Termini per l’installazione dei contabilizzatori di calore

Al Presidente del

Consiglio Regionale

della Lombardia

MOZIONE URGENTE

Oggetto: Termini per l’installazione dei contabilizzatori di calore.

Il Consiglio Regionale della Lombardia,

viste le informazioni fornite sui siti internet istituzionali di Regione Lombardia, D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, e del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT) circa l’inapplicabilità in Lombardia delle proroghe recate dal DL 244/2016 (Milleproroghe) in materia di obbligo di installazione dei contabilizzatori di calore;

considerato che:

il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), articolo 6, comma 10, ha modificato da “31 dicembre 2016” a “30 giugno 2017” i termini obbligatori previsti dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), articolo 9, comma 5, lettera b) per l’installazione dei dispositivi per la regolamentazione e la contabilizzazione del calore (sottocontatori) nelle unità immobiliari negli edifici polifunzionali o condomini nei quali il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, ovvero, lettera c), laddove ciò non sia possibile o efficiente, per l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari;

il decreto legislativo 102/2014 all’articolo 16 prevede:

ai commi 6 e 7, che la sanzione della mancata installazione dei sottocontatori, ovvero dei sistemi individuali in corrispondenza a ciascun corpo scaldante, avvenga nei confronti del proprietario che non vi abbia provveduto entro il termine stabilito all’articolo 9, comma 5, lettera b) del medesimo decreto;

al comma 14, che le sanzioni di cui ai commi 6 e 7 siano irrogate dalle Regioni;

la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente), art. 9, comma 1, lettera c) indica nel 31 dicembre 2016 il termine entro il quale installare i sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore e che tale termine, precedentemente individuato dalla legge regionale nel 1° agosto 2012, è stato inserito dall’articolo 15 della legge regionale 8 luglio 2015 , n. 20 (Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico) con esplicito riferimento «a quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;

a proposito dell’allineamento tra i tempi previsti dalle normative regionale e nazionale, dal testo della relazione illustrativa al progetto di legge 249 (Legge di semplificazione 2015 – ambiti istituzionale ed economico) poi l.r. 20/2015 consta che:

«si rende opportuno differire espressamente al 31.12.2016 anche la scadenza per l’installazione, prevista dalla Regione con l’art. 9 comma 1, lettera c) della l.r. 24/2006. Sotto il profilo della semplificazione, inoltre, l’allineamento alla scadenza nazionale consentirebbe di eliminare qualsiasi incertezza sulla possibilità, per i tecnici che gestiscono gli impianti in qualità di “terzo responsabile”, di continuare a svolgere tale incarico pur in caso di mancata installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore. In assenza di tali dispositivi, infatti, gli impianti termici potrebbero essere considerati “non a norma” e, conseguentemente, potrebbe essere contestata la possibilità di mantenere l’incarico di terzo responsabile, a prescindere dal differimento delle sanzioni»;

valutato il bisogno di prevenire difformità d’interpretazioni e disparità di trattamento nell’applicazione di sanzioni in conseguenza del contrasto tra normativa nazionale e regionale, nonché incertezze circa la gestione degli impianti termici da parte di un “terzo responsabile”;

impegna la Giunta regionale

nelle more della procedura di conversione del D.L. 244/2016 e per il periodo di vigenza della proroga recata dal detto decreto-legge ad assumere i provvedimenti di propria competenza necessari a sospendere e differire le attività di sanzione dell’obbligo d’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;

impegna il Presidente del Consiglio regionale e la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari

a prevedere la più celere trattazione di progetti di legge d’iniziativa consiliare o del Presidente della Giunta regionale che dovessero essere presentati per allineare i termini previsti dalla l.r. 24/2006, art. 9, comma 1, lettera c) e art. 27, alle novità recate dalla legislazione nazionale circa decorrenza e sanzionabilità dell’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Milano, 24 gennaio 2017

Enrico Brambilla

Giuseppe Villani, Onorio Rosati, Raffaele Straniero, Laura Barzaghi, Carlo Borghetti, Corrado Tomasi, Alessandro Alfieri, Agostino Alloni, Fabio Pizzul

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