Tutela della salute e sicurezza negli ambiti domestici

PROGETTO DI LEGGE

“PROGETTO DI LEGGE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DOMESTICI”

Di iniziativa dei Consiglieri:

Sara Valmaggi

Alessandro Alfieri

Agostino Alloni

Laura Barzaghi

Carlo Borghetti

Enrico Brambilla

Marco Carra

Massimo D’Avolio

Luca Gaffuri

Gian Antonio Girelli

Maurizio Martina

Fabio Pizzul

Onorio Rosati

Jacopo Scandella

Raffaele Straniero

Corrado Tomasi

Giuseppe Villani

 

Relazione

Passano per lo più sotto silenzio, ma sono numerosi e gravi, coinvolgono tutti i componenti la famiglia, in particolare donne e bambini. Ci riferiamo agli infortuni domestici oggi non sufficientemente affrontati dal sistema legislativo.

Con la Legge n. 493/1999: è stato riconosciuto che dal 1 marzo 2001 vi sia il diritto alla tutela sociale da parte dell’Inail degli infortuni occorsi nello svolgimento, gratuito e senza vincolo di subordinazione, del lavoro domestico finalizzato alla cura della propria famiglia.

Tale riconoscimento è conseguente all’emanazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 28/1995 che equiparava il lavoro effettuato all’interno della famiglia alle altre forme di lavoro, estendendo allo stesso la tutela di cui all’art. 35 della Costituzione.

Con il DD.MM. 15 settembre 2000 si precisano i requisiti delle persone soggette all’obbligo assicurativo e le Modalità di attuazione all’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

Persone assicurate: ciascun componente il nucleo familiare (uomo o donna) che sia in possesso dei seguenti requisiti:

età compresa tra i 18/65 anni;

svolgimento, in via esclusiva, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, di attività in ambito domestico finalizzata alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell’ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo.

Oggetto dell’assicurazione: infortuni (con esclusione delle malattie professionali) dai quali sia derivata un’inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento. Sono esclusi gli infortuni mortali.

– Per integrare quanto previsto a livello nazionale, largamente lacunoso e insufficiente, i sottoelencati Consiglieri presentano una proposta di legge che, abbia a stimolare successivamente una legislazione nazionale compiuta capace di operare nel campo dell’informazione e della prevenzione in modo più efficace, oltre che operare in ordine alle misure di sicurezza su tutti gli strumenti e dispositivi utilizzati nelle case.

– Si dovrà inoltre intervenire sul piano della messa in sicurezza della casa; sui produttori di elettrodomestici; di giocattoli; e su tutto quanto ha statisticamente agevolato il verificarsi degli infortuni domestici.

Le statistiche rilevano che la casa, nonostante dia un senso di sicurezza e di protezione, è un ambiente insidioso all’interno del quale ogni anno circa tre milioni di persone subiscono incidenti di varia natura e gravità con conseguente ricaduta a carico del servizio sanitario regionale in termini di costi. Anche per questo è necessario arginare il fenomeno degli infortuni in ambito domestico.

– Una mappa degli ambienti domestici ed i rischi di infortuni collegati è la seguente:

Condominio: ovvero le parti la cui proprietà è comune a più condomini, può nascondere pericoli per la collettività che ne usufruisce in particolare per quanto riguarda: gli ascensori, l’illuminazione delle scale, parcheggio, giardino, gli impianti di riscaldamento centralizzati, i cancelli automatici, gli impianti elettronici centralizzati che devono essere ben costruiti e mantenuti in buono stato di esercizio;

Cucina: è l’ambiente in cui avviene il maggior numero di incidenti domestici come: ferite con utensili taglienti, ustioni durante la cottura dei cibi, folgorazioni durante l’utilizzo di elettrodomestici, traumi per scivolamento su pavimento umido, cadute da scale “improvvisate”, intossicazioni ed avvelenamenti per ingestione di sostanze detergenti etc.;

 

Bagno: ambiente particolarmente pericoloso per la presenza di umidità sul pavimento, sulle pareti o diffusa nell’aria, per cui occorre estrema prudenza al fine di evitare traumi per scivolamento, ustioni per esposizione ad acqua troppo calda, folgorazioni per utilizzo di apparecchi elettrici oltre a rischio di intossicazioni ed avvelenamento dovute a sostanze detergenti generalmente custodite in questo ambiente;

Camera da letto e camerette per bambini: pur sembrando un ambiente sicuro nasconde insidie in particolare per la presenza di alcuni elementi di arredo quali: tappeti, tende o copriletto che potrebbero costituire intralci al passaggio e quindi causa di traumi da cadute e scivolamenti o potrebbe essere presenti rischi da ustioni e bruciature provocate da uno scorretto uso di elettrodomestici presenti in questo ambiente quali termocoperte elettriche, TV, stereo, videoregistratori. Particolare attenzione deve essere riservata alla camera dei ragazzi per la presenza di eventuali giocattoli e altri oggetti sparsi sul pavimento che aumentano il rischio di caduta con conseguenti traumi. Altra raccomandazione è quella di porre particolare attenzione ai giocattoli che devono riportare la marcatura CE che attesta la conformità alle direttive della comunità europea in materia di sicurezza;

Soggiorno e sala da pranzo: locale che può nascondere insidie nei vari elementi di arredo presenti oltre che negli elementi di illuminazione artificiale ed apparecchi quali televisori, impianti stereofonici, videoregistratori, DVD, personal computer, telefoni che necessitano di una articolata rete di collegamenti elettrici ed elettronici, che per la loro complessità, costituiscono fonte di rischio elettrico per tutti i fruitori di questo ambiente;

Giardino: anche il giardino, come gli altri ambienti domestici, nasconde pericoli non sempre evidenti in particolare per coloro che si dedicano personalmente alla sua cura effettuando il taglio del prato o della siepe, la potatura delle piante, la concimazione a altri trattamenti esponendosi a rischio di ferite, traumi da cadute, scivolamenti o schiacciamenti, intossicazioni ed avvelenamenti, elettrocuzione e folgorazione, incendio ed esplosione;

Garage: l’uso principale di questo ambiente è il rimessaggio di auto e moto ma talvolta l’eventuale spazio rimanente viene utilizzato come ripostiglio o sfruttato per il “Fai da te”. La presenza di auto e moto fa sì che all’interno del locale siano presenti sostanze infiammabili in quantità significativa (i carburanti). Queste sostanze rilasciano vapori che, mescolati con l’aria, possono formare atmosfere esplosive. In presenza di una atmosfera esplosiva, una fonte di calore o una scintilla elettrica, o altre fonti di innesco provocherebbero una esplosione.

Da questa parziale descrizione dei possibili ambiti in cui avvengono incidenti domestici, per l’insieme delle ragioni esposte viene presentata una proposta di legge così articolata.

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione intende promuovere la tutela della salute e la sicurezza negli ambienti domestici anche attraverso un’educazione alla prevenzione mediante informazione e specifiche iniziative a partire dalle scuole.

2. Accompagnano queste iniziative le rilevazioni e il monitoraggio dei fattori di rischio, l’idoneità degli impianti e degli apparecchi installati che sono statisticamente fonti di possibili cause di infortunio.

3. Le attività di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, sono finalizzate a studi e ricerche anche per introdurre possibili dispositivi e/o modifiche nei prodotti, o nei sistemi, capaci di operare un miglioramento delle condizioni di sicurezza negli ambiti domestici.

Articolo 2

(Infortuni domestici)

1. Ai fini della presente legge per infortuni domestici si intendono quegli eventi di carattere accidentale che si verificano nelle abitazioni e nelle relative pertinenze che compromettono temporaneamente o definitivamente lo stato di salute delle persone.

Articolo 3

(Servizio sanitario regionale)

1. E’ compito del Servizio sanitario regionale programmare azioni di educazione sanitaria e campagne informative, contro il rischio infortunistico negli ambiti domestici, attività di formazione continua sulla valutazione ed individuazione dei rischi presenti negli ambiti domestici, nonché promuovere monitorare quanto previsto all’art. 1.

Le valutazioni emerse possono essere utilizzate, in rapporto con le Associazioni delle case produttrici di installazione e manutenzione degli impianti e/o apparecchi domestici, promuovendo allo scopo collaborazione continua con tutti i soggetti competenti in materia.

2. Nel Piano sanitario regionale andrà inserito il progetto obiettivo “promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici”, definendone obiettivi, risorse e modalità di attuazione.

3. Il Servizio Sanitario regionale assicura, in collaborazione con le ASL, il monitoraggio degli infortuni domestici e la redazione di una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale, al Consiglio Regionale ed alle Commissioni competenti in materia sanitaria ed in materie economico-produttive, nonché a tutte le parti sociali interessate.

Articolo 4

(Comitato regionale di coordinamento)

1. Nell’ambito del Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 27 del d.lgs. 626/1994 e successive modifiche, si dovrà operare in rapporto continuo con le forze sociali, le Associazioni delle casalinghe, e il Comitato regionale INAIL al fine di svolgere al meglio le proprie funzioni ed in particolare:

acquisire informazioni circa la conoscenza dei rischi per la tutela della salute, derivanti da infortuni domestici;

definire, mediante idonee forme di collaborazione con l’INAIL, il periodico scambio di dati e informazioni relative all’assicurazione contro gli incidenti domestici;

proporre e/o promuovere specifiche iniziative e proposte legislative utili a far evolvere un’adeguata consapevolezza su questa materia.

 

Articolo 5

(Destinatari)

1. Tutte le Associazioni possono partecipare alle iniziative di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge.

2. Le iniziative di cui all’articolo 1 comma 1 sono promosse dalle Aziende sanitarie locali anche in collaborazione con INAIL e ISPELS.

3. Le imprese possono concorrere alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, attraverso:

campagne di sensibilizzazione ed informazione sul corretto uso e sulla sicurezza degli oggetti destinati agli ambienti domestici;

studi, ricerche, sperimentazioni e prototipizzazioni di prodotti che migliorino le condizioni di salute ed il grado di sicurezza negli ambiti domestici con particolare attenzione a persone extra-comunitarie.

Articolo 6

(Tipologia di interventi)

1. Rientrano negli interventi di cui all’articolo 1, i progetti:

relativi a percorsi formativi ed informativi per il personale degli uffici tecnici degli enti locali sulla progettazione e realizzazione degli ambienti e degli impianti domestici effettuati dalle Aziende ASL, dall’INAIL e dall’ISPELS;

i percorsi formativi, effettuati dalle Aziende ASL e dall’INAIL o da altri soggetti o strutture accreditate, sono destinati :

1) ai soggetti che svolgono lavoro in ambito domestico;

2) ai lavoratori ed alle lavoratrici che svolgono lavoro in ambito domestico, non a titolo gratuito;

3) ai lavoratori e lavoratrici immigrati (che lavorano in ambiente domestico) sui seguenti argomenti:

– i diritti dei lavoratori;

– i rischi inerenti i lavori svolti in ambito domestico;

– le possibili tipologie di infortuni;

– le relative misure di prevenzione.

le campagne informative di prevenzione ed educazione sanitaria promosse dalle Aziende ASL, dall’INAIL, dall’ISPELS e dagli Enti locali;

i progetti di studio, ricerca, monitoraggio di situazioni di rischio per la sicurezza ed il miglioramento della qualità della vita in ambito domestico, con particolare riferimento a donne anziani, bambini e disabili;

le iniziative di educazione alla salute contro gli infortuni domestici promosse dalle scuole di ogni ordine e grado, dalle università, in modo autonomo o in collaborazione con le aziende sanitarie;

le azioni di prevenzione e promozione della salute promosse dalle associazioni di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori in ambito domestico, dalle associazioni di consumatori e dalle associazioni ambientaliste, dalle associazioni femminili e familiari, anche in concorso con le Aziende ASL, l’INAIL, L’ISPELS e gli Enti locali;

la ricerca, sperimentazione e prototipizzazione di dispositivi e prodotti per la casa di largo consumo, aventi carattere di particolare valore innovativo per la sicurezza domestica;

le iniziative di prevenzione e sicurezza negli ambiti domestici proposte dalle associazioni e categorie imprenditoriali.

l’utilizzo del sistema oggi in vigore in ordine alle ristrutturazioni delle case: (la detrazione d’imposta del 36% sull’Irpef anche per quanti mettono in sicurezza la propria abitazione).

Articolo 7

(Erogazione dei contributi)

1. La Giunta regionale entro la prima decade di ottobre di ogni anno, adotta apposita deliberazione contenente i criteri, le modalità di selezione e di erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo precedente, con specifico riferimento alle modalità attuative individuate per i piani integrati di salute.

2. Possono usufruire dei contributi regionali di cui al comma 1 tutti i soggetti privati che promuovono le iniziative di cui art. 6, inoltrando apposita richiesta alle aziende ASL. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’utilizzo dei contributi di cui al comma 1 e sull’andamento degli infortuni domestici presenti nel territorio regionale.

Articolo 8

(Concorso finanziario di altri soggetti privati)

1. Le imprese ed altri soggetti privati possono concorrere alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, mediante iniziative di promozione che prevedano un concorso finanziario.

2. Le iniziative di cui articolo 1, comma 1 possono avere il patrocinio della Regione Lombardia.

3. La Giunta regionale, attraverso il Comitato regionale di coordinamento di cui all’art. 4, valuta la coerenza con la presente legge delle iniziative di cui all’art. 1, comma 1.

Articolo 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede con la legge finanziaria regionale.

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(A)

Qualificazione Spesa

(B)

Copertura Finanziaria

 

intervento

SPESA CONTINUATIVA O RICORRENTE

(art. 22 lr 34/1978

Riferimento

PDL

art. ….

comma …..

Natura spesa

CORRENTE

/

CONTO CAPITALE

UPB IMPORTO

UPB IMPORTO

 

Contributi

Ricorrente

Art. 7, Comma 1

Corrente

5.1.3.2 500.000

Prevenzione

domestica

7.2.0.2.187 500.000

5

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