I sottoscritti Consiglieri,
Atteso che ai sensi dell’art. 13 della l.r. 24/2006 la Regione stabilisce misure di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell’accumulo degli inquinanti in atmosfera.
Verificato che la Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determina con apposito atto le misure di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli e ne definisce le modalità di attuazione, avendo riguardo ai seguenti aspetti:
a) stato della qualità dell’aria e delle condizioni meteorologiche;
b) graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti delle tipologie di veicoli, così come classificate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
Vista la Delibera di Giunta Regionale XI/449 Aggiornamento del Piano Regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) che, in conformità alle indicazioni espresse dalla Giunta regionale con la DGR n. 6438/2017 di avvio del procedimento di aggiornamento del Piano, è volto alla individuazione e alla attuazione di misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera con il conseguente miglioramento dello stato della qualità dell’aria attraverso una maggiore specificazione delle azioni e un rilancio delle iniziative di medio e lungo periodo già previste dal vigente PRIA, oltreché ad un rafforzamento dell’azione complessiva negli ambiti di intervento già valutati nella procedura di VAS svolta nell’ambito del procedimento di approvazione del PRIA
Preso atto che a seguito delle nuove disposizioni introdotte con l’aggiornamento del PRIA 2018 sono modificate le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 3 diesel. In particolare le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore:
dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali,
dalle ore 7,30 alle ore 19,30,
dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2018,
nei Comuni di Fascia 1(209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).
Visto che ai sensi del comma 11 dell’art. 27 della l.r. 24/2006 l’inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli, di cui agli articoli 13 e 22, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00.
Verificato che in questi primi giorni di applicazione delle nuove disposizioni gli Enti Locali, nella loro libertà d’azione e nel rispetto della normativa, hanno inflitto sanzioni di importi differenti per la medesima infrazione.
Impegnano il Presidente e l’Assessore competente
- ad istituire una struttura di coordinamento con i comuni interessati per definire:
- una comune campagna informativa in merito alla limitazione dell’uso ed utilizzo dei veicoli più inquinanti.
- gli eventuali criteri di esenzione.
- la graduazione del sistema sanzionatorio, privilegiando nella prima fase di attuazione l’applicazione del minimo previsto, nel rispetto della libertà delle singole amministrazioni.
Milano, 4 ottobre 2018
Raffaele Straniero
Antonella Forattini