Proroga PGT

Progetto di legge

“Nuove norme per il governo del territorio, recanti modifica alla legge regionale n. 12/2005 “’Norme per il governo del territorio’”

Di iniziativa dei Consiglieri

Alfieri Alessandro

Agostino Alloni

Laura Barzaghi

Carlo Borghetti

Marco Carra

Massimo D’Avolio

Luca Gaffuri

Gian Antonio Girelli

Maurizio Martina

Fabio Pizzul

Onorio Rosati

Jacopo Scandella

Raffaele Straniero

Corrado Tomasi

Sara Valmaggi

Giuseppe Villani

Relazione

Il Consiglio regionale, nella seduta del 19 dicembre 2012, ha approvato la legge regionale n.21 del 24 dicembre 2012, “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizione legislative – Collegato ordinamentale 2013”. In particolare l’art. 4″Modifiche alla l.r. n. 12/2005″ riguarda la Pianificazione Urbanistica Comunale (PGT) e introduce tre nuovi commi dopo l’art. 25, comma 1 bis, l.r. n. 12 del 2005, “Legge per il governo del territorio”, che declinano la disciplina transitoria necessaria per il completamento del processo di totale rinnovamento della strumentazione urbanistica comunale, pur senza modificare il termine di validità dei vecchi piani regolatori generali, fissato al 31 dicembre 2012 dall’art. 25, comma 1 della l.r. n. 12 del 2005.

A sola eccezione dei Comuni terremotati e a quelli dichiarati in dissesto finanziario i quali potranno continuare ad attuare le previsioni del Prg fino al 31 dicembre 2013, per tutti gli altri Comuni, resta confermata l’inefficacia, a far tempo dal 1 gennaio 2013, dei vecchi PRG.

La norma (comma 1 quater), in ossequio a quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, del d.p.r. n. 380 del 2001, che riconosce in capo alle Regioni la possibilità di prevedere norme più restrittive rispetto a quella generale statale stabilita per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, definisce quindi puntualmente gli interventi assentibili nelle more dell’approvazione del PGT, che sono:

nelle zone A-B-C-D, come individuate dal previgente PRG, esclusivamente interventi sull’esistente: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro/risanamento conservativo (no ristrutturazione, no nuova costruzione);

nelle zone E-F, come individuate dal previgente PRG, gli interventi consentiti dal previgente PRG e  da altri strumenti attuativi già consolidati (ad esempio, Piani Particolareggiati e Piani di Recupero);

gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro la data di entrata in vigore del collegato stesso e la cui convenzione, stipulata entro il medesimo termine, sia in corso di validità.

Preso atto della situazione dei Comuni lombardi, 577 Comuni non hanno concluso l’iter, pari al 37,4%, viste le sollecitazioni dei Comuni, e delle principali categorie economiche legate al mondo dell’edilizia, considerando la situazione economica si propone in via eccezionale e straordinaria la modifica dell’art. 25 come segue, esprimendo sin d’ora la volontà, da parte dei firmatari, di considerare tale modifica una proroga ultima non più ripetibile oltre il 2013 all’obbligo di approvazione definitiva dei PGT dei comuni lombardi.

Progetto di legge

Articolo 1

Articolo 25

1 comma. Gli strumenti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia fino all’approvazione del Pgt e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2013, salvo…

1 ter comma, viene cassato;

1 quarter comma, viene così modificato:

Nei comuni che entro il 31 dicembre 2013 non hanno approvato  il PGT, dal 1° gennaio 2014 e fino all’approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13, comma 12 e dall’articolo 26, comma 3-quater, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:

a) nelle zone omogenee A individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lett. a), b), c);

b) nelle zone omogenee B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lett. a), b), c), d);

c) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal medesimo PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;

d) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro la data di entrata in vigore della legge recante (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2013), la cui convenzione, stipulata entro la medesima data, è in corso di validità.

1 quinquies comma, viene cassato.

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