Prosecuzione temporanea grandi derivazioni idroelettriche

I sottoscritti Consiglieri regionali,

PREMESSO che l’art. 53 bis “Disposizioni in materia di grandi derivazioni idroelettriche” della L.R. 26/2003, al comma 5 prevede:

– l’applicazione di un canone aggiuntivo per la prosecuzione temporanea delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, in attesa dell’espletamento delle procedure di gara;

– sulla base delle intese concluse con le singole province sul cui territorio insistono le infrastrutture afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche, il trasferimento di parte di tali proventi a province e comuni interessati, prevedendo particolari condizioni per quelli rivieraschi, in misura non inferiore al 50% delle somme introitate;

VISTA la DGR n. X/5130 del 09.05.2016 “Determinazioni in merito all’applicazione del canone aggiuntivo di cui all’art. 53 bis, comma 5 della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. ‘Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale: norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche’”, che individua un canone aggiuntivo ricognitorio proporzionale alla potenza nominale dell’impianto e prevede la riscossione di tale canone per anno solare ed entro il 31 marzo di ogni anno;

PRESO ATTO che la sentenza della Corte Costituzionale in data 13 luglio 2017 ha riconosciuto la legittimità della norma regionale nel campo della prosecuzione temporanea al fine di garantire la continuità della produzione elettrica;

VISTO l’ordine del giorno n. 26363 “Risorse per i territori montani di Regione Lombardia”, approvato con DCR X/1613 del 01.08.2017 con cui il Consiglio Regionale ha invitato la Giunta a destinare la totalità delle risorse relative ai canoni aggiuntivi previsti dalla L.R. n. 26/2003 ai territori montani affinché vengano impiegate per progetti strategici di sviluppo condiviso attraverso processi di partecipazione attiva;

RICHIAMATA la DGR n. X/7693 del 12.01.2018 “Prosecuzione temporanea dell’esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche le cui concessioni sono scadute entro il 31.12.2017 in applicazione dell’articolo 53-bis della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.” con cui la Giunta Regionale ha disposto in relazione alle prosecuzioni temporanee di concessioni scadute al 31.12.2017, di consentire la prosecuzione temporanea dal 1.01.2018 fino al 31.12.2020, salvo più breve termine in relazione al tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione delle nuove concessioni sulla base delle vigenti disposizioni di legge;

RICORDATO che gli introiti derivanti dall’applicazione dei canoni aggiuntivi, in relazione alle prosecuzioni temporanee delle concessioni scadute a partire dal 31.12.2010, ad oggi 16 in totale, sono stati stimati nel 2017 in 30 milioni di euro circa complessivi;

Interroga l’Assessore competente per sapere:

quale sia l’ammontare dei canoni aggiuntivi applicati alle prosecuzioni temporanee di grandi derivazioni idroelettriche ad oggi effettivamente riscossi da Regione Lombardia, quali aziende non hanno ancora versato il canone richiesto e la situazione debitoria di ciascuna, quali azioni intenda mettere in campo per recuperare le risorse dovute e con quali modalità saranno ripartite ai territori.

Milano, 27 Giugno 2018

Jacopo Scandella

Giuseppe Villani

Fabio Pizzul

Luigi Ponti

Raffaele Straniero

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