Progetto di legge Statutaria

Progetto di Legge “Statutaria”

“Disposizioni per l’abrogazione della carica di Sottosegretario della Giunta regionale e modifica delle modalità di elezioni dei componenti della Commissione di Garanzia dello Statuto”

di iniziativa dei Consiglieri

Enrico Brambilla

Alessandro Alfieri

Agostino Alloni

Mario Barboni

Laura Barzaghi

Carlo Borghetti

Marco Carra

Massimo D’Avolio

Luca Gaffuri

Gian Antonio Girelli

Fabio Pizzul

Onorio Rosati

Jacopo Scandella

Raffaele Straniero

Corrado Tomasi

Sara Valmaggi

Giuseppe Villani

Progetto di Legge
“Statutaria”

“Disposizioni per l’abrogazione della carica di Sottosegretario della Giunta regionale e modifica delle modalità di elezioni dei componenti della Commissione di Garanzia dello Statuto”

 

Relazione

Modifica dell’articolo 25 dello Statuto regionale e soppressione della figura del sottosegretario.
Lo Statuto d’Autonomia della Lombardia approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma della Costituzione, con le doppia lettura – il 13 marzo 2008 e il 14 maggio 2008 -, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 31 agosto 2008, è entrato in vigore il primo settembre del 2008. La Regione Lombardia con grave ritardo attuò la parte più significativa della riforma costituzionale introdotta con le leggi costituzionali 1/1999 e la 3/2001.

Il novellato articolo 123 della Costituzione disciplinava l’autonomia statutaria ed organizzativa della “nuova regione”. Infatti “Ciascuna Regione ha uno statuto, che in armonia con la costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento …… Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per la legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.
La riforma costituzionale, inoltre, agli articoli 121 e 122 disciplina gli organi della Regione e il sistema di elezione e di governo. Il primo comma dell’articolo 121 dispone che: “Sono organi della  Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente; mentre il quinto comma dell’articolo 122 recita: Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Con gli articoli 24 (Elezione del Presidente della Regione) e 25 (Funzioni del Presidente della Regione) lo Statuto della Regione adotta la forma di elezione diretta del Presidente della Regione e disciplina le modalità di formazione della Giunta regionale.

Con l’adozione dell’elezione diretta del Presidente della Regione, soluzione adottata peraltro da tutte le regioni, si sceglie un modello di governo “neoparlamentare”. Il Presidente è eletto direttamente dal corpo elettorale, nomina e revoca i componenti della Giunta. La formula mediatica scelta per descrivere il nuovo governo regionale e infatti quella del “Governatore” ossia di un capo dell’amministrazione con un suo staff. La Giunta regionale pur essendo un organo costituzionale non è responsabile davanti al Consiglio. L’unico interlocutore del Consiglio è infatti il Presidente. Le mozioni di censura o gli atti di sfiducia nei confronti dei singoli assessori proposti dal Consiglio sono prive di efficacia.

Il nuovo modello di governo adottato dallo Statuto avrebbe dovuto indurre una semplificazione del sistema di governo della Regione, proponendo un sistema più agile incardinato sulla figura del Presidente. Lo Statuto accoglie invece una soluzione ibrida. La nuova fisionomia della Giunta e dettata dal primo comma dell’articolo 27 dello Statuto: “La Giunta regionale ……. È composta dal Presidente e da un numero massimo di sedici assessori”; e secondo il quarto comma dell’articolo 25 dello Statuto: “Il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta regionale, e tra essi il Vice Presidente, i quali sono responsabili nei confronti del Presidente. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio regionale tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale”; inoltre al comma 5 del medesimo articolo si dispone: “Il Presidente può nominare fino a quattro sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte. La legge regionale ne fissa le indennità.”
Il modello adottato più che rispondere ai criteri di semplificazione, efficienza e trasparenza sembra rispondere alla logica di moltiplicazione delle posizioni da assegnare. Essendo già di fatto gli stessi Assessori “ responsabili nei confronti del Presidente.”non si capisce bene la funzione dei sottosegretari, i quali dovrebbero coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti inerenti il suo mandato.
Proprio rimarcando la mancanza di uno specifico profilo amministrativo autonomo il Consiglio regionale si era espresso a maggioranza chiedendo al Presidente della regione di non avvalersi di questa figura che ha la sola specifica funzione di aumentare i costi della regione senza nessun significativo contributo a migliorare la sua qualità amministrativa.
L’evidente utilizzo della figura del sottosegretario ai soli fini della distribuzione di una mera rendita politica è stato reso palese dal così detto “rimpasto di Giunta” operato del Presidente Maroni, in questi giorni, che ha avuto il suo corollario con l’invenzione di un nuovo “sottosegretario”
La novellazione dell’articolo 25 dello Statuto regionale si propone, quindi, di abolire la figura del “sottosegretario” dall’ordinamento regionale.

Modifica dell’articolo 59 e nuove modalità di elezione dei componenti la “Commissione garante dello Statuto.
Per sottolineare la completezza della nuova fase di autonomia che la regione si apprestava a sostenere, come misura di tutela di una reale conformità al dettato statutario dell’attività regionale, lo Statuto ha disposto l’istituzione della “Commissione di garanzia statutaria” a tutela delle prerogative dell’iniziativa popolare e di referendum, dei corretti rapporti Giunta Consiglio in materia di iniziativa legislativa, ecc.
La legge regionale  approvata a maggioranza assoluta disciplina i requisiti per l’accesso e le modalità atte a garantire l’effettiva autonomia e indipendenza dell’Organo. A tutela che i componenti dell’Organo di garanzia devono  essere rappresentativi dell’intera comunità il legislatore statutario ha previsto che il corpo elettorale si deve esprimere con la maggioranza qualificata dei due terzi.
La previsione statutaria della maggioranza qualificata viene ridotta a maggioranza assoluta dopo la terza votazione. Questa previsione di garanzia può essere efficace solo in presenza di una legge elettorale priva di premio di maggioranza. L’attuale legge elettorale regionale prevede che il candidato presidente che supera il 40% dei voti validi ha diritto al 60% dei seggi assegnati. Questa previsione di fatto darebbe alla sola maggioranza politica la possibilità di nominare in Consiglio regionale tutti i componenti assegnati del Comitato di garanzia statutaria. Questa torsione politica di un organo così delicato, ricordiamo solo per inciso la sua funzione sui referendum regionali e sull’iniziativa popolare.
La proposta di revisione statutaria vuole mantenere la previsione della maggioranza qualificata per i componenti della Commissione garante dello Statuto così come avviene per i giudici costituzionali nominati dal Parlamento.

Progetto di Legge
“Statutaria”

“Disposizioni per l’abrogazione della carica di Sottosegretario della Giunta regionale e modifica delle modalità di elezioni dei componenti della Commissione di Garanzia dello Statuto”

CAPO II
Sezione I 
Modifiche all’articolo 25 (Funzioni del Presidente della Regione)

Articolo 1

 

L’articolo 25 dello Statuto d’Autonomia della Lombardia è sostituito con il seguente

“Articolo 25

1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile.

2. Il Presidente promulga le leggi ed emana i regolamenti della Regione; indice i referendum previsti dallo Statuto; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica; esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

3. Il Presidente ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale, l’iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di competenza del Consiglio.

4. Il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta regionale, e tra essi il Vice Presidente, i quali sono responsabili nei confronti del Presidente. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio regionale tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale

5. All’inizio della Legislatura il Presidente nomina i componenti della Giunta entro dieci giorni dalla sua proclamazione, dandone comunicazione al Consiglio regionale entro quarantotto ore.

6. Dalla data di proclamazione e fino alla nomina dei componenti della Giunta, il Presidente esercita anche le funzioni di competenza della Giunta.

7. Entro quindici giorni dalla formazione della Giunta il Presidente illustra al Consiglio regionale il programma di governo per la legislatura; i Consiglieri regionali possono intervenire nelle forme previste dal Regolamento generale.

8. Le funzioni del Presidente della Regione, nei casi di impedimento temporaneo e di assenza, sono esercitate dal Vice Presidente.

9. Il voto contrario del Consiglio regionale su una proposta del Presidente o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

10. Il Presidente cessa dalle sue funzioni nei casi previsti dalla Costituzione.

TITOLO VII
ORGANI DI GARANZIA

 

Articolo 2

L’articolo 59 dello Statuto d’Autonomia della Lombardia è sostituito dal seguente

“Articolo 59

1. La Commissione di Garanzia dello Statuto è l’organo regionale autonomo e indipendente di valutazione della conformità dell’attività regionale allo Statuto.

2. E’ formato da cinque componenti; di cui quattro eletti dal Consiglio regionale e uno dal Consiglio delle Autonomie locali con maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.

3. La legge istitutiva, approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, determina i requisiti per l’accesso all’incarico, le modalità e i limiti di esercizio delle funzioni, le cause di ineleggibilità e incompatibilità; il trattamento economico, assicurando l’effettiva autonomia e indipendenza dei componenti della commissione.

4. I Commissari restano in carica per sei anni decorrenti dalla nomina e non sono rieleggibili.

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