principi di contabilità e di coordinamento della finanza pubblica prescritti dal D. Lgs. 118/2011 la Regione intende stabilire i principi generali della cooperazione finanziaria tra la Regione e Enti locali con la istituzione di un sistema informativo sulla finanza degli Enti locali e del sistema informativo del catasto, dalla fiscalità e del territorio. Si definisce la disciplina del Patto di Stabilità territoriale e le norme relative alla partecipazione degli Enti locali all’accertamento dei tributi regionali; si stabiliscono misure di sostengo agli Enti locali che procedono all’estinzione dei debiti.
Al Capo I, Norme Generali, la Regione definisce i principii e l’ambito della cooperazione finanziaria mediante l’organizzazione delle informazioni, la condivisione dei dati tributari, la gestione del Patto di Stabilità territoriale, il potenziamento delle azioni di contrasto all’evasione fiscale, l’adozione di misure per la riduzione dell’indebitamento degli Enti locali.
Il sistema informativo delle finanze delle Autonomie locali, tratterà dei dati certificati dibilancio dei Comuni, delle Province, Città metropolitane e degli Enti, ed inoltre le informazioni connesse al Patto di Stabilità territoriale e all’indebitamento. Questo flusso informativo è inserito nel più ampio contesto del sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio per sostenere l’attività di contrasto all’evasione fiscale, l’abusivismo edilizio e l’illecito ambientale. Il trattamento dei dati in oggetto è sottoposto ai criteri del rilevante interesse pubblico.
Al Capo II della legge si dettano le norme generali alle quali è improntata l’azione regionale per avere efficienza ed efficacia nell’utilizzo complessivo dei margini finanziari, per favorire gli investimenti di interesse strategico regionale, sostenere l’economia locale e contrastare l’insorgenza dei deficit.
Al Capo III si definiscono i criteri e le modalità di partecipazione degli enti locali all’accertamento dei tributi regionali e le forme di compartecipazione ai gettiti aggiuntivi.
Al Capo IV sono definite le misure di contribuzione regionale per la riduzione dell’indebitamento degli Enti locali.Progetto di legge“Norme Regionali per la Cooperazione Finanziaria Territoriale”
Capo I – Norme generali
Articolo 1 – Principi e ambito della cooperazione finanziaria
1. I comuni, singoli o associati, le province, la città metropolitana e la Regione cooperano, nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, per il coordinamento dei sistemi finanziari e tributari.
2. La cooperazione si svolge mediante l’organizzazione dei flussi informativi, la condivisione dei dati finanziari e tributari, la gestione del patto di stabilità territoriale, il potenziamento delle azioni di contrasto all’evasione fiscale, l’adozione di misure per la riduzione dell’indebitamento degli enti locali.
3. La cooperazione si svolge mediante e accordi e intese finalizzate a:
a) ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti favorendo l’adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie e garantendo il rispetto dei principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);
b) semplificare le procedure di gestione dei tributi, introdurre strumenti eprocedure condivise di riscossione, semplificare la riscossione spontanea e migliorare le procedure di riscossione coattiva.
4. La Regione promuove e sostiene, anche finanziariamente, i progetti di cooperazione di cui al precedente comma. A tal fine, la Giunta regionale informa preventivamente il Consiglio regionale dei progetti di cooperazione promossi e riferisce periodicamente sullostato della loro attuazione.
Articolo 2 – Sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali
1. La Giunta regionale provvede all’organizzazione e alla gestione del sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali.
2. Nel Sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali sono raccolti e resi disponibili:
a) i dati contenuti nei certificati al conto di bilancio e nei certificati al bilancio di
previsione dei comuni, delle province e dei loro enti associativi , della città metropolitana;
b) le informazioni finanziarie connesse alla gestione del patto di stabilità territoriale e alla verifica del livello di indebitamento.
Articolo 3 – Sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio
1. E’ istituito il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio, quale raccordo, riuso ed ulteriore implementazione di sistemi informativi regionali e locali, per effettuare analisi e studi sul fenomeno dell’evasione e per sostenere l’attività di contrasto all’evasione fiscale, all’abusivismo edilizio ed all’illecito ambientale, con il fine di accertamento dei tributi e di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese daiprivati per la concessione dei benefici erogati dalle pubbliche amministrazioni. Le suddette finalità sono di rilevante interesse pubblico.
2. Il sistema informativo è organizzato in modo tale da determinare l’interconnessione e comunicazione tra le banche dati della Regione e degli enti locali aderenti ed è disciplinato da apposita convenzione.
3. Ciascun ente resta titolare dei dati personali di cui è in possesso; la comunicazione degli stessi e l’interconnessione delle relative banche dati avviene nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al Codice in materia di protezione dei dati per sonali.
4. L’infrastruttura del sistema informativo è gestita dalla Regione, di concerto con gli enti locali aderenti, che rendono disponibile, tramite cooperazione applicativa, il proprio patrimonio informativo nel rispetto della vigente normativa regionale e statale in materia di sistemi informativi della pubblica amministrazione e di amministrazione digitale.
5. Il sistema informativo è aperto all’interscambio con i dati delle pubbliche amministrazioni statali e degli enti previdenziali pubblici. Le modalità di interscambio sono stabilite con apposita convenzione , stipulata tra le amministrazioni medesime e la Regione, aperta all’adesione degli enti locali aderenti, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei cui al comma 3.
6. Il sistema è altresì aperto, previa apposita convenzione, alla partecipazione delle camere di commercio, dei gestori di utenze e delle società affidatarie dell’attività di
accertamento e riscossione tributi, che posseggono informazioni utili per le finalità indicate al comma 1.
7. Il sistema è costituito nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. 196/2003.
Articolo 4 – Adempimenti degli enti locali e della Regione
1. I comuni, le province e i loro enti associativi, la città metropolitana sono tenuti a trasmettere alla Regione i seguenti dati:
a) il certificato al bilancio di previsione e il certificato di conto di bilancio approvati annualmente;
b) le informazioni finanziarie di monitoraggio del patto di stabilità territoriale;
c) le informazioni finanziarie di monitoraggio per la verifica del livello di indebitamento;
d) le informazioni necessarie per l’alimentazione e il mantenimento degli archivi regionali utilizzati per il contrasto all’evasione e alle violazioni amministrative.
2. Gli enti locali trasmettono gli atti di cui al comma 1, lettera a), nei termini e con le modalità con i quali vi provvedono nei confronti degli organi dello Stato.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e sono stabiliti i termini e le modalità per la loro trasmissione .4.
Ai fini dell’attuazione delle norme sul patto di stabilità territoriale, la Giunta regionale effettua il monitoraggio sulla situazione finanziaria di ogni singolo ente. Il monitoraggio si svolge sulla base dei dati finanziari trasmessi dai comuni, dalle province e dalla città metropolitana, attinenti il rispetto dell’obiettivo programmatico alla data del 1° ottobre e l’entità dei pagamenti che detti enti possono effettuare nel corso dell’anno, entro il 15 ottobre. Restano fermi gli adempimenti relativi alle attività di monitoraggio previste dalla normativa statale.
5. La Giunta regionale utilizza gli atti e le informazioni trasmesse dagli enti locali per le finalità previste dalla presente legge, nonché da altre norme di legge regionale e statale.
6. Gli enti che non trasmettono nei termini stabiliti gli atti di cui al comma 1, sono esclusi per l’esercizio successivo dalla possibilità di presentare la richiesta di rideterminazione dell’obiettivo programmatico di cui all’articolo 7, comma 4, nonché di accedere ai contributi per la riduzione dell’indebitamento di cui all’articolo 11 e dei benefici previsti dall’articolo 9 relativi alla partecipazione all’accertamento dei tributiregionali.
Capo II- Patto di stabilità territoriale
Articolo 5 – Norme generali
1. La disciplina regionale in attuazione alla vigente legislazione statale sul patto distabilità territoriale, si applica a tutti gli enti locali soggetti al patto di stabilità ai sensi della normativa vigente, detta le regole per il coordinamento della finanza della Regione e degli enti locali, e in armonia con i principi fondamentali di finanza pubblica disciplina le norme in materia di federalismo fiscale, al fine:
a) di accrescere l’efficienza e la flessibilità delle risorse pubbliche mediante l’utilizzo complessivo dei margini finanziari di spesa della Regione e degli enti locali soggetti al patto di stabilità;
b) di favorire la realizzazione degli investimenti di interesse strategico regionale, di sostenere l’economia locale, di contrastare l’insorgere dei deficit e di incentivare la riduzione del debito.
2. La Regione provvede, ai sensi dell’articolo 1, comma 141, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) ad adattare per gli enti locali le regole e i vincoli posti dalla legge dello Stato riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell’obiettivo complessivo determinato in attuazione della normativa statale.
3. Il patto di stabilità territoriale definisce un obiettivo aggregato unico, derivante dalla somma dei singoli obiettivi di comuni e province, comunicati alla Regione dal Ministero dell’economia e delle finanze.
4. L’obiettivo aggregato è approvato annualmente con deliberazione della Giunta regionale e comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze.
Articolo 6 – Interventiregionali compensativi
1. La Regione persegue il proprio obiettivo programmatico e, al fine di incrementare la capacità di spesa degli enti locali a vantaggio del sistema economico territoriale, può effettuare interventi compensativi ai sensi dell’articolo 1, comma 138, della l. 220/2010, procedendo contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo.
Articolo 7- Rideterminazione degli obiettivi dei singoli enti
1. Ai fini della rideterminazione, in senso migliorativo, dell’obiettivo programmatico dell’ente locale, la Giunta regionale tiene conto di uno o più dei seguenti criteri:
a) sostegno alla fusione di due o più comuni;
b) riduzione dei residui passivi;
c) sostegno agli investimenti di interesse strategico regionale;
d) realizzazione di interventi legati a situazioni di emergenza, diversi da quelli esclusi dalla normativa statale;
e) trasferimento o attribuzione di funzioni;
f) riduzione del livello di indebitamento;
g) capacità di utilizzazione dei margini del patto di stabilità interno.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua fra quelli di cui al comma 1, i criteri da utilizzare nell’anno di riferimento e i parametri e le modalità per l’applicazione dei criteri medesimi. La deliberazione è adottata previa acquisizione del parere della competente Commissione del Consiglio regionale, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della proposta. Decorso detto termine senza l’espressione del parere, la Giunta regionale può comunque adottare l’atto.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi del comma 2, può rideterminare gli obiettivi programmatici dei singoli enti locali nel rispetto dell’obiettivo aggregato unico, tenuto conto degli eventuali interventi compensativi di cui all’articolo 6, delle informazioni finanziarie di monitoraggio di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), delle richieste degli enti locali e della realizzazione di specifici investimenti di interesse strategico regionale.
4. La deliberazione di cui al comma 3, è comunicata tempestivamente agli enti locali interessati, che provvedono ad adeguare la propria gestione finanziaria e contabile agli obiettivi rideterminati. La deliberazione è altresì trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze.
5. Le richieste degli enti locali di modifica, in senso peggiorativo o migliorativo, del proprio obiettivo programmatico, devono pervenire alla Giunta regionale entro il termine previsto dalla deliberazione di cui al comma 2.
6. L’ente locale non può utilizzare la rideterminazione in senso migliorativodell’obiettivo programmatico a copertura di spesa corrente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano per quanto non diversamente stabilito dalle leggi dello Stato, cui la Regione sia tenuta a dare attuazione.
Articolo 8 – Premialità e altri effetti
1. Ferme restando le premialità riconosciute dalla normativa statale, agli enti locali che adempiono al proprio obiettivo programmatico si applicano le premialità previste dal presente articolo.
2. Ad ogni ente locale, il cui obiettivo programmatico è modificato in senso peggiorativo su propria richiesta ai sensi dell’articolo 7, può essere riconosciuta, a valere sull’obiettivo aggregato dei tre successivi esercizi, una priorità nell’accesso a modifiche migliorative del proprio obiettivo programmatico, nella misura massima pari alla quota di obiettivo programmatico ceduto, fermo restando il rispetto dell’obiettivo aggregato.
3. Nei casi di cui al comma 2, all’ente locale è attribuita la maggior e quota dei tributi regionali prevista dal comma 4 dell’articolo 9, nonché la priorità nell’attribuzione dei contributi di cui all’articolo 11.
4. Per ogni ente locale il cui obiettivo programmatico è stato modificato in senso migliorativo ai sensi dell’articolo 7, può essere applicata, entro i tre esercizi successivi, una modifica peggiorativa in misura non superiore a quella migliorativa ottenuta.
5. L’ente locale che ha ottenuto una modifica in senso migliorativo del proprio obiettivo programmatico ai sensi dell’articolo 7, e che non la utilizza almeno nella misura percentuale definita con deliberazione della Giunta regionale, è escluso per due esercizi successivi dalla rideterminazione in senso migliorativo del proprio obiettivo programmatico.
6. Se il saldo conseguito a fine esercizio dall’ente locale risulta superiore ad un valore percentuale, definito con deliberazione della Giunta regionale, rispetto ai dati comunicati ai sensi dall’articolo 4, comma 5, la Giunta regionale provvede a rideterminare l’obiettivo programmatico dell’ente in senso peggiorativo, nella misura
non superiore a quella dello scostamento accertato.
7. Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa statale a carico agli enti locali che non adempiono al proprio obiettivo programmatico.
Capo III -Cooperazione per l’accertamento di tributi regionali e per il contrasto all’evasione
Articolo 9 – Partecipazione degli enti locali all’accertamento di tributi regionali
1. I comuni, le province e la città metropolitana possono partecipare all’accertamento di tributi regionali con le modalità previste dal presente articolo.
2. La partecipazione si realizza a seguito dell’adesione del comune, singolo o in forma associata, o della provincia o della città metropolitana ad apposita convenzione, che disciplina le modalità della collaborazione dell’ente locale all’accertamento dei tributi regionali e al contrasto all’evasione fiscale. La convenzione prevede la trasmissione alla Regione, o ai soggetti incaricati della gestione dei tributi regionali, di segnalazioni qualificate di atti, fatti e negozi che manifestino immediatamente, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali.
3. Ai comuni, alle province e alla città metropolitana che partecipano all’accertamento
fiscale dei tributi regionali è attribuita una quota pari al venti per cento delle maggiori
somme riscosse a titolo definitivo dalla Regione o dai soggetti incaricati.
4. La quota di cui al comma 3 è elevata al quaranta per cento nel caso in cui il comune o la provincia abbia richiesto e ottenuto nell’esercizio precedente la rideterminazione in senso peggiorativo dell’obiettivo programmatico ai sensi dell’articolo 7.
5. Il trattamento e la comunicazione dei dati e delle notizie derivanti dall’applicazione del presente articolo sono effettuati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003.
6. Per ogni esercizio finanziario le entrate e le uscite di cui ai commi 3 e 4, sono iscritte con legge di bilancio rispettivamente al Titolo “ Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa; Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati e alla Missione: Servizi istituzionali e generali, di gestione e controllo; programma: gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”.
7. La convenzione prevista al comma 2, è stipulata in conformità allo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge; sono fatte salve le convenzioni che disciplinano la partecipazione degli enti locali all’accertamento dei tributi regionali, già stipulate all’entrata in vigore della presente legge, per la durata da esse prevista.
Articolo 10 – Sistema integrato di contrasto all’evasione fiscale
1. La Regione, al fine di favorire il contrasto all’evasione fiscale, rende disponibili i dati contenuti nel sistema informativo tributario regionale agli enti locali e ai soggetti pubblici istituzionalmente preposti al contrasto all’evasione fiscale e contributiva, anche tramite cooperazione applicativa, nel rispetto di quanto stabilito dal d. lgs. 196/2003.
2. La Regione promuove e sostiene la progettualità degli enti locali, singoli o associati,
finalizzata al contrasto all’evasione dei tributi locali, regionali ed erariali e all’evasione dei contributi previdenziali, attraverso:
a) la gestione in forma associata delle funzioni afferenti all’attività di contrasto all’evasione fiscale;
b) le azioni e gli interventi volti a massimizzare l’efficacia e ottimizzare l‘utilizzo del sistema informativo catasto e fiscalità di cui all’articolo 3;
c) il supporto allo svolgimento da parte della polizia locale di attività di
controllo e ispettive inerenti la verifica degli adempimenti in materia di tributi regionali;
d) la realizzazione di progetti negli ulteriori ambiti di intervento nel contrasto all’evasione.
3. Per l’attuazione del comma 2 la Regione può prevedere l’erogazione di contributi agli enti locali, singoli o associati, da assegnare:
a) a titolo di compartecipazione a specifici progetti;
b) nell’ambito di accordi o convenzioni.4. Al fine del coordinamento, anche operativo, e dell’intensificazione e diversificazione delle attività di contrasto all’evasione svolte dalla Regione e dagli enti locali singoli o associati, la Giunta regionale definisce con regolamento le modalità attuative di quanto disciplinato dal presente articolo.
Capo IV- Riduzione dell’indebitamento
Articolo 11 – Misure per la riduzione dell’indebitamento degli enti locali
1. La Regione favorisce la riduzione dell’indebitamento degli enti locali, mediante l’erogazione a favore degli enti medesimi di contributi destinati alla copertura degli indennizzi dovuti per l’estinzione anticipata, parziale o totale, di mutui o di prestiti obbligazionari.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio regionale, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i termini e le modalità per l’accesso e l’erogazione dei contributi, osservando i seguenti criteri:
a) è data priorità all’ente locale che dimostri di operare nel tempo per la riduzione tendenziale del proprio indebitamento;
b) è data priorità agli enti locali che abbiano richiesto la modifica in senso peggiorativo del proprio obiettivo programmatico ai sensi dell’articolo 7;
c) l’entità del contributo non può essere superiore a 50.000,00 euro per ogni mutuo o prestito estinto; è escluso il contributo per estinzioni connesse a prodotti derivati